Ordinabile in quattro tipi di allestimenti, è la prima Ford ad essere dotata del sistema di riconoscimento dei pedoni, diminuendo così la possibilità di incidenti stradali. Fra le caratteristiche della nuova Ford Fiesta sono da segnalare, in ambito tecnologico, l'Active Park Assist (controllo attivo al parcheggio), l'Adaptive Cruise Control (controllo adattivo della velocità) e il Traffic Sign Recognition (riconoscimento dei segnali stradali).
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Una compatta, essenziale e piena di sorprese. E' "Crossland X" la crossover di Opel che in poco più di 4 metri accoglie 5 posti comodi e un vano bagagli che riesce a soddisfare le esigenze più diverse.
Motorizzata con un 1.600 cc turbo diesel, è capace di erogare 120 cavalli sin dai bassi regimi.
Linea di carrozzeria gradevole e non certo priva di eleganza.
Più che ricca la dotazione di serie.
La prova di Video Motori: https://youtu.be/ucE2qO1iV4w
Audi richiama 330mila veicoli: rischio incendio. I modelli coinvolti sono l'A4, l'A5 e il Q5 degli anni compresi fra il 2011 e il 2015
Audi ha annunciato ieri di dover richiamare dal mercato tedesco 330'000 auto per rischio d'incendio, a causa di un difetto tecnico all'impianto di riscaldamento. I modelli coinvolti sono l'A4, l'A5 e il Q5 degli anni compresi fra il 2011 e il 2015.
Finora si sono verificate solo alcune dozzine di episodi e non ci sono stati feriti. Già lo scorso ottobre il colosso tedesco aveva dovuto richiamare in fabbrica, negli USA, 250'000 modelli per lo stesso problema.
A livello mondiale sono interessate 1,27 milioni di vetture, di cui 875'000 in Europa e 47'000 in Asia. Nell'attività a tutela dei consumatori e dei proprietari o possessori di veicoli a motore, lo "Sportello dei Diritti" ancora una volta anticipa in Italia l'avvio di procedure di tal tipo da parte delle multinazionali automobilistiche anche a scopo preventivo, poiché non sempre tutti coloro che possiedono una vettura tra quelle indicate viene tempestivamente informato.
È necessario, quindi, spiega Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai concessionari o ai Concessionari Audi Italia, nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione.
Occhio alle auto elettriche. I dati reali sull'autonomia sarebbero inferiori del 42% rispetto a quelli indicati dalle case costruttrici. A stabilirlo un'inchiesta del Touring Club Svizzero. Per lo "Sportello dei Diritti" autorità nazionali ed europee dovrebbero approfondire, mentre le case automobilistiche, chiarire
Non è tutt'oro quello che luccica. Questo vecchio detto ormai fa parte della vita di tutti i consumatori che non dovrebbero mai basarsi acriticamente sulle caratteristiche o sui dati indicati da produttori e venditori, specie quando si tratta di veicoli a motore, così come i recenti scandali come il "Dieselgate" ci hanno insegnato.
In tale ottica, lo "Sportello dei Diritti", ritiene utile segnalare gli esiti dei test comparativi fra tre moderne auto elettriche svolto dalla Consulenza mobilità del Touring Club Svizzero (Tcs), per incarico di Euroconsumers e Patti chiari.
Se da un lato vi è un esito positivo dell'indagine che ha dimostrato che con gli attuali veicoli elettrici è possibile percorrere una distanza accettabile, dall'altra le case costruttrici, almeno quelle dei veicoli presi in esame dovrebbero essere a dir poco bacchettate, perchè il dato dell'autonomia e dei consumi sono ben peggiori dei valori indicati.
In particolare, nel mirino del Tcs sono finite Renault, Nissan e Opel in quanto i test hanno riguardato una Renault Zoe, una Nissan Leaf e una Opel Ampera-e.
Le batterie in dotazione di questi veicoli elettrici hanno una capacità che oscilla dai 30 kWh ai 60 kWh e consentono, secondo i dati delle case madri, di percorrere fino a 520 km.
E' noto che come per i motori a scoppio, l'autonomia viene stabilita sul banco di prova, ossia in condizioni di laboratorio. Ma l'obiettivo del test del Tcs è stato quello di determinare le effettive autonomie e i valori di consumo in condizioni reali.
