"La Bussola - Soluzioni d'impresa"

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Descrizione

La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
 
“Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Le competenze acquisite mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Un iter professionale che mi ha consentito di sviluppare negli anni competenze in vari ambiti, dalla sfera Finanziaria, Amministrativa e Gestionale, alle dinamiche fiscali, passando attraverso esperienze di "start-up", M&A e Turnaround, con un occhio vigile e sempre attento alla prevenzione del rischio d’impresa.
Un percorso arricchito da anni di esperienza nella gestione di Risorse Umane e Finanziarie, nella Contrattualistica, nella gestione dei rapporti diretti con Clienti e Fornitori, nella gestione delle dinamiche di Gruppo con soci e loro consulenti. 
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari delle attività.
Il mio agire è sempre stato caratterizzato da entusiasmo e passione in tutto quello che ho fatto e continuo a fare sia in ambito professionale che extra-professionale, sempre alla ricerca dell'innovazione e della differenziazione come caratteristica vincente.
La passione per la cultura mi ha portato ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed a  scrivere articoli di economia pubblicati nella rubrica “La Bussola d’Impresa” edita dalla Gazzetta dell’Emilia ed a collaborare saltuariamente con altre testate.
La stessa passione mi porta a pianificare ed organizzare eventi non profit volti al raggiungimento di obiettivi filantropici legati  alla carità ed alla fratellanza anche attraverso  club ed associazioni locali. 
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo con etica, lealtà ed armonia.”
 
Contatto Personale: mvacca@capri.it
 

Contatto Personale: mvacca@capri.it

 
Riferimenti
Mario Vacca
mail: mvacca@capri.it
Telefono: ‭+39 347 2955391‬

di Mario Vacca Parma 7 luglio 2019 - Dal momento in cui il ministro Tria ha proposto il generale Antonio Maggiore come direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state implementate diverse innovazioni che hanno cambiato la burocrazia amministrativa delle imprese. La fattura elettronica il 01 luglio è arrivata al suo primo step, nella stessa data è entrato in vigore l'obbligo dello scontrino elettronico per alcuni esercenti, e per tutti da gennaio 2020, e sempre nel 2020 molto probabilmente vedranno la luce gli scontrini-lotterie.

Analizziamo oggi la situazione attuale:

Dal 01/07/2019 è terminato il periodo transitorio per gli obblighi relativi all'emissione della fattura elettronica. Sempre dal 1 luglio 2019 scatta anche l'obbligo di memorizzare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato ricavi superiori ad euro 400.000 (obbligo che sarà esteso a tutti dal 1 gennaio 2020).

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica potrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

La fattura dovrà contenere la "data di effettuazione dell'operazione" nel momento impositivo corretto: potrà poi essere trasmessa entro 12 giorni in via telematica

(servizio sdi), esempio:

- Operazione effettuata il 28 giugno, possibilità di emettere la fattura attraverso il servizio telematico (sdi) entro il 10 luglio: data fattura e data di effettuazione dell'operazione 28 giugno, invio telematico entro il 10 luglio, validità ed effetto fiscale dell'operazione mese di giugno;

- Qualora si emetta una fattura riepilogativa di più operazioni (ad esempio fattura differita relativa a più ddt) la data di effettuazione da inserire nella fattura elettronica potrà essere quella dell'ultima operazione.

Si consiglia di fare attenzione ad emettere le fatture entro la fine del mese di competenza (data effettuazione dell'operazione), benché la normativa consenta ancora il termine di 15 giorni per l'emissione della fattura stessa.

CORRISPETTIVI TELEMATICI (ex scontrino e ricevuta fiscale)

Dal 1 luglio, per i soggetti con ricavi fino ad euro 400.000 che possono emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura, scatta l'obbligo della memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi. Per questo sarà necessario utilizzare in luogo del vecchio registratore di cassa i nuovi registratori telematici: gli stessi registratori dovranno provvedere giornalmente all'invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate.

