I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica (P.M. dott. Andrea Bianchi), hanno eseguito a Saronno (VA), Vittuone (MI), Limbiate (MB) e Chianciano (SI) un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari parmense a carico di: Magamadov Shamil, russo, classe 1995, Di Marco Maurizio, classe 1973, Ciccone Marco, classe 1995, Saad Soufiane, marocchino, classe 1992, Di Fazio Antonio, classe 1973, Bonomolo Denise, classe 1994, e Bellavista Marianna, classe 1981, tutti residenti in provincia di Varese.
Nel dettaglio il G.I.P. ha disposto il carcere per i primi 5 e gli arresti domiciliari per le ultime due indagate.
Rapina aggravata in concorso, porto illegale di un’arma da fuoco e ricettazione i reati contestati, con la recidiva specifica e reiterata per Di Marco e quella infraquinquennale per Magamadov. Quest’ultimo, unitamente a Ciccone Marco, è indagato anche per il reato di furto aggravato commesso su cose destinate a pubblico servizio.
Le indagini si riferiscono ad un episodio occorso il 3 dicembre 2018, allorquando veniva consumata una rapina all’Ufficio postale di Ponte Taro (PR).
Quella mattina la direttrice, alle 07.50 circa, mentre – come di consueto – si accingeva ad aprire la filiale veniva sorpresa alle spalle, cinta per il collo e costretta a consentire l’ingresso a tre individui con il volto travisato con un passamontagna. La dirigente veniva quindi minacciata con una pistola perché aprisse la cassaforte ed avvertita di fare “la brava” poiché un quarto complice ne controllava il figlio, lasciando intendere che quest’ultimo avrebbe potuto subire conseguenze in caso di “incidenti di percorso”.
Poiché durante le operazioni di apertura la vittima, costretta a stare in ginocchio con la pistola puntata alla testa, aveva sbagliato nella digitazione del codice di sblocco, uno dei malviventi le stringeva la sciarpa intorno al collo minacciandola di morte in caso di un ulteriore errore e per rendere l’intimidazione più convincente sfilava il caricatore dalla pistola mostrandole i proiettili sì che comprendesse non trattarsi di un’arma giocattolo.
Apertasi la cassaforte, i malviventi ne svuotavano il contenuto, pari a 30 mila euro e si allontanavano portando con sè anche il telefono cellulare della direttrice, il contenuto del suo portafogli e la sua borsa frigo in cui riponevano il bottino; all’uscita incrociavano alcuni agenti di un istituto di vigilanza, uno dei quali tentava di inseguirli. I tre rapinatori riuscivano comunque a dileguarsi fuggendo in diverse direzioni nelle vie e nei campi limitrofi, non prima di aver verosimilmente tentato di sparare all’indirizzo dei vigilanti (come è apparso dal prosieguo delle indagini).
Le ricerche, subito attivate, consentivano di rinvenire abbandonata dai rapinatori lungo la via di fuga, una pistola marca Zastava, completa di caricatore. In un casolare di campagna nei pressi della A15, venivano recuperati alcuni capi di abbigliamento riconducibili – come dimostrato dai successivi approfondimenti investigativi - ai rapinatori e parte della refurtiva, pari a 3.400 euro circa, all’interno della borsa sottratta alla direttrice.
Il giorno successivo, il 4 dicembre, i responsabili della società autostrade A15 – Cisa denunciavano il furto di vestiario ad alta visibilità avvenuto presso il magazzino sito in prossimità del casello di Parma Ovest nella mattina del giorno precedente.
La visione delle immagini del sistema di video sorveglianza consentiva di appurare che intorno alle 09.20 del 3 dicembre (e dunque poco dopo la consumazione della rapina di cui si discute) due persone avevano asportato il materiale in argomento; si erano quindi recati in un negozio di abbigliamento all’interno di un centro commerciale ove avevano acquistato nuovi vestiti per cambiarsi ed allontanarsi definitivamente.
Pochi giorni dopo, il 6 dicembre, nel corso di ulteriori sopralluoghi, i Carabinieri rinvenivano in località Fraore di Parma, in un’area pubblica, la Fiat Panda, risultata rubata a Lainate (MI) il 16 ottobre 2018 ed utilizzata verosimilmente dai rapinatori per raggiungere Ponte Taro. I sistemi di videosorveglianza urbani (OCR) registravano plurimi transiti del veicolo nelle giornate dell’1 e del 3 dicembre, quest’ultimi avvenuti poco prima della consumazione della rapina e subito dopo.
Il puzzle investigativo quindi andava progressivamente componendosi.
Una tessera rilevante era costituita dalla identificazione certa, operata dai Carabinieri del R.I.S. di Parma, dell’indagato Magamadov Shamil: da un jeans abbandonato nel casolare di campagna - ove era stata rinvenuta anche parte delle refurtiva - venivano estrapolate tracce biologiche riconducili al predetto Magamadov il cui profilo era presente in banca dati in quanto già responsabile, nel 2011, da minorenne, di una rapina a mano armata (reato per il quale, al momento del delitto di Ponte Taro, il predetto era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione in carcere dell’affidamento ai servizi sociali).
Anche dagli altri capi di abbigliamento rinvenuti nel casolare (un pantalone di una tuta ed una maglietta), il R.I.S. estrapolava tracce biologiche appartenenti però ad un profilo in quel momento ignoto e che le successive indagini dei militari del Nucleo Investigativo avrebbero poi ricondotto a Ciccone Marco.
Il quadro indiziario a carico dell’indagato di origine russa veniva ulteriormente rafforzato dall’esame dei frame – estrapolati dalla videosorveglianza - che ritraevano gli autori del furto di vestiario ad alta visibilità presso il magazzino della società autostrade CISA: il confronto fotografico consentiva di concludere per la corrispondenza antropometrica tra uno degli autori del furto aggravato in concorso e Magamadov.