Le automobili sono state predisposte uniformemente come se si partisse per le vacanze, cioè, oltre al conducente è stato caricato il peso di un passeggero (75 kg), di due bambini (30 kg ciascuno) e dei bagagli (20 kg). Inoltre, il climatizzatore e il riscaldamento sono stati regolati sui 22°C, con una temperatura esterna media di 10°C.
Le auto hanno viaggiato fino a quando è apparsa l'indicazione "potenza motrice ridotta" che indica un basso livello di carica della batteria. Successivamente, le batterie sono state ricaricate tutte allo stesso modo nel centro di esame tecnico accreditato del Tcs a Emmen, le misurazioni del consumo di energia e dell'autonomia dei veicoli elettrici.
I tragitti per le prove di consumo sono stati effettuati con le vetture in colonna e prevedevano ogni volta tre giri in città, su strade di campagna e in autostrada. Il conducente e la posizione del veicolo nella colonna sono stati cambiati ad ogni nuovo giro, per equilibrare gli effetti del modo di guidare e della resistenza al rotolamento.
Complessivamente, le auto hanno percorso una distanza di 124 km. Alla fine, le batterie sono state ricaricate con strumenti di misurazione calibrati nel centro del Tcs di Emmen. Le auto elettriche esaminate nelle condizioni di questo test offrono solo circa il 58% dell'autonomia annunciata dai costruttori per una ricarica di batteria.
Concretamente, per Nissan Leaf ciò equivale a una percorrenza di 144 km, per Renault Zoe di 232 km e per Opel Ampera-e di 304 km. Con i veicoli elettrici odierni si possono percorrere delle distanze maggiori e in condizioni più impegnative.
Tuttavia, questo ha il suo prezzo. I costi dei veicoli, sottoposti al test, oscillano fra 38.595 (pari a 33.133,31 euro) e 41.900 franchi (pari a 35.970,61 euro), ovviamente più cari rispetto alle auto della loro classe, ma questo maggior costo è compensato, nella vita del veicolo, dai minori esborsi per manutenzione e spese d'esercizio. Inoltre, molte auto elettriche sono ancora inadatte per lunghi tragitti oppure richiedono una pianificazione preliminare del viaggio.
Questo svantaggio è in costante diminuzione per l'implementazione di una rete di ricarica sempre più accessibile e capillare. Al di là di queste riflessioni e dell'indubbia utilità delle auto elettriche per la riduzione globale delle emissioni, i dati che sono emersi a seguito dei test e che manifestano delle notevoli incongruenze rispetto a quelli ufficiali, per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", meritano un approfondimento da parte delle autorità nazionali ed europee che si occupano di concorrenza e tutela dei mercati su tutti i modelli di autovetture elettriche attualmente in commercio, oltrechè un tempestivo chiarimento da parte delle case automobilistiche, per dipanare ogni benché minimo dubbio circa il solo rischio di un nuovo mini scandalo alla "Dieselgate".
La sostituzione delle gomme di un'auto è uno di quegli interventi di manutenzione che spesso vengono dimenticati da parte degli automobilisti, i quali tendono a ricorrere al cambio degli pneumatici solo quando questi subiscono danni o risultano quasi completamente inservibili, correndo il pericoloso rischio di compromettere seriamente la sicurezza alla guida.
Ai pericoli per sé e per gli altri dovuti all'uso di pneumatici non idonei, va aggiunta l'evidente situazione che contrasta con la normativa vigente riguardante la circolazione su mezzi di trasporto con pneumatici eccessivamente usurati.
Infatti, i pneumatici usurati non solo mettono pericolosamente a rischio la sicurezza nell'uso quotidiano dell'auto, ma sono da considerarsi fuori legge! Il limite di scolpitura per un qualsiasi punto del battistrada, stabilito dalla legge, è di 1,6 mm e, nell'eventualità che tale limite si superato in difetto, la sanzione prevede una multa ed il fermo del veicolo.
La durata di uno pneumatico dipende da diversi fattori, tra cui le abitudini di guida, lo stato delle strade che di solito si percorrono, le condizioni climatiche e ambientali, e ovviamente il numero di chilometri percorsi.
