Martedì, 23 Agosto 2016 11:08

Le problematiche delle dimissioni online In evidenza

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Le difficoltà procedurali on-line e le proposte dei consulenti del lavoro per abbattere il fenomeno di "scorciatoie" che possono portare alle irregolarità le conseguenti sanzioni.

Reggio Emilia, 23 agosto 2016 - 

Per ridurre il fenomeno delle dimissioni in bianco (dimissioni firmate dal lavoratore già al momento dell'assunzione), dal 12 marzo è entrata in vigore la nuova procedura esclusivamente telematica di dimissioni. A distanza di 5 mesi però la procedura ha riscontrato non poche difficoltà di attuazione, tanto che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha proposto alcune modifiche. Andiamo per ordine. Quali le difficoltà incontrate dalla procedura telematica? Poca dimestichezza con il pc.

Tempi lunghi per ottenere il Pin dall'Inps. Dubbi sulla data da indicare nel modulo. Ma anche difficoltà a trovare assistenza, o errori nell'inserire l'e-mail o la Pec del datore di lavoro, fino a riscontrare problemi con la pagina del portale. Stessa sorte è capitata ai lavoratori che hanno deciso di affidarsi ai cosiddetti enti certificati.

E così alcuni lavoratori scelgono semplicemente di non presentarsi più al lavoro.

Quali le conseguenze per il datore di lavoro se il dipendente si dimette senza la procedura online e abbandona il posto di lavoro? Il datore dovrà contestare l'assenza ingiustificata e procedere al licenziamento. Sarà quindi costretto a pagare il cosiddetto ticket di licenziamento introdotto dalla riforma Fornero: l'aggravio economico è pari a circa 490 euro (rivalutato annualmente) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni. E per il lavoratore?

Il lavoratore invece usufruirà di una NASPI a cui non avrebbe diritto per via della scelta volontaria di dimettersi. In questo modo tutta la procedura rischia di creare una distorsione della volontà del lavoratore e del datore di lavoro.

Cosa propongono i Consulenti del Lavoro? Di reintrodurre la possibilità di procedere, in alternativa alle dimissioni e risoluzione consensuale del contratto di lavoro con modalità telematica, alla convalida presso la DTL competente, come già previsto dalla Legge Fornero, al fine di ridurre gli oneri a carico dell'azienda derivanti da tale allontanamento. La proposta dei Consulenti del Lavoro risponde a una chiara necessità di modifica di una procedura che ha riscontrato troppe difficoltà di recepimento.

(a seguire le domande più frequenti)

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Le domande più frequenti sulla procedura telematica di dimissioni
1) Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino? È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo e dei requisiti di accesso al portale cliclavoro.gov.it ove occorre compilare il modulo telematico che contiene dati del lavoratore, del datore di lavoro e del rapporto di lavoro.
2) Non conosco l'indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire? E' possibile inserire come recapito e-mail anche una casella di posta non certificata.
3) I lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi dovranno usare la nuova procedura? Sì, come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016 le dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura.
4) L'interruzione anticipata del tirocinio prevede l'applicazione della procedura per le dimissioni volontarie? No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato
5) Per i rapporti di lavoro in somministrazione si applica la nuova procedura? Il rapporto di lavoro in questa ipotesi intercorre tra l'agenzia di somministrazione ed il lavoratore. La procedura telematica deve essere quindi seguita dal lavoratore in somministrazione, in quanto tale rapporto non rientra tra le fattispecie escluse, di cui all'art. 26, comma 7, D.lgs. 151/2015 e riprese dalla circolare n. 12 del 4 marzo 2016.
6) Le aziende come possono visualizzare le comunicazioni relative alle dimissioni volontarie o alle risoluzioni consensuali dei propri dipendenti? Accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione "Dimissioni volontarie".
7) Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata? Sì.
8) Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico? La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.
9) Il modulo telematico ha la funzione di convalidare delle dimissioni già presentate con altra forma o quella di comunicare la volontà di dimettersi? Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì introduce la "forma tipica" delle stesse che per essere efficaci devono essere presentate secondo le modalità introdotte dall'articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2016.
10) Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura online, il datore di lavoro come si deve comportare? Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal DM 15 dicembre 2015. Diversamente il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro.
11) Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?No, l'assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.
12) Nell'ipotesi in cui lavoratore e datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione? Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse.

Selezione di Archimede delle principali FAQ (domande ricorrenti) pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro

 

 

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