Gli accertamenti del RIS sulla pistola abbandonata dai rapinatori consentivano inoltre di:
- appurare l’efficienza dell’arma ed accertare che un rapinatore aveva anche tentato di utilizzarla sparando, verosimilmente, contro l’agente dell’istituto di vigilanza, ma si era inceppata;
- estrarre dalla tamponatura della stessa pistola un profilo genotipico che i successivi approfondimenti condotti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo -mediante attività tecniche di intercettazione, pedinamenti, analisi dei dati di traffico telefonico- hanno consentito di ricondurre all’indagato Di Marco Maurizio.
Incidentalmente va detto che, durante le operazioni di notifica dell’ordinanza, a Di Marco sono stati sequestrati 214 grammi di cocaina e 154 grammi di marijuana, circostanza che gli è valsa anche l’arresto in flagranza di reato ex art. 73 DPR 309/90, vicenda per la quale si procede separatamente.
Dell’indagato Ciccone, i militari del Nucleo Investigativo avevano solo un frame che lo ritraeva presso il magazzino della società autostrade Cisa ed il vicino centro commerciale ed un profilo genotipico appartenente a soggetto non censito: occorreva attribuirgli un’identità.
Le attività tecniche sviluppate dai Carabinieri hanno consentito di ricostruire la rete dei contatti degli indagati: in particolare, sono stati identificati alcuni soggetti che, estranei al fatto criminale, avevano però con essi rapporti di conoscenza, dalla cui analisi si poteva giungere alla identificazione del Ciccone quale altro probabile autore del reato. L’esame successivo del DNA consentiva di acquisire ulteriori elementi indiziari tali da consentire anche per lui l’adozione della misura cautelare.
L’attività tecnica avviata dopo la cattura del Ciccone ed i riscontri ottenuti tramite l’esame dei transiti registrati dai varchi OCR della provincia consentivano di dare un nome agli altri complici nel reato.
In particolare venivano identificati Saad Soufiane, Di Fazio Antonio, Bonomolo Denise Bellavista Marianna: le due donne ed il marocchino Saad (già gravato da un provvedimento di espulsione) erano incaricati del supporto logistico con il compito di condurre le tre autovetture (due 500, intestate rispettivamente a Bellavista Marianna e Bonomolo Denise ed una Clio in uso a Saad Soufiane) “pulite” con cui il gruppo aveva raggiunto Parma e successivamente, dopo il colpo, di recuperare gli esecutori materiali della rapina; Di Fazio invece, rimasto all’esterno dell’Ufficio Postale, avente funzioni di “palo”.
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L’operazione odierna, portata brillantemente a conclusione, costituisce la dimostrazione di come, al di là degli arresti in flagranza di reato (di sovente legati a fortuite circostanze, quali la presenza sul posto o l’immediato intervento delle forze di polizia, non sempre possibile in casi siffatti), la pazienza certosina del lavoro investigativo consente di conseguire risultati migliori e comunque più completi.
Infatti, mai come nel caso di cui ci si occupa, la gravità indiziaria è stata raggiunta non solo nei confronti di coloro che hanno preso parte alla materiale perpetrazione della rapina (ovvero di quei soggetti che, in ipotesi, si sarebbe potuto arrestare in flagranza), ma anche di tutta una serie di persone che hanno fornito un contributo rilevante al buon esito della rapina stessa e che pertanto sono considerati a pieno titolo corresponsabili (almeno nella presente fase delle indagini preliminari) della rapina stessa: ci si riferisce al palo (che ha il ruolo fondamentale di sorveglianza del territorio in attesa che la rapina venga materialmente consumata), a chi accompagna i rapinatori sul luogo del delitto, chi effettua il recupero dei rapinatori nel luogo individuato per abbandonarvi il materiale pericoloso (auto rubata, capi di abbigliamento usati al momento della rapina, pistola).
Tali soggetti -il cui ruolo non sarebbe emerso se si fosse riusciti ad intervenire nell’immediatezza- rivestono un ruolo strategico nella perpetrazione della rapina e danno conto della meticolosità con la quale il colpo è stato preparato, senza lasciare nulla alla improvvisazione.
Si tratta di una tecnica che -per il grado di professionalità messo in campo- ricorda molto da vicino alcuni delitti perpetrati in zone del meridione, ove solo mediante la rigida distribuzione di ruoli, è possibile portare a compimento certi reati, senza lasciare nulla alla improvvisazione.
E tutto ciò non fa che esaltare ancora di più la sagacia investigativa messa in campo dagli organi investigativi (Procura e Polizia giudiziaria).
Nella serata di ieri, in esecuzione dell'ordinanza del GIP del 18.09.2019, i Carabinieri del NOR di Borgo Val di Taro hanno dato esecuzione alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane ventenne per i reati di corruzione di minorenne e atti osceni in luogo pubblico.
Le indagini -condotte dalla Procura della Repubblica di Parma (PM dott. Fabrizio Pensa)- sono state avviate in data 16 agosto 2019 a seguito di una denuncia presentata al N.O.R. CC di Borgo Val di Taro dal padre della persona offesa, una bambina di 12 anni, il quale ha riferito che, alcuni giorni prima, un giovane di circa 20 anni, a bordo dell'auto, passando davanti ad un cinema, nei pressi del quale c'era la bambina, si era masturbato in presenza della predetta, facendole anche segno di salire in macchina.
Tale condotta integra contemporaneamente le ipotesi di reato di corruzione di minorenne (compimento di atti sessuali davanti a minori di anni quattordici al fine di farli assistere) e di atti osceni in luogo pubblico (che costituisce ancora reato quando è commesso nei luoghi abitualmente frequentati da minori, con conseguente pericolo che questi vi assistano).
Le indagini, condotte attraverso l'escussione a sommarie informazioni di diversi soggetti, tra cui i genitori della bambina e la madre di una sua amica, che la piccola stava aspettando fuori al cinema per poi essere accompagnata in piscina, hanno portato all'identificazione dell'indagato.
Raccogliendo, inoltre, le dichiarazioni di altre donne, è emerso che l'indagato, benché conosciuto come un bravo ragazzo privo di qualsivoglia precedente penale e di polizia, negli ultimi tempi aveva più volte assunto strani comportamenti, analoghi a quelli descritti, denudandosi anche per strada davanti a loro e in talune occasioni toccando le proprie parti intime.