Non ci sarà più il vecchio scontrino fiscale (o ricevuta) ma il nuovo "documento commerciale" utile esclusivamente come ricevuta di acquisto e relative garanzie. Affinché tale documento commerciale possa essere riconosciuto fiscalmente (ad esempio per beneficiare di detrazioni o deduzioni d'imposta) sarà necessario richiedere all'esercente l'emissione di idoneo "documento commerciale valido ai fini fiscali" fornendo il proprio codice fiscale e partita via.

Permane l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Domenica, 30 Giugno 2019 09:51

La fine del finanziamento Tributario

di Mario Vacca Parma 30 giugno 2019 - La procedura di allerta è una delle novità più importanti introdotte con il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza di impresa che è volta ad individuare un'emersione anticipata della crisi allo scopo di evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la genesi di problemi a tutta la filiera.

Tali misure di allerta sono state introdotte affinché le imprese adottino in maniera del tutto autonoma le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi mediante una riorganizzazione dell'attività aziendale.

L'articolo 14 del codice della crisi impone agli organi di controllo societari l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
Alla base di questo "sistema di allerta" è stato previsto un obbligo di segnalazione sia da parte degli organi di controllo interno societario sia da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell'Agenzia delle Entrate, nell'Istituto della previdenza sociale e nell'agente della riscossione delle imposte.

Per quanto concerne gli assetti organizzativi si tratta di predisporre una sorta di manuale, approvato dall'organo amministrativo, che descriva modalità e controlli da predisporre ai fini identificare tempestivamente l'eventuale esistenza di squilibri gestionali che porterebbero l'azienda in crisi. L'esperienza e le specifiche situazioni che affronterà l'impresa nel corso della gestione permetteranno di aggiornare continuamente siffatto documento; Si può affermare in pratica che trattasi di regole di buon governo dell'impresa e di modelli procedimentalizzati (coerenti, idonei e controllabili) per salvaguardare la continuità aziendale.

L'organo di controllo interno è obbligato a instaurare un dialogo efficiente con l'organo amministrativo al fine di individuare tutte le soluzioni possibili per evitare la crisi d'impresa o per apportare adeguate modifiche gestionali laddove si individuassero fondati indizi della genesi della crisi; nell'ipotesi che l'organo amministrativo non risponda adeguatamente gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.

La segnalazione tempestiva, da parte dell'organo di controllo all'organismo di composizione della crisi, comporta l'esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalla prescrizioni ricevute.

Ulteriori obblighi nascono anche in capo ai creditori pubblici qualificati quali l'Agenzia delle Entrate, la quale è sanzionata dall'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti del quale essa è titolare, qualora non attivi tempestivamente la segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.

Riguardo all'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto opportuno monitorare il solo debito Iva, facendo riferimento ai debiti iva scaduti e non versati pari ad almeno il 30% dei volumi di affari del periodo a cui si riferisce l'ultima liquidazione. Per l'Inps si è fatto riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, in ogni caso superiore ad euro 50.000; Ai fini dell'Agente della Riscossione si è tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, pertanto l'inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Con le limitazioni degli istituti bancari nella concessione di credito alle imprese a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, molte imprese hanno ritenuto opportuno ricorrere al finanziamento tributario, ovvero alla sospensione o alla rateizzazione – sovente dell'iva – delle imposte tributarie al fine di procurare la liquidità necessaria per la sopravvivenza dell'impresa. Con il codice appena promulgato e gli obblighi sorti in capo ai creditori pubblici qualificati, le imprese troveranno ulteriori difficoltà nel reperimento della liquidità necessaria al buon governo dell'impresa.

Al riguardo di rende sempre più necessario un "navigatore digitale" della conduzione aziendale, un buon comandante e tanta formazione.

Domenica, 23 Giugno 2019 15:37

Tempi di svolta

di Mario Vacca, Parma 23 giugno 2019 - Il Nuovo istituto delle procedure di allerta può costituire l'occasione per introdurre una vera cultura imprenditoriale volta a valorizzare il ruolo dell'imprenditore e dei suoi manager.

