Autoscuole e IVA. Niente panico: lo “Sportello dei Diritti” pronto ad intervenire in ausilio delle autoscuole. L’autorevole parere del tributarista Maurizio Villani
La recente diffusione della sentenza della Corte di Giustizia UE (CGUE) del 14 marzo 2019 relativa alla causa C – 449/2017, che ritiene che l’esenzione IVA non si debba applicare alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientrerebbe in quelle di ambito scolastico e/o universitario, ha gettato nello scompiglio un intero mondo, quale quello delle “scuole guida” che sinora hanno sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72.
Ciò perché le attività didattiche – formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, hanno sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72, uniformandosi così alle interpretazioni fiscali fornite dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005. Come detto e come si legge sulla cronaca di questi giorni, tale apparente novità, sta creando grave turbamento e rischi economici alle scuole guida, che per quanto approssimativamente affermato da alcune fonti di stampa e non solo, rischierebbero di dover pagare rilevanti somme per l’IVA non riscossa a partire dall’anno 2014, pur avendo rispettato scrupolosamente le indicazioni e precisazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005, ossia ben 14 anni or sono.
Proprio per quanto sta accadendo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, abbiamo chiesto l’opinione più autorevole al fine di cercare di mettere ordine al caos che inevitabilmente sta comportando la decisione dei giudici del Lussemburgo in commento e ci siamo rivolti all’avvocato Maurizio Villani, tributarista di gran fama, che nell’articolo seguente - che pubblichiamo affinché conosca la massima diffusione possibile - ha spiegato in maniera dettagliata il quadro normativo vigente e la possibilità di contestare innanzi alle Commissioni Tributarie gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2018 che potranno essere notificati dall’Agenzia delle Entrate. Peraltro, non possiamo non unirci anche all’appello dell’avvocato Villani per un immediato intervento immediato del legislatore, con decreto legge del Governo appena insediato, per risolvere la delicata questione fiscale sanando il passato e rendendo, al limite, applicabile l’IVA a partire dall’ 01 gennaio 2020 per dare la possibilità ai contribuenti di potersi organizzare a livello amministrativo e fiscale e quindi per evitare gravi danni economici e finanziari alle scuole guida, nonché un rilevante contenzioso tributario.
In ogni caso, lo “Sportello dei Diritti”, come ha già fatto in passato in numerose controversie collettive che hanno visto il successo di cittadini e contribuenti di fronte al Fisco, sarà prontamente a disposizione con il suo staff e con l’avvocato Maurizio Villani per assistere tutte quelle imprese di autoscuola nel momento in cui riceveranno i possibili avvisi di accertamento in questione. Di seguito, quindi, provvediamo a pubblicare l’articolo del tributarista su “Autoscuole ed Iva. Modalità operative e di contestazione”.
( 07 settembre 2019 )
AUTOSCUOLE ED IVA MODALITÀ OPERATIVE E DI CONTESTAZIONE
Le scuole guida, sino ad oggi, hanno sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72, le attività didattiche – formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, uniformandosi così alle interpretazioni fiscali fornite dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005.
Oggi, invece, la Corte di Giustizia UE (CGUE), con la sentenza del 14 marzo 2019 relativa alla causa C – 449/2017, ritiene che l’esenzione IVA non si deve applicare alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario.
Questa situazione sta creando grave turbamento e rischi economici alle scuole guida, che rischiano di dover pagare rilevanti somme per l’IVA non riscossa a partire dall’anno 2014, pur avendo rispettato scrupolosamente le indicazioni e precisazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005 (quindi, 14 anni fa !!!!).
A) POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate sulla specifica questione si è pronunciata con le seguenti risoluzioni.
1) RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 134/E DEL 26 SETTEMBRE 2005
Con la suddetta risoluzione l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito e precisato che qualsiasi attività didattica tipica delle autoscuole, prevista dal legislatore e riconosciuta automaticamente a tali organismi, ossia senza la necessità di richiedere una ulteriore specifica autorizzazione oltre a quella che le autoscuole devono richiedere ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada, rientra nella previsione di esenzione IVA, posto che tali organismi possiedono il requisito del riconoscimento richiesto dal citato art. 10, numero 20, del D.P.R. n. 633/72.