I Carabinieri del Norm di Parma hanno dato esecuzione ad un'ordinanza del Gip di Parma del 05.09.2019 di applicazione della misura cautelare della custodia nei confronti di un soggetto nigeriano:
- Boniface Kennedy, nato in Nigeria il 13.03.1986, domiciliato in Parma
gravemente indiziato del reato di cessione continuata di cocaina, venduta ad una pluralità di soggetti in un arco temporale che va dal gennaio 2018 sino a maggio 2019.
In particolare, le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma (PM Arienti), hanno permesso di accertare una mole di spaccio pari a circa 575 dosi di cocaina per un valore economico stimato in circa 28.000,00 euro.
Lo spunto investigativo che ha dato avvio all’indagine trae origine dai servizi di controllo del territorio che avevano fatto constatare un’intensa attività di spaccio nei pressi del “Barilla Center” ad opera di un cittadino nigeriano.
L’attività investigativa ha permesso di identificare 10 assuntori, soggetti per lo più giovani, i quali hanno riferito, nel dettaglio, i tempi e i modi con cui, nel corso degli anni, avevano acquistato la droga, indicando periodi, quantità e somme pagate per le illecite vendite ed altresì riconoscevano il loro pusher, soprannominato “Tyson” tra le fotografie che sono state loro mostrate.
Le dichiarazione rese dagli acquirenti dello stupefacente sono state ritenute credibili in primo luogo, in quanto tutte connotate da precisione nella descrizione delle modalità degli accordi, della consegna dello stupefacente, dell’entità del prezzo pagato e del quantitativo ceduto nelle diverse occasioni. Le dichiarazioni accusatorie sono state rese da soggetti privi di legami tra loro, nonché privi di ragioni di astio, o, comunque di contrasto con l’indagato ed anche per tale ragione sono state ritenute quindi attendibili dal GIP che ha emesso la misura.
In particolare, condividendo in pieno l’impostazione della Procura di Parma, il Giudice ha ritenuto che nella fattispecie, pur a fronte di singole cessioni per piccoli quantitativi di droga, il modus operandi dimostrasse che l’indagato avesse a disposizione quantitativi molto consistenti, come dimostrato dalla ricostruzione effettuata in base alle testimonianze degli acquirenti escussi.
La ripetitività delle cessioni di stupefacenti, il numero consistente di clienti, le modalità di svolgimento dell’attività illecita, sono tutti elementi che denotano una costante disponibilità di quantitativi rilevanti di droga tali da risultare idonei allo spaccio di cocaina su vasta scala, mediante la movimentazione costante dello stupefacente per importi rilevanti. E’ stato altresì considerata la circostanza che l’indagato non svolga alcuna attività lavorativa, per cui la cessione di sostanza stupefacente risulta essere l’unica forma di sostentamento dello stesso.
Ciò ha consentito di ritenere sussistenti, a carico dell’indagato, sia i gravi indizi di colpevolezza sia l'attualità delle esigenza cautelare.
Anche questa indagine –portata pazientemente avanti dai CC su delega della Procura- testimonia dell’impegno costante dell’apparato inquirente teso a fronteggiare l’attività di spaccio effettuata nel territorio di Parma.
Con ordinanza depositata in data 9.9.2019, il Tribunale del riesame di Parma (Presidente Mastroberardino – relatore Purita) ha confermato pressochè integralmente il provvedimento di sequestro “probatorio” adottato dalla Procura della Repubblica di Parma in data 19 luglio 2019, eseguito il successivo 23 luglio, nei confronti di diverse persone che detenevano per la vendita, ed effettivamente ponevano in vendita, confezioni della c.d. cannabis light.
Dei numerosi indagati destinatari del provvedimento, solo quattro avevano presentato istanza di riesame.
Il Tribunale ha accolto le argomentazioni presentate dalla difesa di Anceschi (limitatamente alla detenzione di due barattoli contenenti Betrocan, rilevando la riconducibilità del prodotto alla categoria dei farmaci), nonché della stessa Anceschi e della difesa di Saccani (limitatamente alla detenzione dei semi, rilevando l’assenza di THC e la mancanza di elementi da cui desumere la configurabilità della istigazione alla coltivazione).
Per tutto quanto altro sequestrato ai quattro indagati ricorrenti, il Tribunale ha rigettato le istanze di riesame presentati dai difensori, confermando il provvedimento di sequestro.
Con articolate argomentazioni (sia pure con sfumature differenti) esposte anche in memorie scritte, le difese contestavano la legittimità del provvedimento della Procura di Parma sotto diversi profili:
- carenza di motivazione;
- legittimità dell’attività di vendita della cannabis light a seguito dell’entrata in vigore della legge n° 242/16;
- mancanza di elementi sulla destinazione della cannabis al c.d. uso ricreativo (ovvero al consumo da parte degli acquirenti);
- non condivisibilità della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite depositata a luglio 2019 (nella parte in cui la Suprema Corte ha statuito l’illiceità della detenzione e della vendita di infiorescenze, olio e resina, salvo che tali derivati siano in concreto privi di efficacia drogante);
- in ogni caso, non condivisibilità di una lettura restrittiva di tale sentenza, essendo necessario il previo accertamento della percentuale di THC presente, che non dovrebbe essere inferiore allo 0,5%, tesi -quest’ultima- sostenuta dal Tribunale del riesame di Genova pur dopo l’intervento delle Sezioni unite;
- sproporzionalità del provvedimento di sequestro, in quanto -proprio in vista degli accertamenti tecnici sulla percentuale di THC- sarebbe stato sufficiente il sequestro di campioni di sostanza e non di tutta la sostanza rinvenuta, anche in tal caso sulla base di quanto argomentato dal Tribunale di Genova.
Il Tribunale del riesame invece, accogliendo integralmente la posizione della Procura di Parma (rappresentata in udienza dal Procuratore della Repubblica e dal Sostituto Procuratore Francesca Arienti, che hanno depositato una memoria scritta) ha confermato la piena legittimità del provvedimento di sequestro.