Il codice della crisi d'impresa oltre a disciplinare e migliorare istituti già esistenti tenta di prevenire le condizioni su cui si fonda la crisi e l'insolvenza individuando nelle procedure di allerta e nella composizione degli OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa) la soluzione ideale, situazione che nella realtà modifica articoli del codice civile.

Il legislatore da individuato dei parametri per capire quando l'impresa è in crisi ed obbliga l'impresa ad assumere idonei modelli organizzativi con adeguati sistemi di controllo. Le procedure di allerta sono finalizzate all'emersione anticipata della crisi e salvaguardare la continuità aziendale. Si chiede all'imprenditore di non aspettare il momento nel quale ci sarà l'insolvenza nel tentativo di diminuire le simulazioni di una continuità che non esiste, chiarendo una volta per tutte che la crescita di fatturato non finanziato è l'anticamera dell'inferno.

Il legislatore ha demandato al consiglio nazionale dei dottori commercialisti l'individuazione degli indici generali che ogni impresa dovrà adottare ma ha previsto già delle valvole di sicurezza per evitare indicatori troppo rigidi, consentendo alle imprese di elaborare indici personalizzati attestati da un professionista, inserendo le giustificazioni in nota integrativa. Ha anche individuato alcune categorie di imprese che necessitano di indici particolari (startup innovative, società in liquidazione, società costituite da meno di due anni, Pmi innovative). Tutti individuati entro dicembre 2019 ed inseriti nella nota integrativa del bilancio al 31/12/2019.

In pratica i sistemi introducono aspetti organizzativi ed operativi. I primi risponderebbero alla domanda di cosa deve fare l'imprenditore per organizzare adeguatamente l'impresa e quindi tentare di fare un auto analisi per comprendere come organizzare al meglio attività di gestione, mentre l'aspetto di tipo operativo sarebbe dotarsi di un sistema di rilevazione del rischio crisi con l'utilizzo di indicatori che andranno ad analizzare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario al fine di evidenziare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e quindi delle prospettive di continuità aziendale. Gli indicatori dovranno sicuramente tener presente anche aspetti qualitativi come l'onorabilità dei vertici, il settore in cui opera l'azienda, presenza o meno di incentivi pubblici, etc ed andranno letti in senso negativo, ovvero evidenziando l'impossibilità di una continuità.

La norma detta le disposizioni di modalità organizzative e di composizione dell'organismo (OCRI) volto a gestire le procedure di allerta e le modalità di individuazione dei parametri tesi ad individuare l'insorgere della situazione di crisi. Ai sensi dell'Art. 19 del codice il debitore può formulare Istanza all'OCRI – segnalazione che può pervenire anche dagli organi di controllo societari (sindaci o revisori) o da creditori pubblici qualificati - affinché l'Organismo fissi un termine non superiore a tre mesi – prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative – per la ricerca di una soluzione concordata della crisi d'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore e con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi e di rispettare gli obblighi di riservatezza sulla situazione del debitore e sulle iniziative assunte .

Il legislatore ha posto l'accento sulla riservatezza in quanto da più parti ci si è resi conto che una delle cause per cui l'emersione della crisi non è tempestiva e si evidenzia quando ormai è troppo tardi è la paura dell'imprenditore nel pubblicizzare la condizione dell'azienda a clienti e competitors con le conseguenza che tali esternazioni potrebbero comportare a livello di credibilità.

Gli strumenti di allerta e le procedure di composizione della crisi devono diventare l'occasione per lo sviluppo di una cultura volta ad una maggiore responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti nella vita aziendale, dall'imprenditore alle banche passando per i creditori onde valorizzare la natura negoziale di questi processi, introducendo efficienza e rapidità indotta da capacità decisionale fatta di competenza e professionalità.

A questo fine si ritiene che divenga centrale il ruolo di professionisti esperti nel controllo di gestione e nella risoluzione di crisi d'impresa che affianchino l'imprenditore nelle scelte strategiche e nella conduzione operativa dell'azienda.

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