Sabato, 17 Dicembre 2022 07:31

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Figlio divenuto maggiorenne, prima occupazione e contributo di mantenimento In evidenza

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Nell’ “Agorà” di oggi vogliamo parlarvi di una recente e molto interessante decisione del Tribunale di Bologna in materia di diritto di famiglia, in generale, e mantenimento del figlio maggiorenne, in particolare.

Di Emilio Graziuso 17 dicembre 2022 - Il caso esaminato dal Tribunale della città felsinea è il seguente: due genitori, che non intendono più proseguire il percorso di vita comune, si rivolgono all’Autorità Giudiziaria al fine, prevalentemente, di regolamentare i rapporti anche di natura economica relativi al figlio minorenne.

Viene, quindi, stabilito a carico del padre un contributo mensile in favore del minore pari ad € 450,00, oltre rivalutazione annuale Istat.

Dopo alcuni anni, raggiunta la maggiore età e conseguito il diploma, il figlio decide di non continuare gli studi e di cercare un lavoro.

Dopo qualche mese, il ragazzo viene assunto, a tempo determinato, in qualità di addetto all’assistenza disabili.

Il padre ricorre, quindi, dinnanzi al Tribunale di Bologna al fine di ottenere, tra le altre richieste, la revoca del contributo mensile in favore del figlio, divenuto, a suo dire, economicamente autosufficiente.

Il Tribunale non accoglie la richiesta e si limita a ridurre l’importo del mantenimento del figlio.

Secondo il giudicante, infatti, è vero che la condizione economica del ragazzo è mutata rispetto al periodo antecedente l’assunzione ma la vera e propria indipendenza economica invocata dal padre non si può dire ancora pienamente raggiunta.

Si tratta, infatti, di un ragazzo in giovanissima età, di prima occupazione, peraltro in fase iniziale, dello stesso e, per di più, di un contratto a tempo determinato.

A tal proposito, il Tribunale di Bologna sottolinea che, alla luce di tali caratteristiche del rapporto di carattere oggettivo, la revoca del mantenimento condurrebbe, nel caso di futura condizione di disoccupazione del ragazzo, all’impossibilità del ripristino dello stesso.

L’Autorità Giudiziaria ritiene, quindi, come si è detto, di non accogliere la richiesta di revoca del mantenimento e di ridurre lo stesso, in virtù delle mutate condizioni economiche del ragazzo divenuto maggiorenne ed alla prima occupazione.

Con il provvedimento in esame, il Tribunale opera un giusto contemperamento degli interessi in gioco.

Da un lato riduce sensibilmente l’ammontare del mantenimento, in tal modo garantendo il padre nell’essere tenuto a corrispondere una somma adeguata alla nuova condizione economica del figlio, dall’altro, evita a quest’ultimo, qualora dovesse rimanere privo di occupazione, di perdere la possibilità di ottenere il contributo economico da parte del genitore, il quale viene meno qualora si verifichi una condizione lavorativa stabile.

 

(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

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