"La Bussola - Soluzioni d'impresa"

"La Bussola - Soluzioni d'impresa"

Descrizione

La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
 
“Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Le competenze acquisite mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Un iter professionale che mi ha consentito di sviluppare negli anni competenze in vari ambiti, dalla sfera Finanziaria, Amministrativa e Gestionale, alle dinamiche fiscali, passando attraverso esperienze di "start-up", M&A e Turnaround, con un occhio vigile e sempre attento alla prevenzione del rischio d’impresa.
Un percorso arricchito da anni di esperienza nella gestione di Risorse Umane e Finanziarie, nella Contrattualistica, nella gestione dei rapporti diretti con Clienti e Fornitori, nella gestione delle dinamiche di Gruppo con soci e loro consulenti. 
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari delle attività.
Il mio agire è sempre stato caratterizzato da entusiasmo e passione in tutto quello che ho fatto e continuo a fare sia in ambito professionale che extra-professionale, sempre alla ricerca dell'innovazione e della differenziazione come caratteristica vincente.
La passione per la cultura mi ha portato ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed a  scrivere articoli di economia pubblicati nella rubrica “La Bussola d’Impresa” edita dalla Gazzetta dell’Emilia ed a collaborare saltuariamente con altre testate.
La stessa passione mi porta a pianificare ed organizzare eventi non profit volti al raggiungimento di obiettivi filantropici legati  alla carità ed alla fratellanza anche attraverso  club ed associazioni locali. 
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo con etica, lealtà ed armonia.”
 
Contatto Personale: mvacca@capri.it
 

Contatto Personale: mvacca@capri.it

 
Riferimenti
Mario Vacca
mail: mvacca@capri.it
Telefono: ‭+39 347 2955391‬
Domenica, 25 Novembre 2018 08:05

La rottamazione delle cartelle esattoriali

L'articolo 6 D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione) rinnovata dal D.L. 119/2018 pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale; l'articolo 3 del decreto stabilisce che i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i debiti relativi ai ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27 D.Lgs. 46/1999.

di Mario Vacca Parma 25 novembre 2018 - Il termine entro il quale il contribuente deve presentare apposita istanza formalizzata su apposita modulistica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è il 30/04/2019.

Due le opzioni di pagamento:
1. una unica soluzione da liquidarsi entro il 31 luglio 2019;
2. rateizzazione in massimo dieci rate consecutive semestrali di pari importo e quindi per un massimo di 5 anni (rate a scadere il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno);

I pagamenti possono essere disposti mediante domiciliazione sul conto corrente indicato nella dichiarazione di adesione, tramite bollettini precompilati o presso gli sportelli dell'Agente della riscossione ove è possibile usufruire della compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili e non prescritti vantati verso la Pubblica Amministrazione.
Al pagamento rateale verrà applicato un tasso di interesse annuo del 2%, che risulta più vantaggioso rispetto al 4,5% della precedente rottamazione. Si rende noto che non trova applicazione l'articolo 19, comma 3, D.P.R. 602/1973 e, in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, il soggetto decade dalla rottamazione, i versamenti a titolo di acconto restano acquisiti e la riscossione coattiva dei carichi riprende il suo corso.

Per favorire l'accesso all'istituto, potranno aderire anche i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento integrale e tempestivo delle rate originate dalle precedenti rottamazioni e nello specifico per coloro che sono in mora con le rate di luglio, agosto e settembre 2018 previste della rottamazione bis, l'adesione è subordinata alla regolarizzazione del pagamento entro il 07 dicembre 2018. Possono essere ammessi alla definizione agevolata, anche i debiti che sono stati oggetto di piani del consumatore o di piani di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione comunicherà l'ammissione evidenziando l'eventuale accoglimento delle rate proposte, delle somme ammesse e delle scadenze.

Le somme relative a debiti definibili versate anteriormente all'adesione alla rottamazione rimangono acquisite e non sono rimborsabili mentre ai fini del calcolo delle somme definibili, si tiene conto solo degli importi già versati e, se il debitore ha già pagato interamente quanto dovuto con precedenti pagamenti parziali, dovrà comunque aderire alla definizione agevolata per beneficiare dei suoi effetti.

Relativamente agli effetti prodotti dall'adesione, si prevede intanto la sospensione dei giudizi pendenti durante il pagamento di quanto dovuto e l'estinzione degli stessi soltanto al completamento del pagamento atteso. Il decreto prevede anche:
 sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
 sospensione, fino alla scadenza della prima rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
 impossibilità di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e di ipoteche;
 impossibilità di avviare nuove procedure esecutive e improcedibilità di quelle già in essere;
 condizione di regolarità del contribuente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis P.R. 602/1973.

Domenica, 18 Novembre 2018 11:36

Strumenti di allerta della crisi

Su invito della commissione europea ma anche dei tanti professionisti che operano nel bel Paese il legislatore italiano nel rivedere gli articoli della legge fallimentare ha dato compiuta formulazione alle procedure di allerta affinché ci sia previsione ed anticipazione delle crisi d'impresa.

di Mario Vacca Parma 18 novembre 2018 - In un precedente articolo ho già avuto modo di scrivere che l'attuale impalcatura della legge fallimentare mette le mani nel codice civile ovvero a quelli articoli che governano la gestione d'impresa.

