di Mario Vacca Parma 8 marzo 2019 - Il nuovo codice sulla crisi d'impresa non solo "mette le mani nel codice civile" allorquando impone una certa condotta dell'imprenditore ma cambia anche il rapporto banca/impresa.
Gli istituti di credito dovranno, in sede d'istruttoria e monitoraggio del merito creditizio, valutare preventivamente "gli idonei assetti organizzativi, amministrativi e contabili", per non incorrere in possibili responsabilità patrimoniali - per incauto affidamento o abusiva concessione del credito - in caso di dissesto della società affidata.
La questione comporta significative ricadute operative anche per il possibile ruolo che potrebbero svolgere i professionisti chiamati a rilasciare compliance sull'informativa finanziaria storica, corrente e prospettica e su cui deve basarsi una corretta valutazione del rischio d'insolvenza.
Ai sensi di questa norma, "l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 del codice civile ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative". Viene introdotto un preciso dovere di risk governance (adeguati modelli di corporate governance, procedure di controllo interno e sistemi di gestione integrata dei rischi) per l'imprenditore che opera in forma societaria e collettiva. Egli "ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa, sopratutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità"
Non di poco conto anche le conseguenze e ricadute operative in tema di responsabilità degli amministratori prodotte dall'art. 378. Ai sensi di questo articolo, "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale". Ed inoltre, con conseguenze notevoli soprattutto per le SRL, "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti".
Questo significa che anche le banche, in presenza di un significativo deterioramento del credito, quando accertano che il capitale di rischio effettivo potranno agire a tutela delle loro pretese avviando azione di responsabilità verso gli amministratori con istanza all'autorità giudiziaria.
Non dimentichiamo che alle banche viene imposto un preciso e vincolante obbligo di segnalazione che potrebbe comportare significative conseguenze se non correttamente interpretato dagli organi di controllo societario. Ai sensi infatti del 4° comma dell'art. 14, "Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revoche degli affidamenti ne danno notizia anche agli organi di controllo societari se esistenti.
La questione di fondo è quindi stabilire se, dovendo le società adottare idonei assetti organizzativi (modelli di corporate governance e piani aziendali), amministrativi (sistemi di pianificazione e controllo) e contabili (reportistica periodica anche forward-looking), le banche, in sede di istruttoria di affidamento e prima della concessione creditizia, nel valutare il merito creditizio non debbano anche valutare preventivamente proprio gli "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili", pena la possibile corresponsabilità patrimoniale in caso di dissesto della società affidata.
A questo punto, la banca, quale operatore professionale del credito potrebbe essere chiamata a rispondere della mancata preventiva valutazione ad esempio, di un adeguato modello di corporate governance rispetto alla natura e dimensione della società oppure della preventiva valutazione delle procedure interne di pianificazione e controllo. Potrebbe quindi essere esimente per le banche "integrare" le procedure d'istruttoria (sia in sede di affidamento che di monitoraggio) con valutazioni "mirate" sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
di Mario Vacca, Parma 3 fmarzo 2019 - L'entrata in vigore della fattura elettronica è stata propedeutica all'ingresso di altri adempimenti, infatti il D.L. 119/2018 stabilisce che a partire dal prossimo 1° luglio alcuni contribuenti saranno obbligati ad inoltrare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.
E' importante verificare il volume d'affari al 31 dicembre 2018 per determinare se il contribuente rientra in uno dei due scaglioni di decorrenza, infatti:
dal 1° luglio 2019, sono obbligati i soggetti con un volume d'affari superiore ad € 400.000;
dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall'ammontare del volume d'affari.
L'adempimento obbliga il contribuente all'adozione dei "registratori telematici", già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016, o comunque di nuovi strumenti, individuati successivamente dall'Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.
Alla stregua delle modalità di trasmissione già adottate con la fattura elettronica, si deve procedere all'invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso. Anche in questo caso nell'eventualità di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l'esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.
L'obbligo di trasmissione porta anche l'abrogazione – a partire da gennaio 2020 – del registro dei corrispettivi.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 "ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
Nel linguaggio corrente, in caso di corretta certificazione dell'operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000. In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997, "Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000".
