Sabato, 20 Maggio 2023 06:29

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: diritto ad una famiglia serena In evidenza

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È noto come il minore debba vivere in un clima familiare sereno e lontano da fonti che possano alterarne il benessere psico fisico.
Se questo è stato più volte oggetto di indagine in campo sociologico e psicologico, nei giorni scorsi è stato, finalmente, riconosciuto come vero e proprio diritto dalla Corte di Cassazione.

Di Emilio Graziuso (*) 20 maggio 2023 - Con una recentissima pronunzia del 17 maggio 2023, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il minore ha diritto di vivere in una famiglia serena e, se ciò non è possibile nell’ambito della famiglia biologico, potrà essere dato in adozione, pur di preservarne il benessere psico fisco e permettere uno sviluppo ottimale della persona.
Spesso accade che il clima di tensione e paura, in famiglia, sia generato da uno dei due genitori, ma anche l’altro, in questo caso, non è esente da responsabilità.

Secondo la Suprema Corte, infatti, anche il comportamento di quest’ultimo non è esente da censure da un punto di vista giuridico, qualora abbia accettato passivamente tutte le vessazioni imposte sul figlio dall’altro genitore.

E così gli Ermellini hanno rigettato un ricorso presentato da due genitori che erano stati privati del figlio, dato in adozione, a causa del clima, per così dire, poco sereno, vissuto in casa.
Anche il genitore che non abbia generato detto clima ma che non si sia opposto nei confronti dell’altro per farlo cessare, non è, quindi, da considerarsi idoneo a preservare il benessere psico fisico del minore.

Ma analizziamo i passaggi giuridici salienti della decisione della Corte di Cassazione:
1)la famiglia di origine è certamente, in linea di principio, l’ambiente più idoneo allo sviluppo psico fisico armonico del minore;
2)qualora sia sottoposta al vaglio del magistrato una fattispecie nella quale in casa non vi è un clima sereno, l’autorità giudiziaria dovrà, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno volto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare;
3)qualora il tentativo di cui al punto 2 dovesse fallire e risulti impossibile prevedere il recupero della capacità genitoriale entro termini compatibili con la necessità del minore di crescere in un contesto familiare stabile e sereno, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Ovviamente, l’adozione del minore, recidendo il legame con la famiglia di origine, è una misura di carattere estremo ed eccezionale, alla quale ricorrere solo nelle ipotesi nelle quali sono risultate impraticabili tutte le altre misure, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, al fine di tutelare nel migliore modo possibile gli interessi superiori del minore.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, non solo il padre adottava nei confronti del figlio comportamenti pregiudizievoli che non permettevano un ambiente familiare sicuro e sereno ma la madre si era dimostrata inidonea a tutelare il figlio da tali condotte.

 

 

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

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