Bologna 28 giugno 2020 - Il decreto, in procinto di emanazione, prevede una deroga nel caso di residui di acido fosfonico nonché, per il vino, anche di acido etilfosfonico. Il decreto ministeriale del 2011, infatti, con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell’allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, ha fissato a 0,01 mg/kg il limite inferiore, inteso come “soglia numerica” al di sopra della quale non è concedibile la certificazione di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.
“Poiché in base ai metodi di analisi più utilizzati nel settore – dichiara Giuseppe L’Abbate, Sottosegretario alle Politiche Agricole – questo valore risulta difficilmente applicabile nel caso di acido fosfonico, è stato opportuno prevedere una deroga alla precedente disposizione. Per tale ragione, il Decreto su cui si è trovata l’intesa prevede una nuova soglia specifica per questa sostanza, pari a 0,05 mg/kg, stabilendo al tempo stesso un periodo transitorio di due anni, durante il quale si applica il limite più elevato di 0,5 mg/kg per le colture erbacee e 1 mg/kg per quelle arboree”.
Il provvedimento contiene, inoltre, una specifica norma per la contaminazione di acido etilfosfonico nel vino, derivante da un processo di produzione spontanea che si verifica durante il processo di trasformazione. Al fine di incentivare l’agricoltura biologica, il periodo di transizione sarà applicabile anche alle aziende che si saranno convertite al biologico successivamente all’emanazione del decreto.
“Alla luce delle indicazioni fornite dal CREA e con un attento confronto tecnico – conclude Giuseppe L’Abbate – poniamo fine ad una controversa situazione su cui si ingeneravano numerosi falsi positivi e che rischiava, di fatto, di penalizzare le nostre imprese biologiche, rendendo vani i loro sforzi”.