In particolare, il collegio:
- ha richiamato integralmente la pronunzia delle Sezioni unite, nella parte in cui si sostiene testualmente che ““in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge)”;
- ha evidenziato come, sulla scorta di tale pronunzia, la liceità ai sensi della legge n° 242/16 riguarda esclusivamente la coltivazione della canapa nelle varietà del catalogo –tassativo- indicato dall’art. 1 comma 2 della normativa e la realizzazione e la commercializzazione delle sette tipologie di prodotti –con elenco altrettanto tassativo- indicati all’art. 2 comma IV della stessa; si tratta in sintesi di attività concernenti la coltivazione di canapa sativa finalizzata alla produzione agroalimentare di fibre o altri usi consentiti dall’Unione Europea;
- ha rimarcato la circostanza che, per scelta riferibile al legislatore, l’attuale panorama legislativo non consente affatto una generalizzata commercializzazione della canapa (contrariamente a quanto assumevano alcune difese);
- ha chiarito che il principio di diritto affermato dalle sezioni Unite della Cassazione è perentorio e non può lasciare spazio a dubbi, e ciò a prescindere dal dalla soglia del cosiddetto principio attivo, per cui la vendita di infiorescenze, olii e resine di cannabis, benchè light, si pone al di fuori delle maglie di liceità tracciate dalla normativa di cui alla legge 242/16;
- ha specificato pertanto che non è fondata la ricostruzione difensiva secondo cui, al di sotto della soglia dello 0,5% di THC, la commercializzazione delle infiorescenze di cannabis sarebbe lecita, in quanto tale soglia va riferita esclusivamente alle categorie tassativamente elencate nella legge 242/16 (e in tali categoria non è affatto compresa la produzione e vendita di infiorescenze, oli, resine);
- ha ribadito che il giudizio di rilevanza penale della detenzione e vendita di tali prodotti prescinde al principio attivo della sostanza;
- ha fatto presente che, quanto alla effettiva capacità drogante, il sequestro disposto dalla Procura mira a verificarne la sussistenza mediante accertamenti tecnici, che peraltro la Procura ha puntualmente avviato;
- ha condiviso le osservazioni fatte dalla Procura nella memoria depositata in udienza, nella parte in cui la Procura ha fatto osservare che, in presenza di quantitativi rilevanti di cannabis, la capacità drogante non possa essere apprezzata in moto parcellizzato in relazione alla percentuale di THC contenuta nelle singole dosi potenzialmente acquistabili dai clienti, ma debba essere messa in relazione al peso complessivo della sostanza detenuta dai venditori (in memoria, il Pubblico Ministero aveva testualmente osservato: “Basti pensare alla posizione di Marola (che è il principale indagato della complessiva vicenda), cui sono state sequestrate sostanze pari a circa 650 kg complessivi, con confezioni e blocchi di peso consistenti, per i quali non si vede come si possa prescindere dal peso pur se dovesse esserci una percentuale bassa di THC. Ma anche negli altri casi (si pensi ai sequestri presso i distributori automatici), una volta esclusa la possibilità di ricorrere alla percentuale di TCH per valutare la capacità drogante (e ciò, lo si ribadisce ancora, sulla base delle inequivoche affermazioni delle sezioni unite) non resta che il peso complessivo cui ancorare la capacità drogante, non potendosi certamente scindere il quantitativo complessivo detenuto e messo in vendita in bustine dal peso infinitesimale. Infatti il quantitativo non va visto in relazione all’acquirente ma in relazione al venditore”);
- su tale specifico punto, ha ribadito che una pur bassa percentuale di THC non esclude la capacità drogante della sostanza, se l’idoneità a produrre effetti psicotropi venga rapportata al peso complessivamente detenuto per la commercializzazione;
- ha evidenziato che le sentenze della Corte di cassazione citate dalle Sezioni unite, in tema di necessità di accertamento sulla capacità drogante, in realtà facevano sempre riferimento a sequestri di ridottissime quantità di stupefacente, per cui, in tali casi, era effettivamente necessario accertare la pericolosità della condotta;
- prendendo spunto dal caso esaminato dalle Sezioni unite (in cui si discuteva della detenzione per la vendita di 13 kg di cannabis), ha statuito che quando venga accertato (come nel presente caso) che la commercializzazione riguardi quantitativi consistenti, l’effetto drogante va correlato al peso della sostanza detenuta, che esprime la potenzialità della diffusione della sostanza, in cui risiede la pericolosità per la salute pubblica;
- ha concluso col sottolineare che, se non si tenesse presente il quantitativo complessivamente detenuto dal singolo indagato, vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto allo spacciatore di strada (per il quale invece la contestazione del reato riguarda l’intero quantitativo detenuto e non la singola dose smerciata);
- per quanto riguarda la contestata sproporzionalità del sequestro, ha osservato che il sequestro di tutto il materiale rinvenuto disposto dalla Procura è giustificato in quanto: a) non è possibile scindere la valutazione sulla effettiva capacità drogante dal quantitativo complessivo di sostanza rinvenuta; b) vi è l’esigenza di rendere le analisi sulla composizione della sostanza il più possibile approfondite; c) se gli accertamenti disposti dal Pm confermassero l’effettiva capacità drogante della sostanza, l’intero materiale sequestrato sarebbe soggetto a confisca obbligatoria;
- il sequestro è legittimo non solo per quanto riguarda la cannabis, ma anche per quanto riguarda tutti quegli accessori (cartine, macinini, accendini, estrattori, grinder, gas butano) destinati a consentire il fumo della cannabis stessa (ovvero il cosiddetto uso ricreativo).
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L’ordinanza del Tribunale di Parma, a parere della Procura, costituisce un punto fermo nel panorama giurisprudenziale sul delicato profilo della cannabis light.