È consigliabile tenere sotto controllo costantemente lo stato degli pneumatici, magari ispezionandoli con una certa regolarità e tenendo conto di alcuni fattori e caratteristiche del pneumatico stesso che possono indicare quando cambiare le gomme auto.
• Misura della scolpitura del battistrada: nella maggior parte dei pneumatici è possibile rendersi conto del consumo degli stessi tramite l'osservazione di particolari indicatori di usura in gomma più dura che diventano visibili nel momento in cui quando la profondità del battistrada è inferiore al limite minimo (1,6 mmm) che garantisce la guida sicura.
• Valutazione visiva dei profili delle gomme: alcune volte gli pneumatici si usurano in maniera irregolare, magari verso l'estero o l'interno della ruota, cosa che deve essere subito presa in seria considerazione perché sintomo della presenza di problemi negli pneumatici o nel veicolo stesso.
• Rigonfiamenti anomali, bolle o lacerazioni sullo pneumatico che, in tal caso, risulta inservibile e pericoloso e quindi deve essere sostituito.
• Numero di chilometri percorsi, anche se questo fattore è del tutto indicativo dato che non tutti gli pneumatici si usurano con la stessa velocità e il loro consumo è influenzato dallo stile di guida, la tipologia di strade percorse e il modello di vettura.
La sostituzione delle gomme auto dovrebbe essere effettuata anche ad ogni cambio di stagione, alternando gli pneumatici estivi a quelli invernali soprattutto nelle regioni in cui l'utilizzo di gomme termiche è obbligatorio nel momento in cui entrano in vigore le ordinanze (solitamente dal 15 novembre a 15 aprile dell'anno successivo) mediante le quali gli enti locali ed i gestori di strade e autostrade sono autorizzati a definire la normativa che regolamenta l'utilizzo degli pneumatici invernali e delle catene da neve durante i mesi più freddi dell'anno.
Il cambio gomme invernali è, infatti, un'operazione molto importante in termini di sicurezza, non solo in quelle zone dove le temperature invernali risultano particolarmente rigide, ma anche in considerazione del fatto che l'utilizzo delle gomme invernali permette di migliorare l'efficienza della vettura in diverse situazioni.
(31 ottobre 2017)
I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale sono intervenuti presso il parcheggio situato tra via Pescerelli e via Asia, dove una cinquantaseienne di Loiano è rimasta gravemente ferita al volto a causa di un'esplosione della sua BMW berlina.
Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che la fiammata sarebbe attribuibile a una perdita di metano entrata in contatto con la fiamma di una sigaretta che la donna si era accesa dopo essersi seduta sul sedile di guida, in procinto di partire. Sono al vaglio degli inquirenti le cause che hanno determinato la perdita di gas, tanto da saturare l'abitacolo del veicolo.
La bombola del gas era stata sottoposta a revisione il giorno precedente.
La donna, inizialmente soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118, è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ove si trova ricoverata per le ustioni di 1° e 2° grado al viso e alle mani.
Foto – Nucleo Operativo Radiomobile Carabinieri San Giovanni in Persiceto.
Sinistri stradali e nuova riforma della Legge sulla Concorrenza. Lo "Sportello dei Diritti": occhio a raccogliere immediatamente dopo l'incidente le generalità dei testimoni perché si rischia seriamente di non essere pagati dall'assicurazione
Giovanni D'Agata - 17 settembre 2017 - Il 29 agosto scorso è entrata in vigore la legge "annuale sulla Concorrenza" (legge 4 agosto 2017, n.124) che ha introdotto delle novità nel Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e che lo "Sportello dei Diritti" ritiene utile segnalare agli automobilisti ed utenti della strada, perché le nuove norme rischiano di pregiudicare completamente il diritto al risarcimento dei danni subìti in alcuni casi se il danneggiato non presta la dovuta attenzione.
Oggi ci soffermeremo sull'importanza di raccogliere immediatamente le generalità dei testimoni nei sinistri che vedono solo danni alle cose e quindi senza lesioni o conseguenze fisiche, che costituiscono la stragrande maggioranza degli incidenti stradali in Italia.