L''articolo 17 D.L. 119/2018 rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero dall' adempimento, sulla base della tipologia di attività svolta dai soggetti passivi e dal luogo di esercizio dell'attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d'Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.
Il legislatore nell'introdurre il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza si è concentrato molto nell'individuare le modalità per rilevare l'emersione anticipata delle difficoltà economico-finanziarie dell'impresa.
Di Mario Vacca Parma 23 febbraio 2019 - Una delle novità è l'introduzione degli Organismi di Composizione della Crisi (Ocri), che assumono un importante ruolo nel far suonare quel campanello d'allarme e rilevare in tempo gli scompensi aziendali.
L'organismo è costituito presso ciascuna Camera di Commercio ed avrà il compito di ricevere e gestire le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni della società e dai creditori pubblici qualificati, dirigere il corso del procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su istanza di quest'ultimo, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
Il segretario generale della camera di commercio avrà il compito di individuare il referente dell'organismo come da D.Lgs. 14/2019. Quest'ultimo sarà destinatario della segnalazione e dovrà attivarsi per darne immediata comunicazione agli organi di controllo della società oltre che nominare un collegio di tre esperti tra quelli iscritti all'Albo dei curatori (Art. 358 D.Lgs 14/2019) di cui, uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, un altro designato dal presidente della camera di commercio, naturalmente diverso dal referente stesso e l'ultimo appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.
Il collegio avrà l'obbligo di ascoltare il debitore e valutare sia gli elementi forniti da quest'ultimo che i dati assunti da terzi e, nell'eventualità ritenesse insussistente la crisi o anche ritenesse trattarsi di imprenditore non soggetto agli strumenti di allerta, potrà archiviare la procedura. L'archiviazione opererà anche nel caso in cui un professionista indipendente attesti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 15 D.Lgs. 14/2019.
Nel caso opposto, nell'eventualità il collegio dovesse rilevare l'esistenza della crisi, potrà individuare con il debitore le possibili misure di rimedio fissando un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei in caso di positivi riscontri delle trattative), per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
Il debitore che presenta istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere al tribunale delle imprese le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso; inoltre può chiedere al giudice competente che siano disposti il differimento degli obblighi in materia di riduzione del capitale per perdite, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Il tribunale potrà revocare in ogni momento le misure concesse laddove rilevi – in proprio o per segnalazione del collegio - atti di frode nei confronti dei creditori o se si manifestasse l'impossibilità di attuare le misure adottate.
Allo scadere del termine ed in mancanza di una risoluzione il debitore - entro 30 giorni - potrà presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'art. 37 D.Lgs. 14/2019, scelta in pratica obbligata dal momento che in assenza di quest'ultima il collegio potrà segnalare lo stato di insolvenza al pubblico ministero che potrà attivare il ricorso per la liquidazione giudiziale.
Come anticipato le segnalazioni potranno essere effettuate tanto dagli organi interni della società quanto dai creditori pubblici qualificati quali gli istituti di credito; Considerando le difficoltà che le banche attraversano in questo periodo nel finanziare o rifinanziare debiti in scadenza di tante aziende, è unanime il consiglio per tutti gli imprenditori grandi e soprattutto per piccole imprese – di adottare un sistema di efficace di controllo di gestione, magari governato da un Temporary Manager.
Attenzione particolare agli aumenti dei costi Bancari. Incrementi che sfiorano anche il 50%.
di Mario Vacca Parma 16 febbraio 2019 - L'Osservatorio SosTariffe.it pubblica le proprie rilevazioni secondo le quali gli istituti bancari hanno attivato aumenti di costo per le operazioni sui conti corrente. Il documento evidenzia come siano cambiati i costi di gestione annuali addebitati sui conti e quindi sostenuti dai correntisti di 17 istituti rispetto al semestre precedente il tutto con l'ausilio del comparatore di offerte disponibile sul portale dell'associazione.
Nonostante un rincaro del 38% rispetto al settembre 2018 dall'analisi emerge che i conti correnti on line rappresentano ancora la soluzione più conveniente.