Dopo la sentenza delle Sezioni Unite -che aveva definitivamente chiarito la sussistenza del reato per la detenzione a fini di vendita di infiorescenze, oli e resine derivati dalla cannabis- la questione della liceità di tale detenzione (che, in teoria, non sarebbe dovuta essere più riproposta) era stata invece nuovamente prospettata a livello mediatico, anche ponendo l’accento su aspetti socio-economici, quali la asserita perdita di posti di lavoro legati alla chiusura dei tanti esercizi commerciali destinati alla vendita dei suddetti prodotti.
Partendo da una precisazione che le Sezioni Unite avevano fatto (e cioè la necessità che il materiale venduto avesse capacità drogante, circostanza peraltro non nuova, ma sempre attentamente vagliata dai Giudici), i sostenitori della linea della liceità si erano diffusamente soffermati su una pronunzia di un Tribunale del riesame che, successivamente alla sentenza delle Sezioni unite, aveva ancora sostenuto la necessità che la sostanza dovesse contenere la percentuale di almeno lo 0,5% di THC per essere considerata illecita.
Nel corso della procedura di riesame dinanzi al Tribunale di Parma, la Procura ha invece documentato come quella ordinanza appena citata fosse sì successiva alla sentenza delle Sezioni unite, ma precedente al deposito delle motivazioni, per cui quel Tribunale -nell’affermare che la illiceità dovesse essere collegata al superamento della soglia dello 0,5% di THC- non aveva potuto tener presente il preciso e specifico indirizzo delle Sezioni unite che, proprio con riferimento alla percentuale di THC, avevano affermato testualmente che “la valutazione sulla rilevanza penale delle condotte di detenzione finalizzata alla cessione dei derivati della coltivazione di cannabis sativa l., erroneamente è stata ancorata al superamento dei valori percentuali di THC richiamati all’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, laddove detti valori riguardano -esclusivamente- il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione e non quello dei prodotti illecitamente commercializzati, come sopra chiarito”.
Peraltro la pronunzia del Tribunale di Parma non è isolata nel panorama emiliano, posto che, in data 31.7.19 (e dunque dopo il deposito delle motivazioni da parte della Suprema Corte a sezioni Unite) il Tribunale di Reggio Emilia aveva confermato un sequestro della PG convalidato dalla locale Procura.
I Carabinieri del Norm di Parma hanno dato esecuzione ad un'ordinanza del Gip di Parma del 07.08.2019 di applicazione della misura cautelare della custodia nei confronti di un soggetto nigeriano:
- Fehmani Mustapha, nato a Casablanca il 13.12.2000, residente in Parma.
in relazione ad una rapina impropria, ricettazione, furti aggravati e spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish ceduta ad una pluralità di soggetti (anche minori) in un arco temporale che va dal gennaio 2019 sino a giugno 2019.
In particolare, le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno permesso di accertare che il soggetto in questione si è reso responsabile del reato di:
- ricettazione in quanto per procurarsi profitto, acquistava e comunque riceveva un abbonamento annuale della TEP di Parma di provenienza delittuosa, in quanto oggetto di furto come denunciato in data 04.02.2019,
- rapina impropria in quanto per procurarsi profitto, il 28.02.2019 mentre si trovava sull’autobus di linea n. 5 della TEP di Parma (circostanza aggravante in quanto reato commesso all’interno di messo di pubblico trasporto), mediante violenza, s’ impossessava del telefono cellulare di altro soggetto passeggero;
- furto aggravato in quanto per procurarsi profitto, il 27.03.2019 in concorso con altri soggetti s’impossessava di 2 T-shirt del valore di 54 euro sottratte all’interno dell’esercizio commerciale “New Balance” sito in strada della Repubblica n. 33/a, approfittando di un momento di distrazione del responsabile dell’esercizio commerciale;
- furto aggravato in quanto per procurarsi profitto, nel gennaio 2019 s’impossessava di 1 giubbotto mimetico mod. Rain Forest del valore di 199 euro, sottratte all’interno dell’esercizio commerciale “Napapijri” sito in via Mistrali n. 74, agendo con uno scatto fulmineo ( circostanza aggravante – destrezza);
- spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish compiva ripetute cessioni (anche quando lui era ancora minorenne) nei confronti di minorenni e non anche nei pressi di edifici scolastici dal gennaio 2019 sino a giugno 2019.
Lo spunto investigativo che ha dato avvio all’indagine trae origine dalla denuncia a piede libero ad opera dei Carabinieri del Norm di Parma avvenuta in data 15.06.2019 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per ricettazione. A seguito di perquisizione personale e domiciliare il Fehmani veniva trovato in possesso di 22 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché di 135,00 euro suddivisi in vario taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio, nonché dell’abbonamento annuale della TEP di Parma di provenienza intestato ad altro soggetto che ne aveva denunciato il furto in data 04.02.2019.
Le zone preferite dallo spacciatore si identificano in viale Toschi e nei pressi della Ghiaia o della Stazione Ferroviaria. Tuttavia, precisano gli assuntori che bastava un sms via whatsapp/telegram e lui li avrebbe raggiunti nel luogo concordato.
“Le dichiarazione rese dagli acquirenti dello stupefacente sono state ritenute credibili in primo luogo, in quanto tutte connotate a precisione nella descrizione delle modalità degli accordi, della consegna dello stupefacente, dell’entità del prezzo pagato e del quantitativo ceduto nelle diverse occasioni. Le dichiarazioni accusatori, sono state rese, da soggetti privi di legami tra loro, nonché privi di ragioni di astio, o, comunque di contrasto con l’indagato ed anche per tale ragione risultano quindi attendibili. “
In particolare, condividendo in pieno l’impostazione della Procura di Parma, il Giudice ha ravvisato le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. C, sussistendo il concreto pericolo che il prevenuto, se lasciato in libertà potesse compiere nuovi reati della medesima specie (poiché seppur non vi siano condanne definitive è già stato più volte denunciato per reati contro la persona e il patrimonio nonché in tema di sostanza stupefacenti sin dal 2016).
“Occorre evidenziare come i delitti di natura predatoria si siano consumati con modalità che denotano estrema spregiudicatezza nel delinquere e il previo studio di un protocollo d’azione congegnato – e poi collaudato – per individuare dapprima e derubare poi gli obiettivi confacenti. Inoltre non risulta che l’indagato svolga alcuna attività lavorativa, pertanto la cessione di sostanza stupefacente risulta essere l’unica forma di sostentamento dello stesso.”