Questo elemento soggettivo giustificava l’esenzione IVA per le prestazioni didattiche di ogni genere, come tassativamente previsto nel citato art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72.
In tale contesto rientravano anche i corsi di aggiornamento per il “recupero punti” e dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.
2) CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 22/E DEL 18 MARZO 2008
Con la suddetta circolare, l’Agenzia delle Entrate aveva oltretutto ulteriormente precisato che anche i soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie operanti nelle aree presenti negli assetti ordinamentali propri dell’istruzione, con la soppressione dell’istituto della presa d’atto, potevano operare a prescindere da qualsiasi forma di vigilanza e di riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (ulteriore conferma della valenza dell’elemento soggettivo).
In sostanza, il legislatore, nel disciplinare organicamente lo svolgimento dell’attività didattica da parte di organismi diversi dagli enti pubblici, in ossequio al principio di libertà d’insegnamento recato dall’art. 33 della Costituzione, ha operato chiaramente la scelta di escludere dal riconoscimento e dalla vigilanza dell’Amministrazione Pubblica competente in materia di istruzione gli organismi privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, disciplinate dalle leggi n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006.
B) SENTENZA DEL 14 MARZO 2019 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
Alla lettera j) dell’art. 32, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, sono esenti da imposta IVA anche “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario” (elemento oggettivo).
Secondo la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime IVA si riferisce, in generale, “ad un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.
Orbene, secondo la succitata sentenza dei giudici unionali, “l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
In base alle suddette considerazioni, secondo la Corte di Giustizia UE “la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’art. 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della Direttiva n. 112 del 2006 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida”.
C) RISOLUZIONE N. 79 DEL 02 SETTEMBRE 2019 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIVISIONE CONTRIBUENTI – DIREZIONE CENTRALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
L’Agenzia delle Entrate, alla luce della suddetta sentenza della Corte di Giustizia UE nonché del fatto che le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente in quanto deroghe al principio generale stabilito dall’art. 2 della Direttiva comunitaria n. 112 del 2006, con la recente risoluzione n. 79 del 02 settembre 2019 si è adeguata all’interpretazione restrittiva dei giudici unionali ed ha ritenuto superati i chiarimenti forniti con le precedenti risoluzioni di cui alla lettera A) del presente articolo sulle quali i contribuenti hanno sempre fatto legittimo affidamento.
Di conseguenza, riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA, cioè a partire dal 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
1) la scuola guida deve emettere una nota di variazione in aumento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/72;
2) tale maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell’art. 8, comma 6 – bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
3) a seguito della modifica del regime IVA (da esente a imponibile) dell’attività esercitata dalla scuola guida, tale mutamento comporta il sopravvenuto diritto della detrazione dell’IVA corrisposta sull’acquisto di beni e servizi relativi all’attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento, ai sensi del citato art. 26, comma 1, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria;
4) il diritto alla detrazione, come chiarito con la circolare n. 1/E del 2018, può essere esercitato mediante la medesima dichiarazione integrativa con cui deve darsi evidenza dell’IVA a debito;
5) di conseguenza, la scuola guida è tenuta a versare l’eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dall’art. 8, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998;
6) infine, tenuto conto che la scuola guida si è uniformata alle indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione Finanziaria, in base a quanto stabilito dall’art. 10, comma 2, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) non devono essere irrogate sanzioni nè devono essere richiesti interessi moratori, con riferimento alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla Risoluzione n. 79 del 02 settembre 2019.
D) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La sentenza della Corte di Giustizia sopra citata è una sentenza di mero accertamento dell’esistenza o meno della violazione.
Essa, in altri termini, non può indicare le misure necessarie per far cessare l’inadempimento o stabilire misure per il risarcimento di eventuali danni, in quanto lo Stato Italiano è solo tenuto a garantire, attraverso la libera scelta dei mezzi da adottare, l’effettiva riparazione dell’illecito, rispettando in ogni caso, quanto disposto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato”.