Oggi si evince che la nuova norma - il DLgs. recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 155/2017, approvato dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari - costituisce lo strumento per attivare l'auspicato cambio culturale nell'intercettare la crisi e anche nel fare impresa. A una guida basata per lo più sulla navigazione a vista e sull'analisi del tragitto già fatto, si affianca un "navigatore" per comprendere quale sia la strada da percorrere e quindi la direzione dell'impresa.
In base all'art. 12 si individuano segnalazioni interne, attraverso gli indicatori da adottare e segnalazioni esterne da parte di fornitori qualificati, o dei presidi da costituire per la provvidenziale rilevazione della crisi ( art. 3 del Codice che modifica l'art. 2086 c.c.)

L'articolo 14 definisce la crisi in termini di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art. 2 del Codice) e quindi si richiede la valutazione in continuo dell'equilibrio finanziario.

Oltre ai presidi organizzativi si pongono gli obblighi di segnalazione interna di cui all'art. 13 ed esterna di cui all'art. 15. I primi, sono stati rivisti nella loro struttura per evitare il rischio di segnalazioni automatiche, pur in assenza di una concreta situazione di crisi, che comporterebbero di fatto l'insorgenza in soggetti che esenti dalla stessa

Naturalmente ci sono alcune osservazioni giacché la norma individua gli indicatori interni di crisi negli squilibri economici, finanziari e patrimoniali, con il rischio che si pervenga a una pletora di indici, ma il testo del Codice si preoccupa subito di precisare che devono intendersi per tali quelli atti che diano evidenza del rischio di sostenibilità dei debiti scadenti nei mesi successivi o di quelle situazioni che pregiudichino la continuità aziendale nell'esercizio in corso. Il CNDCEC è chiamato ad elaborare gli indici con specifica indicazione di differenziarli per settori di appartenenza e prevedendo indicatori specifici per le società neocostituite e le PMI innovative.

Fortunatamente la norma ha un carattere elastico ove consente all'imprenditore di sostituire gli indici che non ritiene applicabili alla propria realtà proponendone ex ante altri a lui più adeguati a condizione che ciò venga attestato da un professionista indipendente e ne venga data notizia nella Nota integrativa.
Come evidenziato poc'anzi tra le osservazioni da evidenziare, ci sarebbe a rivisitazione del punto di tutti gli indicatori individuati come "significativi" al primo comma dell'art. 13, nello specifico il rapporto tra flusso di cassa e attivo necessiterebbe di essere rivisto in quanto non immediatamente comprensibile: basti infatti osservare che all'attivo concorrono le disponibilità liquide e l'indicatore peggiorerebbe al crescere di esse.

Gli indici devono essere immediatamente comprensibili nelle cause e razionali nella loro capacità di predire la situazione aziendale agevolando l'organo amministrativo e l'attestatore nel proporre sostituzioni e illustrandone le "ragioni" nella Nota integrativa. Anche il secondo indicatore costituito dal rapporto tra patrimonio netto e passivo, il cui denominatore dovrebbe essere sostituito dall'indebitamento finanziario netto. Con il terzo indicatore il legislatore intenderebbe intercettare una situazione di insostenibilità del debito indagando il rapporto tra oneri finanziari e ricavi ma, sarebbe più utile sostituire il denominatore con la grandezza della marginalità operativa, infatti il volume dei ricavi non è indicativo del livello della sostenibilità del debito.

Oggi solo una parte delle imprese sarebbe attrezzata per rispettare pienamente il principio, redigendo il piano d'impresa, che ne è il necessario presupposto informativo ed infatti le disposizioni del Codice entreranno in vigore soltanto tra 18 mesi con il duplice risultato che ci sia il tempo per rimuovere imprecisione della norma e, soprattutto, per consentire alle imprese di attrezzarsi internamente con organi di controllo.

La nuova norma è una grande opportunità per l'imprenditore e l'impresa e l'auspicio è che ci sia un cambio di mentalità imprenditoriale sin'ora improntato sulla navigazione a vista e sul "ho sempre fatto cosi"; in ciò potrà essere fondamentale il ruolo di professionisti interni che assistano l'impresa e per le PMI sarà sempre più opportuno ricorrere alla figura del Temporary Manager.

 

 

 

Domenica, 11 Novembre 2018 06:24

Termini della Pace Fiscale

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha pubblicato il provvedimento prot. n. 298724/2018 per i chiarimenti del decreto c.d. Pace Fiscale.

di Mario Vacca Parma 11 novembre 2018 - Il provvedimento che segue precisazioni già intervenute si concentra sul corretto calcolo dei termini ed evidenzia che la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero si perfeziona con il versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata entro il termine del novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997, ovvero assume rilevanza la sospensione derivante da:

 eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997.

 da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 42, comma 4, e 40-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, D.Lgs. 218/1997,
presentate entro il 23 ottobre 2018. E' espressamente previsto che il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata debba rinunciare alle istanze appena richiamate.

A tal riguardo, nell'eventualità il contribuente avesse presentato istanza per l'accertamento con adesione, il termine per aderire alla nuova definizione scadrà il 23.11.2018, o se successivo, nei 150 giorni successivi alla notifica dell'atto); diversamente, se all'istanza di accertamento con adesione avesse fatto seguito la sottoscrizione dell'accordo, e quest'ultima è sia avvenuta entro il giorno 24.10.2018, gli importi dovranno essere versati entro il termine del 13.11.2018.

Dopo il versamento dell'intero importo o del pagamento il contribuente dovrà consegnare la quietanza dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente.

 

 

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