Si tratta dell’ennesima indagine che non si è fermata alla mera attività di controllo occasionale, ma che ha impegnato la Polizia Giudiziaria nel tentativo di ricostruire in maniera più capillare e scientifica l’attività delittuosa effettuata nel territorio di Parma.
E' stato arrestato a Valencia l'uomo di origini tunisine che il 28 luglio scorso ha accoltellato la moglie e la figlia nei pressi della loro abitazione.
Parma 7 agosto 2019 - Alle ore 07:00 circa del 28/07/2019 la figlia ventunenne era andata a prendere in auto la madre 44enne all'uscita dal lavoro a Fornovo. Arrivate a Riccò le donne si sono fermate in un bar per fare colazione assieme. Uscite dal locale, dopo aver lasciato l'auto nel parcheggio antistante l'abitazione, l'agguato: ad attenderle, l'ex marito della 44enne- nonché padre della ragazza- che impugnava un grosso coltello da cucina.
Come una furia si è avventato sulle due donne colpendo l'ex moglie, ali'addome e alle mani e ferendo la figlia al fianco e al collo. In soccorso alle due vittime il barista che poco prima aveva servito la colazione alle due donne. L'uomo è uscito dal locale mettendosi in mezzo per proteggere le due donne e toglierle dal parcheggio per paura che l'uomo le investisse. Il 54enne si è poi dato alla fuga a bordo di un suv di colore scuro mentre le due danno venivano accompagnate ali'Ospedale Maggiore di Parma. Dopo i fatti i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme - Aliquota Operativa e Stazione di Fornovo Taro - hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per riuscire a rintracciare il fuggitivo.
L'uomo infatti, dopo aver accoltellato la moglie e la figlia, aveva fatto perdere le sue tracce riuscendo ad uscire fuori dal territorio nazionale. Le indagini avviate, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Parma, anche di natura tecnica, hanno permesso di accertare che il soggetto, partito da Fornovo Taro, ha dapprima attraversato la Francia per poi rifugiarsi in Spagna.
A quel punto la Procura di Parma ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Parma un Mandato di arresto europeo con contestuale ordine d'indagine europeo. I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno dunque allertato i colleghi della divisione per la Cooperazione internazionale di polizia di Roma fornendo loro tutti gli elementi e le notizie a disposizione al fine di poter rintracciare il ricercato sul territorio spagnolo.
Grazie dunque alla collaborazione con la Polizia nazionale spagnola è stato possibile rintracciare 1'uomo la sera del 05/08/2019 nella predetta cittadina spagnola e dare esecuzione al mandato di arresto europeo. Il soggetto si trova ora recluso in carcere in attesa di estradizione.
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Parma hanno dato esecuzione all’aggravamento della misura cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Parma nei confronti:
- EBELI Sunday nato in Nigeria il 01.01.1998, residente a Parma in via Duca D’Alessandro 56/3, cittadino Nigeriano - RICHIEDENTE ASILO – titolare di Foglio di Soggiorno rilasciato dalla Questura di Parma in data 12.03.2018 scaduto in data 19.08.2018.
Lo stesso si è reso responsabile di numerosi episodi di aggressione a partire dai primi mesi dell’anno. In particolare:
• Nel corso del pomeriggio del 27 gennaio 2019 all’interno del Parco Ducale è stato tratto in arresto per resistenza a P.U. per aver colpito e morso i carabinieri operanti che volevano procedere all’identificazione del soggetto. In quella circostanza un gruppo di 6/7 connazionali prendendo le difese di militari, inveivano contro l’Ebely.
A seguito del processo per direttissima veniva sottoposto all’obbligo di firma.
• Nel corso del pomeriggio del 27 maggio 2019 in via Emilia est veniva tratto in arresto per resistenza a P.U. e denunciato per interruzione pubblico servizio poiché aveva minacciato con un ombrello il conducente della linea TEP n. 23, nonché colpiva con calci e pugni i militari che erano sopraggiunti per identificarlo.
A seguito del processo per direttissima veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in una comunità di via Duca D’Alessandro.
• Nel corso del pomeriggio del 02 giugno 2019 in via Racagni veniva tratto in arresto per evasione dai domiciliari.
A seguito del processo per direttissima veniva nuovamente sottoposto alla misure degli arresti domiciliari nella stessa comunità.
• Nel corso del pomeriggio del 06 giugno 2019 all’interno del Parco Bizzozero veniva nuovamente tratto in arresto per evasione dai domiciliari.
A seguito del processo per direttissima veniva ulteriormente sottoposto agli arresti domiciliari nella stessa comunità.
• Nel corso del pomeriggio del 08 giugno 2019 veniva eseguita la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in merito alla condanna relativa all’arresto per resistenza del 27.05.2019.
• Nel corso del pomeriggio del 14 giugno 2019 veniva eseguita la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in merito alla condanna relativa all’arresto per resistenza del 27.01.2019.
• Nel corso del pomeriggio del 15 luglio 2019 veniva eseguita la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con custodia cautelare in carcere in merito alla condanna relativa all’arresto per evasione relativa al 2 e 6 giugno 2019.
In definitiva, condividendo in pieno l’impostazione della Procura di Parma e grazie alle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, il Giudice ha ritenuto non solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma altresì l’esigenza di cogenti esigenze cautelari, connesse al comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione dei fatti e pur in presenza di plurimi arresti.
In particolare la misura degli arresti domiciliari si è dimostrata radicalmente insufficiente a fronteggiare il rischio di recidiva, dato che Ebeli l’ha più volte violata nell’arco di pochi giorni, denotando una totale insensibilità ai precetti dell’ordinamento e la sua incapacità ad autocontenere pulsioni criminogene, di modo che ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere si è palesata inadeguata.
Si tratta dell’ennesima indagine che non si è fermata alla mera attività quotidiana, ma che ha impegnato la Polizia Giudiziaria nel tentativo di reprimere l’attività delittuosa nel territorio di Parma.