In ogni caso, secondo me, non bisogna dimenticare che la Corte di Giustizia UE ha interpretato soltanto l’aspetto oggettivo delle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario, mentre non si è pronunciata in merito all’aspetto soggettivo di chi deve eseguire le prestazioni “didattiche di ogni genere”, come previsto nella prima parte dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/1972.
L’aspetto soggettivo della problematica, invece, è stato ben affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008 (commentata alla lettera A) del presente articolo) e di ciò non si è tenuto conto nella più volte citata sentenza della Corte di Giustizia UE, di cui alla lettera B) del presente articolo.
Oltretutto, la suddetta Circolare n. 22/E del 2008 non è stata superata con la Risoluzione n. 79/2019.
Di conseguenza, secondo me, se la scuola guida non intende seguire le istruzioni indicate dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 79 del 02 settembre 2019, di cui alla lettera C) del presente articolo, può impugnare in Commissione Tributaria gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2018 che saranno notificati dall’Agenzia delle Entrate, potendo oltretutto sollevare ulteriori questioni di costituzionalità e di diritto che la brevità del presente articolo mi impediscono di trattare.
Infine, per evitare gravi danni economici e finanziari alle scuole guida nonché un rilevante contenzioso tributario, è auspicabile un intervento immediato del legislatore, con decreto legge del Governo appena insediato, per risolvere la delicata questione fiscale sanando il passato e rendendo, al limite, applicabile l’IVA a partire dall’ 01 gennaio 2020 per dare la possibilità ai contribuenti di potersi organizzare a livello amministrativo e fiscale.
Lecce, 07 settembre 2019
Avv. Maurizio Villani
Sarà realizzata una strada di ... Leggi tutto
29-11-2024 Comunicati Trasporto e Viabilità Parma
Redazione
Dai prossimi g... Leggi tutto
29-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
IREN SPA
Stanziamento record di 22 mili... Leggi tutto
29-11-2024 Comunicati Economia Parma
Redazione
Saranno garantiti i ... Leggi tutto
27-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
IREN SPA
Noceto, 25 Novembre ... Leggi tutto
27-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
IREN SPA
22 Novembre 2024 – Summit stra... Leggi tutto
27-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
Consorzio Bonifica Parmense
Australia - Avviso dii ga... Leggi tutto
26-11-2024 Comunicati Agroalimentare Emilia
Consorzio Parmigiano Reggiano
Indennizzi in arrivo e novità ... Leggi tutto
25-11-2024 Comunicati Agroalimentare Emilia
Redazione
Parma, 22 novembre 2024 - Dome... Leggi tutto
22-11-2024 Comunicati Trasporto e Viabilità Parma
Redazione2
Visita-studio di approfondimen... Leggi tutto
22-11-2024 Comunicati Agroalimentare Parma
Redazione
Incontro informativo... Leggi tutto
20-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
IREN SPA
Si tratta di 9 ‘princìpi’ ... Leggi tutto
19-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
Coopservice Logistica e Traslochi
Scurano, 18.11.2024&... Leggi tutto
18-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
IREN SPA
Tra i primi partecipanti, la s... Leggi tutto
18-11-2024 Comunicati Agroalimentare Emilia
Consorzio Parmigiano Reggiano
Sarà esposto in esclusiva il “... Leggi tutto
18-11-2024 Comunicati Agroalimentare Parma
Redazione
Il progetto complessivo di... Leggi tutto
18-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
Coopservice Logistica e Traslochi
Di redazione Sardegna (Quotidi... Leggi tutto
15-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
Redazione
L’azienda agricola ‘Fattoria A... Leggi tutto
15-11-2024 Comunicati Agroalimentare Emilia
C.A.S.E.A.
