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La pronuncia dell'Arbitro finanziario in seguito all'intervento di Confconsumatori.

Il correntista si è rivolto allo Sportello online dell'associazione dopo essere rimasto vittima di “phishing” con telefonata e sms.

Pubblicato in Cronaca Parma

Passeggeri rimborsati anche se il ritardo dipende dalla coincidenza di voli gestiti da vettori diversi. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia Ue: per la compensazione pecuniaria conta che le tratte aeree siano combinate dall’agenzia di viaggi che emesso un solo biglietto fatturando un prezzo totale: irrilevante che le compagnie non abbiano rapporti

Pubblicato in Economia Emilia

Di Andrea Caldart Cagliari, 22 luglio 2022 (Quotidianoweb.it) - La “favola” dei vaccini inizia a scricchiolare perché purtroppo, in tutto il mondo, stanno aumentando a dismisura le reazioni avverse e in molti paesi si moltiplicano denunce e segnalazioni che aprono indagini conoscitive sulla non ormai più tollerabilità di questo “obbligo”.

Pietro Vignali interviene pubblicamente per spiegare gli errori commessi dal commissario Ciclosi - relativi al falso debito del Comune di Parma di recente certificato anche dal Centro Studi Enti Locali - e tutta la vicenda giudiziaria che lo riguarda.

Ha ricordato gli errori investigativi e giudiziari poi ammessi dal Tribunale, l'induzione prima alle dimissioni - da cui è conseguito il commissariamento del Comune -  e poi al patteggiamento dopo che gli erano stati bloccati conti correnti e sequestrata la casa, mettendolo nella impossibilità di sostenere le spese di un processo ordinario.

Ha inoltre ribadito che il Tribunale lo ha riabilitato completamente, accertando di fatto che le accuse mosse nei suoi confronti erano infondate e che ora ha diritto ad un risarcimento per danni morali e materiali.

Infine, visto il perdurare di calunnie in merito a questi argomenti, porterà avanti azioni di querela per ripristinare la verità.

Pubblicato in Politica Parma

L’ente proprietario della strada deve risarcire il motociclista caduto a causa della buca. Il centauro deve solo provare il rapporto fra il bene demaniale e la lesione patita, al di là della pericolosità. Comune siciliano condannato a oltre 70mila euro di risarcimento

Le nostre strade sono piene di buche, insidie e trabocchetti che spesso sono esse stesse causa di sinistri stradali, anche letali. La manutenzione delle pubbliche vie è un obbligo per gli enti proprietari imprescindibile per la salvaguardia della sicurezza stradale e così se un motociclista cade a causa di una buca, è responsabile l’amministrazione.

A ribadirlo un’interessante ordinanza, la n. 31065/19, pubblicata il 28 novembre dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione. Nella fattispecie, sono stati ritenute sufficienti le prove testimoniali raccolte che hanno confermato come l’incidente sia stato causato dall’asfalto dissestato e poco illuminato. In caso di responsabilità da “cose in custodia” di cui all’articolo 2051 del codice civile, infatti, il danneggiato deve provare soltanto il nesso causale fra la cosa in custodia e la lesione patita, al di là della pericolosità della prima. Peraltro, il giudice d’appello può riqualificare come da cose in custodia la responsabilità dell’amministrazione anche se tutto il procedimento di primo grado si è svolto sul presupposto della responsabilità per colpa, laddove l’attore ha agito prospettando colpe compatibili con la fattispecie del richiamato articolo 2051. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, è diventata definitiva la condanna del Comune a pagare in favore del motociclista oltre 71 mila euro a titolo di danno biologico e 600 per rimborso spese, nonostante il Tribunale di Catania avesse rigettato in prima istanza la domanda risarcitoria dello sfortunato centauro. In particolare, il giudice di primo grado aveva negato il risarcimento sull’erroneo presupposto che il danneggiato non avrebbe provato l’insidia o il trabocchetto.

Ma la Corte d’appello ha ritenuto ribaltare tale decisione perché in primo luogo il motociclista ha dimostrato l’esistenza della buca grazie a due testimoni e dall’altra aveva eccepito di aver agito in via principale secondo quanto disposto dall’articolo 2051 Cc e solo in subordine sul presupposto della responsabilità per colpa del comune convenuto. Sul punto il Tribunale aveva sbaglia anche nell’esercitare il potere di qualificare la domanda di cui all’articolo 113 Cpc. Quindi, non conta che il primo grado si svolga sul presupposto della responsabilità ex art. 2043 c.c.: il giudice d’appello ben può riqualificare i fatti costituitivi della pretesa azionata senza essere vincolato dal primo giudice (né da un riferimento formale della parte all’articolo 2043 Cc).