In data 23.7.2019, in esecuzione di decreto emesso dal Procuratore della Repubblica Alfonso D’Avino e dal Sostituto Procuratore della Repubblica Francesca Arienti, sono state eseguite contestualmente plurime perquisizioni, nei confronti di sedici indagati, finalizzate al reperimento ed al conseguente sequestro di materiale riconducibile alla messa in commercio della cosiddetta marijuana light, ovvero foglie, inflorescenze, olio, resina o altre sostanze stupefacenti destinate alla cessione a terzi, ed ancora cose pertinenti al reato (strumenti per fumare, estrattori, cartine, accendini, macinini, gas butano), oltre a documentazione relativa alle forniture passive ed alle cessioni, anche a mezzo e-commerce, dei prodotti menzionati.
Le operazioni -disposte all’esito di accurate investigazioni svolte dagli organi di Polizia Giudiziaria in reciproca sinergia- sono state eseguite dalla Questura di Parma - Squadra Mobile, dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma -Nucleo Investigativo, dal Comando Provinciale della Guardia di finanza – Gruppo di Parma e dalla Tenenza Guardia di Finanza di Fidenza.
Le indagini sono state avviate sulla base di due notizie di stampa:
• la prima, apparsa su un locale quotidiano on line in data 8.1.19, relativa alla pubblicizzazione della vendita di cannabis light a domicilio a Parma attraverso un sito di e-commerce;
• la seconda, apparsa su un quotidiano locale in data 6.1.19, relativa alla notizia dell’apertura, in Fidenza, di un distributore di prodotti a base di canapa, ivi compresa la c.d. cannabis light.
Nel prosieguo, è stata chiesta alla PG una mappatura degli esercizi situati nel circondario di Parma, nei quali erano poste in vendita confezioni di cannabis light.
Sulla scorta delle prime risultanze degli accertamenti disposti in base alle notizie di stampa citate, ed all’esito della mappatura, sono state avviate indagini che (per la potenziale estensione delle stesse, ma soprattutto per l’enorme rilevanza sociale del fenomeno) la Procura di Parma ha scelto di affidare congiuntamente ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, al fine di rendere evidente l’impegno delle Istituzioni nel loro complesso.
Dopo l’avvio delle indagini, era sorto un orientamento giurisprudenziale che sembrava aprire ad una legittimità della vendita della sostanza in esame (ponendosi in contrasto con consolidati orientamenti restrittivi), per cui, si è rimasti in attesa della decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione, cui era stata devoluta la decisione sul contrasto giurisprudenziale sorto in relazione alla legge n° 242 del 2016, avente ad oggetto “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
Com’è noto, con la sentenza n° 30475/19 del 30.5.19, depositata in data 10.7.19, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha fissato i seguenti criteri:
“1) la legge n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell'Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse;
2) si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 (esemplificando: dalla coltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana);
3) la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016.
L'art. 73, cit., incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefacente, che informa gli artt. 13 e 14 T.U. stup.. Pertanto, impiegando il lessico corrente, deve rilevarsi che la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti - diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 - derivati dalla coltivazione della cosiddetta cannabis light, integra gli estremi del reato ex art. 73, T.U. stup.”;
4) “l'effettuata ricostruzione del quadro normativo di riferimento conduce ad affermare che la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., che pure si caratterizza per il basso contenuto di THC, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici”, sempre che “il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante”, con ciò ribadendo il criterio, più volte enunciato anche dal giudice delle leggi, della necessità del c.d. principio di offensività;
per poi affermare il seguente principio di diritto:
"La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività".
Sulla scorta di tale impostazione, tenuto conto delle risultanze delle indagini compiute (dalle quali emerge inconfutabilmente la destinazione dei prodotti ad uso ricreativo, ovvero ad un uso del tutto incompatibile con i principi e le finalità delle legge 142/16, la Procura di Parma da dunque disposto le perquisizioni locali presso esercizi e distributori del materiale innanzi indicato, tra cui:
EASYJOINT e locali a questa riconducibili, in Parma e Bologna, con rinvenimento di:
- 649 kg di inflorescenze, 16 litri di oli (presso un magazzino in Parma);
- 657 contenitori per un totale di circa 5,8 kg di inflorescenze, 4 vaporizzatori, 128 confezioni di cartine, 6 combie, 3 grinder, 7 bocchini con liquido vaporizzatore, 4 contenitori con cristalli vari (presso la sede legale della EasyJoint Project srl);
- 523 tra bustine e barattoli contenenti circa 1,8 kg di inflorescenze, 14 contenitori per circa 190 ml di oli, 375 bong, 4 narghilè, 617 accendini, 37 vaporizzatori 64 pipe in vetro, 83 pipe di plastica, 2144 cartine, 20 bilancini, 5 barattoli di gas butano, 11 estrattori, 53 trita-erba (presso un negozio in Parma);
- 48 barattoli con bustine contenenti un totale di circa 4,7 kg di inflorescenze (altro locale).
- 1485 confezioni di cartine, 7337 filtri, 355 confezioni di semi di canapa, 230 trita-canapa, 7 vaporizzatori, 8 bilancini, 36 confezioni di oli (una sede di Bologna)
• ERBA DI GRACE (presso cui sono stati rinvenuti oltre 300 grammi di inflorescenze, accendini, cartine)
• WEED-UP di Parma (presso cui sono stati rinvenuti oltre 400 g. di infiorescenze, oli e resine);
• SHOP 24 srl e relativi distributori della provincia di Parma (presso cui sono stati rinvenuti kg. 32 di inflorescenze e fiori di canapa);
• ARDEIDAE SNC di Parma (presso cui sono stati rinvenuti vasetti con inflorescenze, oli, semi, nonché bustine, in quantitativi in via di determinazione)
• DOTTOR WEED di Parma (presso cui sono stati rinvenuti vasetti con inflorescenze, gas butano, due estrattori di THC, ciloom, glinder, filtri in quantitativi in via di determinazione)
• ESSENZA DI CANAPA di Parma (presso cui sono stati rinvenuti circa 230 vasetti con inflorescenze per un quantitativo in via di determinazione, nonché flaconi di oli, oltre a materiale destinato all’uso ricreativo della sostanza: accendini, filtri, cartine, ecc.)