Sono molti, purtroppo, coloro che non conoscendo la mini riforma, e che incappati in un sinistro hanno fatto richiesta risarcitoria nei confronti della società assicuratrice senza preoccuparsi minimamente della raccolta dei dati e dell'indicazione in denuncia dei testimoni presenti al momento dell'evento, con ciò rischiando seriamente di vedersi respinta la richiesta risarcitoria anche in un eventuale giudizio.
L'articolo 135 comma nei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater del Codice delle Assicurazioni per come introdotti dall'articolo 1, comma 15, della citata legge annuale sulla Concorrenza, al netto di eventuali problemi di costituzionalità per un'evidente lesione del diritto di difesa dei danneggiati, sono oggi assai chiari nel definire la necessità della pronta indicazione in sede di denuncia o di prima richiesta risarcitoria formale, delle generalità dei testimoni ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale che costituisce - quasi sempre, in assenza di intervento dell'autorità di polizia stradale o di "scatola nera" e quando vi è contrasto nelle versioni delle parti in causa - l'elemento imprescindibile e quindi, necessario e sufficiente, per procedere alla liquidazione dei danni ed ottenere quindi il giusto e pronto ristoro.
In tal senso, è vero che nell'iter legislativo che ha portato alle modifiche in vigore è stata introdotta, in caso di mancata comunicazione in denuncia, l'obbligatoria necessità da parte della compagnia dell'invito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dell'indicazione dei nominativi dei testi oculari entro sessanta giorni, ma ciò comporta un sicuro slittamento della procedura liquidativa anche perché è stato previsto un analogo termine in capo all'assicurazione per «l'individuazione e comunicazione di ulteriori testimoni».
Se, dunque, il danneggiato non procederà in questi termini, in caso di rigetto o ritardo da parte della compagnia della domanda di risarcimento, non potrà indicare in un'eventuale causa il nominativo di alcun testimone se non quelli già comunicati, nelle modalità e nei tempi di legge o quelli risultanti nei rapporti delle forze di polizia stradale (nei casi in cui le stesse siano intervenute), nella fase "amministrativa" di gestione del sinistro. Con la conseguenza che avrà serie difficoltà a provare in giudizio la responsabilità di controparte e, quindi, anche la concreta possibilità di perdere la causa e di subire anche la beffa della condanna alle spese di lite. Insomma, c'è davvero da preoccuparsi, perché è giusto combattere i cosiddetti "testimoni di comodo" che all'occorrenza spuntavano in corso di giudizio e che è bene ricordare erano già sottoposti alle conseguenze penali del reato di "falsa testimonianza", ma non è neanche corretto ledere il diritto costituzionalmente ad una compiuta difesa giurisdizionale del cittadino-danneggiato il quale nella generalità di tutti gli altri tipi di controversie diverse dai sinistri stradali con solo danni a cose, ha a disposizione i termini processuali per indicare le prove che vorrà utilizzare nel corso del giudizio, compreso quella testimoniale. In ultimo, si porrà certamente il problema che molti cittadini si sottrarranno sempre più al dovere civico e giuridico di testimoniare in caso di loro presenza sul luogo di sinistro e preferiranno, purtroppo, "chiudere un occhio".
Infatti, se per propria sventura ci si dovesse trovare ad essere chiamati a testimoniare per più di tre sinistri nell'arco di cinque anni, ci si vedrebbe deferiti obbligatoriamente innanzi alla Procura della Repubblica e si dovrebbe affrontare un'indagine solo per dimostrare che si era realmente teste oculare negli eventi in cui ci si era trovati ad assistere.
Un'altra assurdità che appare abnorme ed un altro favore legislativo in capo alla lobby delle compagnie assicurative che avranno gioco facile in molti sinistri nei quali l'automobilista danneggiato si troverà, senza sua colpa, scoperto dalla prova testimoniale anche di coloro che hanno realmente assistito e si sottrarranno al loro dovere solo per paura di finire indagati.
I nuovi commi dell'articolo 135 richiamato che vale la pena riportare integralmente per la loro chiarezza espositiva, recitano testualmente:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.».
Alla luce di quanto detto, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" , se avete qualsiasi dubbio in caso di sinistro potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi e non perdere il diritto al risarcimento.
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