"La Bussola - Soluzioni d'impresa"

"La Bussola - Soluzioni d'impresa"

Descrizione

La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
 
“Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Le competenze acquisite mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Un iter professionale che mi ha consentito di sviluppare negli anni competenze in vari ambiti, dalla sfera Finanziaria, Amministrativa e Gestionale, alle dinamiche fiscali, passando attraverso esperienze di "start-up", M&A e Turnaround, con un occhio vigile e sempre attento alla prevenzione del rischio d’impresa.
Un percorso arricchito da anni di esperienza nella gestione di Risorse Umane e Finanziarie, nella Contrattualistica, nella gestione dei rapporti diretti con Clienti e Fornitori, nella gestione delle dinamiche di Gruppo con soci e loro consulenti. 
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari delle attività.
Il mio agire è sempre stato caratterizzato da entusiasmo e passione in tutto quello che ho fatto e continuo a fare sia in ambito professionale che extra-professionale, sempre alla ricerca dell'innovazione e della differenziazione come caratteristica vincente.
La passione per la cultura mi ha portato ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed a  scrivere articoli di economia pubblicati nella rubrica “La Bussola d’Impresa” edita dalla Gazzetta dell’Emilia ed a collaborare saltuariamente con altre testate.
La stessa passione mi porta a pianificare ed organizzare eventi non profit volti al raggiungimento di obiettivi filantropici legati  alla carità ed alla fratellanza anche attraverso  club ed associazioni locali. 
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo con etica, lealtà ed armonia.”
 
Contatto Personale: mvacca@capri.it
 

Contatto Personale: mvacca@capri.it

 
Riferimenti
Mario Vacca
mail: mvacca@capri.it
Telefono: ‭+39 347 2955391‬

Entro metà Ottobre il governo dovrebbe approvare la legge di bilancio contenente il decreto fiscale e quindi si avrà definizione del provvedimento detto Pace Fiscale.

Di Mario Vacca Parma 6 ottobre 2018 - Al momento parrebbe che il provvedimento sia esteso anche ai debiti IVA; parrebbe solo un'ipotesi della quale si è però parlato nel corso del quarto Meeting sulle professioni che ha riunito a Roma il 2 ottobre i tributaristi italiani tra i quali i massimi esperti del settore.

Gianfranco Ferranti, ordinario alla Scuola nazionale dell'amministrazione, fornisce alcuni dettagli, ed esprime che si pensa di ammettere alla pace fiscale i debiti IVA con un'aliquota al 30%. In pratica, si studierebbe la possibilità di sanare le cartelle esattoriali relativa all'IVA ma con uno sconto ridotto rispetto a quello previsto per l'IRPEF.

Le dichiarazioni ufficiali degli esponenti dell'esecutivo non hanno finora ricompreso l'IVA nella pace fiscale, anche perché condonare l'imposta sul valore aggiunto rischierebbe di essere incompatibile con il diritto comunitario. L'ipotesi è che il meccanismo allo studio del Governo consenta di aggirare questo ostacolo, ma al momento non sono chiari i dettagli.
La cosi detta pace fiscale riguarderà sicuramente i debiti fiscali (di persone fisiche e imprese) ed è allo studio l'aggregazione delle infrazioni al codice della strada e dei tributi comunali come la TARI e i contributi previdenziali.

A differenza delle precedenti rottamazioni che hanno previsto uno sconto sulle sanzioni ma non sulla somma originariamente dovuta, l'imminente provvedimento godrà di uno sconto anche sull'imposta iniziale (mini-sanatoria).

Di Mario Vacca Parma 18 settembre 2018 - L'ordinanza n° 10793 del 4 maggio 2018 emessa dalla Corte di Cassazione ci ricorda che la vigente legge fallimentare, all'articolo 10, prevede che il fallimento possa essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese a patto che l'insolvenza sia stata posta in essere prima della cancellazione o entro l'anno successivo e pertanto anche il trasferimento della sede all'estero non preclude la possibilità che una società possa essere dichiarata fallita.

Una società che delibera il trasferimento della propria sede all'estero viene cancellata dal registro delle imprese italiano e a tal riguardo si pone il problema dell'applicabilità della legge fallimentare ed in particolare dell'art.10.

L'ordinanza esplicita che l'operatività dell'art. 10 legge fall. è circoscritta al caso di cancellazione per cessazione dell'attività e non può trovare applicazione analogica al caso di cancellazione per trasferimento all'estero della sede sociale, indipendentemente dai motivi del trasferimento.

Nell'eventualità che la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano non avvenga al termine del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e la contestuale cancellazione, ma sia la conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società non trova applicazione l'art. 10 legge fall. Il trasferimento, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività.

Ci si sofferma anche sul trasferimento della sede legale e non dell'attività vera e propria, infatti in questo caso non si è in presenza neanche di un difetto di giurisdizione poiché l'esercizio dell'attività imprenditoriale continua ad essere svolto nel territorio dello Stato e tale prosecuzione implica una continuità giuridica e pertanto, nell'ipotesi che ricorrano i presupposti oggettivo e soggettivo disciplinati dalla legge fallimentare, può essere sottoposta a procedura fallimentare.

di Mario Vacca Parma 9 settembre 2018 - A favore del datore di lavoro del settore privato che assume lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, considerati soggetti molto svantaggiati (cfr. DM 17 ottobre 2017) interviene l'art. 4, commi da 8 a 11 della L. 92/2012 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una riduzione del 50% della contribuzione dovuta.

Il requisito basilare, oltre all'età non inferiore ai 50 anni, è la sussistenza dello stato di disoccupazione di almeno 12 mesi, dichiarata al Centro per l'impiego competente per domicilio, con contestuale sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. "DID") che può essere effettuata on line utilizzando il portale www.anpal.gov.it .
Verificati i requisiti, l'assunzione può avvenire sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno o part time; l'agevolazione è consentita anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo contributivo cui ha diritto il datore di lavoro consiste in uno sconto del 50%sui contributi a suo carico (INPS e INAIL) per un periodo pari a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (comprese le proroghe) e complessivi 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato che intervenga entro i primi 12 mesi.

Agevolazione per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
L'assunzione deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 31 del DLgs. 150/2015 ed in presenza della regolarità contributiva di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 296/2006.

È utile inoltre ricordare, in tema di assunzioni agevolate, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione conseguono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Il beneficio in questione non è soggetto alla regola del de minimis, ma subordinato alla verifica dell'incremento occupazionale ed è dunque fruibile solo se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

L'incentivo è mantenuto anche nel caso in cui l'incremento non avvenga per dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, ovvero licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Per quanto concerne l'INAIL, il diritto alla riduzione del 50% dei premi è segnalato indicando l'importo delle retribuzioni parzialmente esenti con il codice H,I,J,K,L,M a seconda del tipo di scadenza contrattuale (L,M; nota INAIL n. 1147/2014).

(FOTO: Presidenza della Repubblica – ll Presidente Giorgio Napolitano con Elsa Fornero, Ministro del Lavoro e politiche sociali nel corso del Giuramento del Governo Monti.– 16 novembre 2011)

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