Paragonando tre profili-tipo di consumatore (single, coppia e famiglia) gli incrementi riguardano in particolare i nuclei familiari (+41,71%), con una spesa annua passata da 39,12 euro a 55,44 euro, contro una media di tenuta del conto salita dai 32,75 euro del 2018 ai 45,26 del 2019. Per le coppie l'aumento è stato del +40,91% (da 32,16 euro di settembre 2018 ai 45,31 euro attuali), per i single del +30,35%. (da 26, 87 euro a 35,03 euro).
Scendendo nel dettaglio gli aumenti riguardano l'utilizzo di assegni e bonifici:
il costo degli assegni si è triplicato passando da 0,03 a 0,09 euro e quindi con un +214,81%;
la commissione per il bonifico online è passata da 0,10 euro a 0,21 euro
il canone annuo della carta di debito passa da 2 a 4,22 euro (+111,11%);
i versamenti di contanti ed i costano il 50,88% in più;
i prelievi ATM da altre banche il +49,67%.
Paragonando il conto on line con un conto corrente classico il primo costa in media 45 euro anno a fronte di una spesa per il secondo di circa 100 euro, infatti in questo caso sono aumentate i cost delle operazioni disposte dall'internet banking con un + 6,4% mentre diminuiscono sensibilmente prelievi e bonifici allo sportello.
Volendo vedere oltre, sarebbe utile approfondire se dietro questi aumenti praticati dai maggiori istituti non ci sia la volontà di indurre il correntista ad adottare un particolare tipo di conto, di strumento di pagamento o di risparmio. Ai posteri l'ardua sentenza....
di Mario Vacca Parma 10 febbraio 2019 - La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32974 del 20.12.2018, ha precisato che l'acquisizione della documentazione bancaria può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti. Quindi possono essere acquisiti dal Fisco ai fini del controllo nei confronti del contribuente soggetto ad indagini finanziarie, a condizione che tali rapporti bancari siano nella disponibilità dell'accertato.
L'onere probatorio di accertare la disponibilità di fatto del conto compete all'Ufficio, e solo in presenza della apparente intestazione e quindi della disponibilità di fatto del conto diviene operativa la presunzione legale disciplinata dall'art. 32, comma 1 n. 2, D.P.R. 600/1973 secondo il quale i movimenti rilevati su tali conti possono essere considerati addendum all'attività svolta dal soggetto sottoposto ad indagine con inversione dell'onere della prova.
In pratica, nel caso di conti bancari formalmente intestati al contribuente accertato la presunzione che le "maggiori entrate" siano compensi è istantaneamente applicabile; diversa la situazione nel caso di conti intestati a terzi, ove l'Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale, deve fornire prova che il conto bancario intestato a terzi sia nelle effettiva disponibilità del contribuente.
Un'altra sentenza della Cassazione, la n. 734/2009 afferma lo stesso principio, confermando che le indagini bancarie possono riguardare anche conti di terzi quando l'Ufficio abbia motivo di ritenere, che tali operazioni siano state utilizzate per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale.
L'ufficio deve dimostrare la disponibilità del conto intestato a terzi anche nel caso di stretti rapporti famigliari, ivi compresi quello coniugale, fornendo prova che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto e che per tale ragione potrebbe trattarsi di somme "lavorate" dal contribuente accertato.
La possibilità di acquisire dati dei conti formalmente intestati a soggetto diverso, è strettamente correlata alla circostanza che il terzo sia legato allo stesso da particolari rapporti (cointeressenza, rappresentanza, mandato, rapporti di parentela) che giustifichino le di cui sopra.
Anche la Guardia di Finanza si è cimentate in tale disciplina con la circolare n. 1/2018, ove evidenzia che nel caso di rapporti finanziari intestati a terzi e di cui il contribuente sottoposto a controllo non sia cointestatario o non abbia delega ad operare, l'onere della prova si declina in maniera differente.
Concludendo si evidenzia che ove sia dimostrata – anche presuntivamente – l'interposizione fittizia tra terzo ed effettivo utilizzatore del conto – è onere del contribuente provare l'estraneità dell'accusa; Diversamente, quanto più è labile il rapporto tra contribuente accertato e terzo intestatario del conto tanto più le presunzioni dell'Ufficio ispettivo devo essere valide per soddisfare la tesi innanzi alle corti interessate.
di Mario Vacca Parma 3 gennaio 2019 - Rivestono sempre più importanza per i tanti imprenditori i chiarimenti delle Entrate in risposta agli interpelli presentanti da singole aziende.
