La questione di illegittimità costituzionale della norma era stata sollevata dalla Corte d’Appello di Roma nell’ambito di una controversia intentata da una ragazza la quale, a seguito della somministrazione del vaccino in questione, effettuata nell’ambito di una campagna di raccomandazione da parte delle autorità competenti, aveva sviluppato il diabete.
Nel corso del processo il Consulente Tecnico nominato dall’Autorità giudiziaria aveva riscontrato il nesso di causalità tra lo sviluppo della patologia e la vaccinazione.
La Corte d’Appello, però, ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma in quanto la stessa prevede il diritto all’indennizzo a beneficio di chi abbia subito “lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico – fisica” da “vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria nazionale” non contemplando, quindi, l’ipotesi della vaccinazione “raccomandata” (come quella per la quale l’autorità competente pone in essere una apposita campagna di sensibilizzazione).
La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte nella quale non prevede “il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV)”.
Il singolo che è stato vaccinato si è, infatti, attenuto ad un comportamento che oggettivamente persegue la finalità di proteggere la salute generale, come dimostra la circostanza che vi era stata una apposita campagna di sensibilizzazione e, quindi, di raccomandazione delle Autorità preposte.
Tali tipo di campagne di informazione, infatti, oltre che tutelare la salute dei singoli ha la funzione principale di assicurare la più ampia immunizzazione possibile a difesa della salute collettiva.
Secondo la Corte Costituzionale, pertanto, dato che il singolo si sottopone alla vaccinazione raccomandata persegue, comunque, un interesse collettivo alla salute, ciò determina il diritto all’indennizzo.
Escluderlo, quindi, costituisce un profilo di illegittimità costituzionale della norma, la quale, nella sua versione originaria, limiterebbe il diritto all’indennizzo ai soli casi di danni derivanti da vaccinazione obbligatoria ed escludendo le vaccinazioni “raccomandate”.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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