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di Mario Vacca Parma 13 gennaio 2019 - Diventando definitiva la Legge di Bilancio per il 2019 rende ufficiali numerose misure tributarie. L'articolo 1 della Legge n. 145/2018 contiene misure in merito ai crediti di imposta, alla rottamazione delle cartelle esattoriali, alle accise, alle detrazioni fiscali, al canone RAI, alle pensioni, ai Comuni colpiti dal sisma.
Definizione agevolata debiti
I contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) avranno la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei debiti tributari - diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal Dl 119/2018 - affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi. Non saranno dovute le sanzioni e gli interessi di mora, ma solo il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi (nel caso di rateazione) che saranno dovuti in misura percentuale a seconda dell'ISEE (16%, 20% e 35%).
Accise
Legge di Bilancio 2019 blocca anche l'aumento delle accise sui carburanti per il 2019, rimodula gli aumenti previsti a partire dal 2020 e stabilisce che l'accisa sulla birra passi da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato semplificano le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione.
E' prevista anche un aumento della componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati.
Veicoli storici
Viene disposta una riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.
Rimpatrio dei pensionati al Sud
E' previsto un'incentivo per i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni che decidono di trasferirsi nel Mezzogiorno, in un comune delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 20mila abitanti. L'agevolazione si traduce in un'imposta sostitutiva del 7% da applicare ai redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero.
Sport bonus
E' previsto un credito di imposta del 65% a favore dei soggetti privati che effettuino erogazioni liberali in denaro nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
Non vedenti
La misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000 euro annui a partire dal 2021 passa da 516,46 a 1.000 euro.
ZFU
La legge estende anche le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia (articolo 46, Dl 50/2017) alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno del perimetro della ZFU entro il 31 dicembre 2019 e proroga la fruibilità delle agevolazioni ai periodi di imposta 2019 e 2020.
Altresì vengono prorogati i termini per le agevolazioni concesse nei territori del sisma Centro Italia e le agevolazioni fiscali che le imprese con la sede principale o una sede operativa all'interno della ZFU istituita nel territorio di Genova a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi possono richiedere, per la prosecuzione delle proprie attività all'interno del capoluogo ligure.
di Mario Vacca 6 gennaio 2019 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41704 del 26.09.2018, ha affrontato la controversia circa la costituzione di un fondo patrimoniale nel quale è stato conferito la sola nuda proprietà di beni immobili, ritenendo l'operazione reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto a totale favore dell'usufruttario e non dei bisogni della famiglia ed in più costituito successivamente alla notifica di tre avvisi di accertamento.
Il tribunale di Siena ha emesso la prima sentenza comminando quattro mesi di reclusione e la confisca della nuda proprietà dei beni conferiti, giudizio al quale il soggetto ha posto inutilmente ricorso avverso la Corte d'appello di Firenze e successivamente in Cassazione, articolando l'ultimo baluardo di difesa deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la mancanza dell'elemento psicologico e la qualificazione del bene come diversa dal corpo del reato.
Leggendo il ricorso si indica l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo che la costituzione del fondo patrimoniale non sia atto idoneo a rendere inefficace, integralmente o parzialmente, la riscossione coattiva delle imposte, stante l'impossibilità di ritenere il suddetto atto fraudolento; per quanto concerne la mancanza dell'elemento psicologico del reato, si è giustificata la mancata intenzione specifica di sottrarsi al pagamento delle imposte; in ultimo si è contestata la confisca dei beni immobili, esponendo che non potessero essere qualificati tanto come corpo quanto come profitto del reato.
La Suprema Corte ha affrontato tutte le motivazioni questioni in maniera chiara e precisa, effettuando prima una identificazione teorica della fattispecie criminosa descritta dall'articolo 11 D.Lgs. 74/2000.
La norma appena richiamata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse inerenti, per un importo complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.
L'oggetto giuridico protetto dalla disposizione esaminata non è il diritto di credito del Fisco, ma la garanzia patrimoniale generica ex articolo 2740 cod. civ., stante la configurabilità della condotta criminosa anche nella ipotesi in cui, dopo il compimento dell'atto fraudolento, avvenga comunque il pagamento dell'imposta.