In occasione di una perquisizione effettuata in Siena a carico di un soggetto individuato come gestore di fatto di una delle ditte destinatarie della perquisizione, è stata trovata una piantagione di canapa, fatto per il quale l’interessato è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Autorità Giudiziaria di Siena.
I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente , in data 25 giugno, hanno dato esecuzione all'ordinanza con cui il Gip di Parma ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari per Simmaco Zini, per i fatti di seguito riepilogati.
Il 4 giugno scorso, Intini Madio si trovava a camminare alle ore 03.00 del mattino in via San Leonardo, per recarsi sul proprio posto di lavoro, quando veniva avvicinato da un'autovettura a bordo della quale vi erano due soggetti. Il conducente gli chiedeva di poter effettuare una telefonata in quanto era rimasto senza benzina, ma al diniego dell'Intini lo stesso cambiava atteggiamento e si mostrava meno amichevole. Nello sporgersi all'interno dell'abitacolo notava che il conducente teneva in mano un coltello e, impaurito da ciò, aderendo in parte alla sua richiesta di consegnargli il portafogli e il cellulare, gli consegnava solo il cellulare (in quanto non aveva con sé il portafogli), un Iphone 5S.
Subito dopo il veicolo si allontanava, invano inseguito, per un breve tratto, dal denunciante.
Le indagini prontamente eseguite dai Carabinieri di Parma Oltretorrente, consistenti nell'acquisire le immagini di videosorveglianza estrapolate dal sistema di telecamere OCR del Comune di Parma, consentirono di verificare l'intera scena della rapina avvenuta in via San Leonardo, nonché il numero di targa dell'autovettura, una Opel Corsa grigia, intestata a una ditta di Parma che l'aveva noleggiata proprio allo Zini.
L'Intini, chiamato a visionare un album fotografico con diverse fotografie, riconosceva con assoluta certezza il soggetto che lo aveva rapinato, indicando l'immagine dello Zini.
Da un controllo alla banca dati delle forze di polizia l'indagato risultava gravato da precedenti di polizia specifici quali furto in abitazione (nel 2018) e rapina impropria in concorso (nel 2014).
All'esito delle attività investigative appena ricordate, la Procura della Repubblica di parma chiedeva ed otteneva la misura cautelare a carico del soggetto, gravemente indiziato del reato di concorso in rapina pluriaggravata.
Le pesanti accuse mosse dalla Procura di Parma nei confronti del Presidente e dell'Amministratore Delegato di CFT hanno fatto crollare il titolo dell'azienda parmense, quotata in borsa dal 2018.
Di LGC Parma 19 giugno 2019 - Come riportato ieri da "Milano Finanza", le contestazioni avanzate dalla Procura della Repubblica di Parma sono relative a indagini sulle ipotesi di reato che riguardano agli articoli 81 pv. del Codice penale e 2621 del codice civile (concorso formale in reato continuato; false comunicazioni sociali) fra il 2013 e il 2016 e all'articolo 2 del D. Lgs. 74/2000 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto quanto alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) con riferimento agli esercizi 2015 e 2016, contestate all'amministratore delegato della società. Mentre al presidente e al consiglio di amministrazione gli inquirenti contestano gli articoli 81 cpv. c.p. e 2621 c.c.
Un lunedi nero, quindi, per la società di Parma, specializzata in impiantistica per il settore agroalimentare, che ha visto crollare il titolo del 38,43% . In un comunicato di "Chiarimento al Mercato" (di cui si allega testo integrale), emessodall'azienda in mattinata di martedi, gli amministratori riferiscono che i fatti oggetto di perquisizione sono riferiti a esercizi precedenti all'entrata in Borsa e che comunque sono confidenti di poter chiarire ogni fatto contestato.
CHIARIMENTO AL MERCATO
Parma, 18 giugno 2019 – CFT S.p.A. ("CFT" o la "Società"), in considerazione dell'andamento del titolo nella giornata di ieri sul mercato AIM Italia, nonché delle richieste di chiarimento giunte da diversi investitori relativamente al decreto di perquisizione e sequestro di documentazione notificato all'Amministratore Delegato e al Presidente della società, conferma la più ampia collaborazione con le autorità confidando nella correttezza del proprio operato.
A tal riguardo il presidente Roberto Catelli e l'Amministratore Delegato Alessandro Merusi hanno commentato:
"In relazione agli avvenimenti degli ultimi giorni, siamo confidenti che le indagini in corso dimostreranno la correttezza e la buona fede del nostro operato, avendo sempre gestito la società, anche precedentemente alla quotazione sul mercato AIM Italia, secondo principi di massima correttezza e trasparenza verso tutti gli stakeholder. Precisiamo altresì che ad oggi la società non è in grado di quantificare l'importo di un' eventuale contestazione, essendo le indagini ad un livello molto preliminare, fermo restando che informeremo tempestivamente il mercato non appena dovessero emergere ulteriori dettagli in tal senso. Nonostante l'attuale assenza di un dato certo, siamo più che confidenti che le contestazioni in questione non potranno minare i solidi fondamentali industriali del gruppo, in ragione dei quali confermiamo le linee guida e i target previsti dal piano di crescita. Rimaniamo assolutamente convinti del valore del progetto industriale del gruppo CFT di cui siamo i primi azionisti e come già fatto nelle ultime settimane, se ci saranno le condizioni e nel rispetto comunque della normativa vigente, proseguiremo ad acquisire sul mercato titoli della nostra società."
** *** **
CFT è la holding operativa del gruppo CFT, attivo a livello italiano e internazionale nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e impianti "chiavi in mano" destinati principalmente al settore del Food&Beverage.
** *** **
Il presente comunicato è disponibile sul sito di CFT www.cft-group.com nella sezione Investor relations/Comunicati SDIR.
(in allegato il comunicato in originale)
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