Nel caso specifico in risposta all'interpello n. 10/2019 l'Agenzia delle Entrate disamina quando i benefit concessi ai dipendenti risultano esclusi dalla tassazione in busta paga e non formano oggetto di base imponibile INPS.
Anche in questa occasione l'Agenzia ha menzionato che i benefit devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e perseguire specifiche finalità e devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti confermando il principio secondo il quale perché i benefit riconosciuti ai dipendenti non generino imponibile è necessario che non siano rivolti al singolo o costituiscano vantaggi solo per alcuni lavoratori.
Con la circolare n 5/2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale apsetto non va inteso solo con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (di un certo livello o di una certa qualifica oppure, ad esempio, tutti i dipendenti del turno di notte), purché tale inquadramento sia sufficiente a impedire la concessione di erogazioni ad personam in esenzione da imposte.
Nel caso specifico una società che gestisce un'attività di ristorazione ha presentato l'interpello per domandare il corretto trattamento fiscale di un piano di welfare comprendente una serie di servizi destinati a diverse categorie di lavoratori.
Il piano ha previsto - per la categoria dei "manager" - il diritto all'assistenza domiciliare ai familiari anziani e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli mentre - per la categoria degli "addetti alla sala" - (diversi collaboratori in libro matricola, di cui uno in somministrazione a tempo determinato e uno stagista extracurriculare, percettore di un'indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata, mentre il programma ha lasciato esclusi gli addetti alla cucina e l'addetto alla cassa.
Salta immediatamente all'occhio che il programma di welfare prospettato non offra servizi alla generalità dei dipendenti, lasciandone fuori alcuni. In questi casi ai fini della non concorrenza dei benefit alla determinazione del reddito di lavoro va verificato l'eventualità che i destinatari rappresentino una "categoria di dipendenti".
L'Agenzia nella risposta evidenzia che per quanto riguarda amministratore della società e direttore di sala l'esenzione non può essere attuabile in quanto i due beneficiari non possono essere considerati categoria omogenea dal punto di vista dell'inquadramento giuridico e contrattuale. Per quanto concerne invece gli addetti alla sala si possono considerare categoria omogenea dal punto di vista contrattuale, incorporando anche lo stagista (titolare di reddito assimilato) e all'addetto alla sala assunto con un contratto di somministrazione a tempo determinato, cosi come previsto dall'art. 51 del TUIR
di Mario Vacca Parma 27 gennaio 2019 - A seguito della crisi degli ultimi anni, il legislatore ha inteso procedere ad una riforma della legge fallimentare con l'introduzione dell'obbligo a carico di tutte le aziende "di dotarsi di un sistema di allerta interna" in grado di individuare squilibri di natura finanziaria, reddituale e patrimoniale indicativi della crisi d'impresa per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
L'imprenditore, l'amministratore o il consiglio di amministrazione dovrà dotarsi di strumenti atti a rilevare i sintomi della crisi prima che intervenga una segnalazione ad opera dei soggetti abilitati (tra cui l'Agenzia delle Entrate, gli istituti previdenziali, le banche) presso l'organismo di composizione della crisi territoriale competente, che dovrà essere costituito presso la Camera di Commercio competente.
Il fine della nuova normativa, con benefici per tutti, sarebbe quello di monitorare l'assetto economico-finanziario dell'azienda per garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo ed individuare l'insorgere di situazioni che potrebbero provocare un prolungato squilibrio economico-finanziario, compromettendo la situazione dell'azienda stessa.
Tra i soggetti segnalatori figurano gli istituti di credito ed è pertanto del tutto lecito attendersi che gli stessi porranno maggiore attenzione all'andamento delle aziende clienti, alle perdite attese dal singolo rapporto. Il monitoraggio sul credito interverrà dal momento dell'erogazione, con un'analisi continua degli scostamenti dei parametri da quanto programmato.
Mentre la proposta della legge è costruttiva, dal ceto bancario, già oggi in un clima poco propenso al credito ed agli impieghi, dovremmo attenderci una maggiore selettività nell'erogazione o quantomeno un inasprimento del livello degli spread applicati.