A parere dei giudici il comportamento tenuto dal ricorrente rientra fra "gli altri atti" descritti dall'articolo 11 citato, essendo interpretabile come una clausola residuale che intende punire tutte quelle operazioni che, pur non rientrando nel novero delle alienazioni simulate, nonostante la loro legittimità formale, alterano la rappresentazione della realtà percepita dai terzi, mettendo a repentaglio o rendendo più difficoltosa la riscossione delle imposte.
Tra l'altro, giacché trattasi di un reato di pericolo concreto, perché si possa addivenire ad una condanna occorre che venga dimostrata la potenziale lesione delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, in ossequio al principio di offensività.
Nel caso di specie, il conferimento in fondo patrimoniale della sola nuda proprietà dei due beni immobili integra una condotta censurabile ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. 74/2000 sia perché rende più difficoltosa l'esecuzione (l'articolo 170 cod. civ. esclude l'esecuzione relativamente ai debiti che il creditore conosceva non essere stati contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia) sia perché, riguardando non l'intera proprietà ma solo una parte del diritto dominicale, esso non porta alcun vantaggio a favore dei destinatari del fondo patrimoniale, sicché è evidente la natura fittizia e fraudolenta del congegno negoziale, attuato dopo che il contribuente ha avuto contezza delle pretese tributarie a suo carico.
In ordine al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha avvalorato le conclusioni dei giudici precedenti sostenendo che la competente Corte d'appello ha correttamente applicato la norma, ritenendola a dolo specifico e indicando tutte le circostanze di fatto necessarie per stabilire l'esistenza del fattore psicologico de quo.
Non ultimo, la Suprema Corte ha ritenuto infondato anche il motivo attinente alla confisca per equivalente, istituto previsto dall'articolo 240 c.p.: il profitto del reato, infatti, altro non è che la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del contribuente, e non il debito tributario inadempiuto.
di Mario Vacca 30 dicembre 2018 - Il 2019 sarà caratterizzato dall'introduzione della fattura elettronica dal 2019 ma anche dal un nuovo spesometro mensile per le operazioni con l'estero. Di fatto si tratta di un nuovo modello Intrastat.
Particolare disanima la fornisce Assonime con la circolare 26 del 13 dicembre 2018 con la quale si illustrano le caratteristiche dell'obbligo e le sue concrete modalità applicative, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nell'area tematica del proprio sito dedicata alla fatturazione elettronica.
L'introduzione dell'esterometro – o spesometro transfrontaliero – si è resa necessaria al fine di portare a conoscenza del Fisco i dati delle operazioni che non transitano attraverso il SdI, dal momento che dal 2019 è stato abrogato l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati delle fatture emesse e ricevute. L'obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia.
Particolare rilevanza riveste in questo caso l'attenzione nel comprendere quando un soggetto passivo sia considerato stabilito in Italia e quando invece deve essere considerato residente in altro paese.
Si evidenzia che un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi domiciliato o ivi residente, sempreché, in quest'ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la stabile organizzazione Iva in Italia di un soggetto domiciliato e residente all'estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972).
Diversamente, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo status di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è "solo" identificato direttamente o ha nominato un rappresentante Iva italiano. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, "il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia".
Ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, l'ambito applicativo dell'esterometro coincide con quello della fatturazione elettronica rivolgendosi ai soggetti passivi d'imposta residenti stabiliti in Italia, con la differenza che:
- l'obbligo della fatturazione elettronica riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti stabiliti in Italia;
- lo spesometro transfrontaliero riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
La circolare in commento, poi, dedica un paragrafo all'individuazione dei soggetti residenti esonerati dal nuovo obbligo. Trattasi di coloro che sono altresì esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, a conferma di come l'esterometro e la fatturazione elettronica risultino allineati. In particolare, rientrano nella semplificazione, in primo luogo,
I piccoli contribuenti, ossia le imprese e i professionisti in regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario ed i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, godono sia dell'esonero della fattura elettronica che per l'inoltro dell'esterometro.
Per effetto delle modifiche al D.L. 119/2018 (cd. Decreto fiscale 2018) introdotte durante il relativo iter di conversione si aggiungono altre due categorie di soggetti esonerati, ovvero le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale e
coloro che sono tenuti all'invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera).
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