Sabato, 27 Maggio 2023 07:51

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: “La banca ha l’obbligo di consegnare gli estratti conto dall’inizio del rapporto” In evidenza

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La banca ha l’obbligo di consegnare gli estratti conto dall’inizio del rapporto!

Di Emilio Graziuso (*), 27 maggio 2023 - A sancire tale principio è stato il Tribunale di Napoli con una recentissima sentenza con la quale si è discostato dall’orientamento giurisprudenziale sino ad oggi univoco.

Secondo il Tribunale partenopeo, infatti, il limite decennale previsto nel Testo Unico Bancario riguarda esclusivamente la documentazione relativa a singole operazioni e non gli estratti conto ed i riassunti scalari.

Pertanto, la Banca, qualora il cliente ne faccia richiesta, è obbligata a consegnare tutti gli estratti conto ed i riassunti scalari dall’inizio del rapporto e non solo quelli dell’ultimo decennio.

Limitare l’obbligo di consegna di tale documentazione agli ultimi dieci anni significherebbe privare il cliente dell’Istituto di credito del diritto all’informazione ed alla trasparenza.

L’obbligo di rendicontazione periodica è, infatti, una specificazione dell’obbligo di trasparenza e l’unico modo per adempiere lo stesso è la consegna degli estratti conto e dei riassunti scalari, nei quali è riportato il riepilogo delle voci che consentono di controllare l’andamento del rapporto.

Cosa può, dunque, fare l’utente bancario che necessita di estratti conto e riassunti scalari?

Dovrà, innanzitutto, essere inoltrata apposita istanza a norma di quanto previsto nel Testo Unico Bancario all’Istituto di credito con la richiesta specifica della documentazione.

In mancanza di riscontro potrà, quindi, essere proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

Inoltre, la sentenza del Tribunale di Napoli si segnala anche perché, oltre a sancire tale importante principio, ha applicato la misura coercitiva indiretta prevista nel codice di procedura civile, con conseguente condanna della Banca che non l’ha eseguita, al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo.

 

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

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Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com