Ho avuto modo di scrivere più volte articoli al riguardo ed ho sempre sostenuto che siamo di fronte ad un cambiamento che imprenditori, commercialisti e consulenti devono cogliere per rendere più efficiente il proprio e l'altrui lavoro.
Di Mario Vacca Parma 20 gennaio 2019 - Le contestazioni in fatto di esterovestizione sono ritornate sotto i riflettori a seguito della recente pronuncia della corte di cassazione sul caso D&G (Cassazione 33234 del 21 dicembre 2018); i giudici di legittimità hanno negato la sussistenza dell'esterovestizione con il rigetto delle motivazioni addotte dalla commissione tributaria regionale, la quale aveva concordato con la tesi avanzata dall'ufficio circa l'ubicazione della sede amministrativa (rectius: sede effettiva) della società lussemburghese - proprietaria dei marchi - presso gli uffici della controllante italiana.
Gli ermellini hanno sancito che non è sufficiente riscontrare che la sede effettiva della società estera sia in realtà localizzata in Italia essendo lo stato dal quale si originano e sono profusi gli impulsi gestionali e le direttive amministrative. Piuttosto è necessario che la società estera sia una costruzione di puro artificio che non svolga una effettiva attività economica.
A tal proposito, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del Tuir, i verificatori hanno l'onere di provare congiuntamente che:
-la sede effettiva situata in Italia;
- vi sia l'impiego di una struttura meramente artificiosa ove la forma giuridica non è rappresentativa della realtà economica.
La corte ha anche sottolineato che la costituzione in uno stato dell'Ue di una società al fine di fruire di una fiscalità più vantaggiosa non costituisce un abuso e ciò in applicazione del principio di libertà di stabilimento.
La giurisprudenza individua la sede nel luogo ove hanno luogo le attività amministrative e di direzione della società, le assemblee e non tralasciando le residenze ed i domicili dei dirigenti.
L'agenzia dell'entrate chiarisce opportunamente che l'attività di coordinamento e indirizzo della controllante deve essere distinta dagli atti concreta amministrazione e quindi ove si dimostra che la gestione operativa sia svolta all'estero, la circostanza che gli indirizzi strategici siano emanati dall'Italia non dovrebbe assumere particolare valenza della potenziale estrovestizione della consociata estera.
A seguito delle pronunce della Corte di Cassazione e ovviamente dei dettati comunitari occorrerebbe adesso che le prassi accertative si adeguino di conseguenza.
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di Mario Vacca Parma 13 gennaio 2019 - Diventando definitiva la Legge di Bilancio per il 2019 rende ufficiali numerose misure tributarie. L'articolo 1 della Legge n. 145/2018 contiene misure in merito ai crediti di imposta, alla rottamazione delle cartelle esattoriali, alle accise, alle detrazioni fiscali, al canone RAI, alle pensioni, ai Comuni colpiti dal sisma.
Definizione agevolata debiti
I contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) avranno la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei debiti tributari - diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal Dl 119/2018 - affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi. Non saranno dovute le sanzioni e gli interessi di mora, ma solo il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi (nel caso di rateazione) che saranno dovuti in misura percentuale a seconda dell'ISEE (16%, 20% e 35%).
Accise
Legge di Bilancio 2019 blocca anche l'aumento delle accise sui carburanti per il 2019, rimodula gli aumenti previsti a partire dal 2020 e stabilisce che l'accisa sulla birra passi da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato semplificano le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione.
E' prevista anche un aumento della componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati.
Veicoli storici
Viene disposta una riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.
Rimpatrio dei pensionati al Sud
E' previsto un'incentivo per i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni che decidono di trasferirsi nel Mezzogiorno, in un comune delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 20mila abitanti. L'agevolazione si traduce in un'imposta sostitutiva del 7% da applicare ai redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero.
Sport bonus
E' previsto un credito di imposta del 65% a favore dei soggetti privati che effettuino erogazioni liberali in denaro nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
Non vedenti
La misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000 euro annui a partire dal 2021 passa da 516,46 a 1.000 euro.
ZFU
La legge estende anche le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia (articolo 46, Dl 50/2017) alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno del perimetro della ZFU entro il 31 dicembre 2019 e proroga la fruibilità delle agevolazioni ai periodi di imposta 2019 e 2020.
