Sinistri stradali e nuova riforma della Legge sulla Concorrenza. Lo "Sportello dei Diritti": occhio a raccogliere immediatamente dopo l'incidente le generalità dei testimoni perché si rischia seriamente di non essere pagati dall'assicurazione
Giovanni D'Agata - 17 settembre 2017 - Il 29 agosto scorso è entrata in vigore la legge "annuale sulla Concorrenza" (legge 4 agosto 2017, n.124) che ha introdotto delle novità nel Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e che lo "Sportello dei Diritti" ritiene utile segnalare agli automobilisti ed utenti della strada, perché le nuove norme rischiano di pregiudicare completamente il diritto al risarcimento dei danni subìti in alcuni casi se il danneggiato non presta la dovuta attenzione.
Oggi ci soffermeremo sull'importanza di raccogliere immediatamente le generalità dei testimoni nei sinistri che vedono solo danni alle cose e quindi senza lesioni o conseguenze fisiche, che costituiscono la stragrande maggioranza degli incidenti stradali in Italia.
Sono molti, purtroppo, coloro che non conoscendo la mini riforma, e che incappati in un sinistro hanno fatto richiesta risarcitoria nei confronti della società assicuratrice senza preoccuparsi minimamente della raccolta dei dati e dell'indicazione in denuncia dei testimoni presenti al momento dell'evento, con ciò rischiando seriamente di vedersi respinta la richiesta risarcitoria anche in un eventuale giudizio.
L'articolo 135 comma nei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater del Codice delle Assicurazioni per come introdotti dall'articolo 1, comma 15, della citata legge annuale sulla Concorrenza, al netto di eventuali problemi di costituzionalità per un'evidente lesione del diritto di difesa dei danneggiati, sono oggi assai chiari nel definire la necessità della pronta indicazione in sede di denuncia o di prima richiesta risarcitoria formale, delle generalità dei testimoni ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale che costituisce - quasi sempre, in assenza di intervento dell'autorità di polizia stradale o di "scatola nera" e quando vi è contrasto nelle versioni delle parti in causa - l'elemento imprescindibile e quindi, necessario e sufficiente, per procedere alla liquidazione dei danni ed ottenere quindi il giusto e pronto ristoro.
In tal senso, è vero che nell'iter legislativo che ha portato alle modifiche in vigore è stata introdotta, in caso di mancata comunicazione in denuncia, l'obbligatoria necessità da parte della compagnia dell'invito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dell'indicazione dei nominativi dei testi oculari entro sessanta giorni, ma ciò comporta un sicuro slittamento della procedura liquidativa anche perché è stato previsto un analogo termine in capo all'assicurazione per «l'individuazione e comunicazione di ulteriori testimoni».
Se, dunque, il danneggiato non procederà in questi termini, in caso di rigetto o ritardo da parte della compagnia della domanda di risarcimento, non potrà indicare in un'eventuale causa il nominativo di alcun testimone se non quelli già comunicati, nelle modalità e nei tempi di legge o quelli risultanti nei rapporti delle forze di polizia stradale (nei casi in cui le stesse siano intervenute), nella fase "amministrativa" di gestione del sinistro. Con la conseguenza che avrà serie difficoltà a provare in giudizio la responsabilità di controparte e, quindi, anche la concreta possibilità di perdere la causa e di subire anche la beffa della condanna alle spese di lite. Insomma, c'è davvero da preoccuparsi, perché è giusto combattere i cosiddetti "testimoni di comodo" che all'occorrenza spuntavano in corso di giudizio e che è bene ricordare erano già sottoposti alle conseguenze penali del reato di "falsa testimonianza", ma non è neanche corretto ledere il diritto costituzionalmente ad una compiuta difesa giurisdizionale del cittadino-danneggiato il quale nella generalità di tutti gli altri tipi di controversie diverse dai sinistri stradali con solo danni a cose, ha a disposizione i termini processuali per indicare le prove che vorrà utilizzare nel corso del giudizio, compreso quella testimoniale. In ultimo, si porrà certamente il problema che molti cittadini si sottrarranno sempre più al dovere civico e giuridico di testimoniare in caso di loro presenza sul luogo di sinistro e preferiranno, purtroppo, "chiudere un occhio".
Infatti, se per propria sventura ci si dovesse trovare ad essere chiamati a testimoniare per più di tre sinistri nell'arco di cinque anni, ci si vedrebbe deferiti obbligatoriamente innanzi alla Procura della Repubblica e si dovrebbe affrontare un'indagine solo per dimostrare che si era realmente teste oculare negli eventi in cui ci si era trovati ad assistere.
Un'altra assurdità che appare abnorme ed un altro favore legislativo in capo alla lobby delle compagnie assicurative che avranno gioco facile in molti sinistri nei quali l'automobilista danneggiato si troverà, senza sua colpa, scoperto dalla prova testimoniale anche di coloro che hanno realmente assistito e si sottrarranno al loro dovere solo per paura di finire indagati.
I nuovi commi dell'articolo 135 richiamato che vale la pena riportare integralmente per la loro chiarezza espositiva, recitano testualmente:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.».
Alla luce di quanto detto, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" , se avete qualsiasi dubbio in caso di sinistro potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi e non perdere il diritto al risarcimento.