È poi irrilevante che la Corte d’appello non dia conto delle testimonianze favorevoli al Comune: la scelta delle risultanze idonee ad accertare i fatti compete al giudice del merito. È essenziale, al contrario, che il danneggiato abbia dimostrato il rapporto fra la buca e la lesione, al di là delle caratteristiche intrinseche della strada: la responsabilità in questione, infatti, è un contrappeso alla signoria che il custode ha sulla cosa, dalla quale trae beneficio.

Una decisione che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, costituisce un ulteriore significativo precedente in favore di tutti quei cittadini rimasti vittime di questo tipo d’insidie per ottenere il giusto risarcimento, ma anche un monito per tutti gli enti proprietari e custodi delle strade per incentivare lavori di manutenzione costante della rete viaria.

(28 novembre 2019)

Pubblicato in Cronaca Emilia

Cerca l'anima gemella e non la trova, tribunale condanna agenzia matrimoniale in Gran Bretagna. Troppi pochi uomini negli elenchi: l'impresa dovrà risarcire una manager per 13mila sterline. Lo "Sportello dei Diritti": prestare sempre attenzione perché in questo settore la truffa o l'inadempimento contrattuale sono dietro l'angolo

Cercare l'anima gemella non è mai facile, e ai tempi di internet c'è chi ancora ricorre alle agenzie matrimoniali per trovare il partner della propria vita. Un'attività che dovrebbe richiedere professionalità e correttezza secondo quanto anche stabilito da un tribunale inglese che con una sentenza esemplare ha deciso di condannare un'impresa britannica a risarcire una donna manager di Londra per ben 13.100 sterline, oltre 14.600 euro, a titolo di rimborso per quanto corrisposto e per i danni subiti per essere stata ingannata. L'agenzia, secondo quanto stabilito il giudice, le avrebbe infatti erroneamente promesso di disporre di un numero «considerevole» di uomini che potessero corrispondere ai suoi desideri, un'affermazione rivelatasi poi non veritiera. Tereza Burki, questo il nome della donna d'affari, 47 anni e madre di tre figli, aveva deciso di fare ricorso ai servizi della "Seventy Thirty" nel 2013, dopo il divorzio dal marito.

Cercava «un uomo sofisticato», possibilmente attivo nel settore finanziario, con uno «stile di vita agiato», che fosse «disponibile a viaggiare all'estero» e, soprattutto, desiderasse avere dei figli perché lei ne voleva un quarto.

Richieste «per niente modeste», ha sottolineato il giudice Richard Parkes dell'Alta Corte di Londra, per le quali però la donna si era rivolta appositamente a un'agenzia «esclusiva»: prometteva «la crème de la crème» dei single disponibili. E aveva tariffe... importanti. Per i suoi servizi Burki aveva infatti sborsato ben 12.600 sterline (circa 14mila euro al cambio di allora). Senza riuscire a trovare un marito. Come riporta il Guardian, ora il giudice ha stabilito che Seventy Thirty ha ingannato la 47enne quando le ha assicurato di avere un numero «considerevole» di uomini facoltosi iscritti. Il numero reale dei suoi membri di sesso maschile si è infatti rivelato di 100 in totale: «In nessun modo» definibile come «considerevole», ha sottolineato il giudice. I criteri di individuati dalla donna, ha aggiunto, avrebbero del resto ridotto ulteriormente questo numero. Il tribunale ha accordato alla 47enne il rimborso del prezzo versato di 12.600 sterline oltre a 500 sterline per danni.

Tuttavia, la signora Burki, ha dovuto subire la beffa di dover pagare a sua volta 5mila sterline all'agenzia: il giudice ha riconosciuto infatti che la donna ha diffamato la Seventy Thirty in una sua recensione su Google del 2016.

Al di là del caso che è diventato di pubblico dominio in Gran Bretagna e non solo, per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", lo stesso costituisce l'occasione per invitare coloro che ricercano il proprio partner a prestare la massima attenzione ai soggetti cui ci si rivolge. Occorre, infatti, adottare tutte le cautele a partire dall'individuazione delle imprese cui ci si affida e cui si mettono in mano dati sensibili assai importanti e spesso molto delicati oltreché il nostro denaro, specialmente adesso che la gran parte di queste aziende operano in rete ed è difficile interloquire fisicamente coi loro addetti. In questo settore, è noto, la truffa o quantomeno l'inadempimento contrattuale o ancora la possibilità di rimanere completamente delusi o con un pugno di mosche in mano sono dietro l'angolo.

(16 agosto 2018)

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