Altresì vengono prorogati i termini per le agevolazioni concesse nei territori del sisma Centro Italia e le agevolazioni fiscali che le imprese con la sede principale o una sede operativa all'interno della ZFU istituita nel territorio di Genova a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi possono richiedere, per la prosecuzione delle proprie attività all'interno del capoluogo ligure.
di Mario Vacca 6 gennaio 2019 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41704 del 26.09.2018, ha affrontato la controversia circa la costituzione di un fondo patrimoniale nel quale è stato conferito la sola nuda proprietà di beni immobili, ritenendo l'operazione reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto a totale favore dell'usufruttario e non dei bisogni della famiglia ed in più costituito successivamente alla notifica di tre avvisi di accertamento.
Il tribunale di Siena ha emesso la prima sentenza comminando quattro mesi di reclusione e la confisca della nuda proprietà dei beni conferiti, giudizio al quale il soggetto ha posto inutilmente ricorso avverso la Corte d'appello di Firenze e successivamente in Cassazione, articolando l'ultimo baluardo di difesa deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la mancanza dell'elemento psicologico e la qualificazione del bene come diversa dal corpo del reato.
Leggendo il ricorso si indica l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo che la costituzione del fondo patrimoniale non sia atto idoneo a rendere inefficace, integralmente o parzialmente, la riscossione coattiva delle imposte, stante l'impossibilità di ritenere il suddetto atto fraudolento; per quanto concerne la mancanza dell'elemento psicologico del reato, si è giustificata la mancata intenzione specifica di sottrarsi al pagamento delle imposte; in ultimo si è contestata la confisca dei beni immobili, esponendo che non potessero essere qualificati tanto come corpo quanto come profitto del reato.
La Suprema Corte ha affrontato tutte le motivazioni questioni in maniera chiara e precisa, effettuando prima una identificazione teorica della fattispecie criminosa descritta dall'articolo 11 D.Lgs. 74/2000.
La norma appena richiamata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse inerenti, per un importo complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.
L'oggetto giuridico protetto dalla disposizione esaminata non è il diritto di credito del Fisco, ma la garanzia patrimoniale generica ex articolo 2740 cod. civ., stante la configurabilità della condotta criminosa anche nella ipotesi in cui, dopo il compimento dell'atto fraudolento, avvenga comunque il pagamento dell'imposta.
A parere dei giudici il comportamento tenuto dal ricorrente rientra fra "gli altri atti" descritti dall'articolo 11 citato, essendo interpretabile come una clausola residuale che intende punire tutte quelle operazioni che, pur non rientrando nel novero delle alienazioni simulate, nonostante la loro legittimità formale, alterano la rappresentazione della realtà percepita dai terzi, mettendo a repentaglio o rendendo più difficoltosa la riscossione delle imposte.
Tra l'altro, giacché trattasi di un reato di pericolo concreto, perché si possa addivenire ad una condanna occorre che venga dimostrata la potenziale lesione delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, in ossequio al principio di offensività.
Nel caso di specie, il conferimento in fondo patrimoniale della sola nuda proprietà dei due beni immobili integra una condotta censurabile ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. 74/2000 sia perché rende più difficoltosa l'esecuzione (l'articolo 170 cod. civ. esclude l'esecuzione relativamente ai debiti che il creditore conosceva non essere stati contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia) sia perché, riguardando non l'intera proprietà ma solo una parte del diritto dominicale, esso non porta alcun vantaggio a favore dei destinatari del fondo patrimoniale, sicché è evidente la natura fittizia e fraudolenta del congegno negoziale, attuato dopo che il contribuente ha avuto contezza delle pretese tributarie a suo carico.
In ordine al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha avvalorato le conclusioni dei giudici precedenti sostenendo che la competente Corte d'appello ha correttamente applicato la norma, ritenendola a dolo specifico e indicando tutte le circostanze di fatto necessarie per stabilire l'esistenza del fattore psicologico de quo.
Non ultimo, la Suprema Corte ha ritenuto infondato anche il motivo attinente alla confisca per equivalente, istituto previsto dall'articolo 240 c.p.: il profitto del reato, infatti, altro non è che la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del contribuente, e non il debito tributario inadempiuto.
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