L’Emilia Romagna spicca con le... Leggi tutto
15-11-2024 Comunicati Lavoro Emilia
Redazione2
Ha suscitato particolare inter... Leggi tutto
13-11-2024 Comunicati Agroalimentare Parma
Redazione
Piacenza, 7 NOVEMBRE... Leggi tutto
09-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
IREN SPA
Ampio il gap E... Leggi tutto
09-11-2024 Comunicati Ambiente Emilia
IREN SPA
Lanciata da Cai Nutrizione con... Leggi tutto
08-11-2024 Comunicati Agroalimentare Emilia
Redazione
In risposta alla recente emerg... Leggi tutto
06-11-2024 Comunicati Solidarietà Emilia
Redazione2
“Tra il dire e il fare c’è di ... Leggi tutto
26-11-2024 Salute e Benessere
Redazione
Dubai si sta affermando sempre... Leggi tutto
09-11-2024 Cucina
Redazione2
L'evento, che si svolgerà dall... Leggi tutto
07-11-2024 Lavoro
Redazione2
Di Eva Bergamo(Quotidianoweb.i... Leggi tutto
26-10-2024 Salute e Benessere
Redazione
Di Dottoressa Eva Bergamo Roma... Leggi tutto
19-10-2024 Salute e Benessere
Redazione
Di dottoressa Eva Bergamo Roma... Leggi tutto
15-10-2024 Salute e Benessere
Redazione
La parrocchia di Coloreto ospi... Leggi tutto
14-10-2024 Salute e Benessere
Redazione2
Il principio attivo si chiama ... Leggi tutto
11-10-2024 Salute e Benessere
Redazione
Domenica 6 ottobre, il centro ... Leggi tutto
07-10-2024 Salute e Benessere
Redazione
Di Erica Ferrari Parma, 30 set... Leggi tutto
01-10-2024 Salute e Benessere
Redazione
Le ragazze di DiversitAbility ... Leggi tutto
30-09-2024 Salute e Benessere
Redazione
Un convegno in memoria del com... Leggi tutto
30-09-2024 Salute e Benessere
Redazione
Si è conclusa con grande succe... Leggi tutto
18-09-2024 Eventi
Redazione 1
"Inclusione: a scuola ... Leggi tutto
28-08-2024 Formazione
Redazione2
Morso dal ragno violino muore ... Leggi tutto
19-08-2024 Salute e Benessere
Redazione
Pellegrino, 3 luglio 2024&nb... Leggi tutto
05-07-2024 Energie Rinnovabili
IREN SPA
Presenti alla inaugurazione ... Leggi tutto
03-07-2024 Energie Rinnovabili
IREN SPA
Da diverso tempo a questa part... Leggi tutto
24-06-2024 Salute e Benessere
Redazione
Torna l’appuntamento con il To... Leggi tutto
24-05-2024 Eventi
Redazione 1
Di Mita Valerio Roma, 15 marzo... Leggi tutto
19-03-2024 Salute e Benessere
Redazione
Non solo i ragazzi dimostrano ... Leggi tutto
03-03-2024 Salute e Benessere
Redazione
Sabato 2 marzo intera giorna... Leggi tutto
15-02-2024 Turismo
Redazione2
Possibilità di prenotare e rit... Leggi tutto
10-02-2024 Salute e Benessere
Redazione2
A seguito della pandemia da Co... Leggi tutto
17-12-2023 Salute e Benessere
Redazione
Appartamento con Eleganti Fini... Leggi tutto
13-11-2016 Vendita immobili
Press-One
Signorile Appartamento in Vend... Leggi tutto
13-11-2017 Vendita immobili
Press-One
Appartamento come Nuovo in Ven... Leggi tutto
07-11-2017 Vendita immobili
Press-One
PIACENZA - 0216 - CAMPAGNA PIA... Leggi tutto
07-11-2017 Vendita immobili
Press-One
PIACENZA - INFRANGIBILE In pic... Leggi tutto
07-11-2017 Vendita immobili
Press-One
PIACENZA - CARPANETO PIACENTIN... Leggi tutto
07-11-2017 Vendita immobili
Press-One
PARMA - VIA PONTREMOLI A due p... Leggi tutto
07-11-2017 Vendita immobili
Press-One
PARMA SUD, LOC. VIGATTO A poch... Leggi tutto
07-11-2017 Vendita immobili
Press-One
in contesto costruito nel 2005... Leggi tutto
19-07-2016 Vendita immobili
Press-One
Proponiamo prestigiosa soluzio... Leggi tutto
13-07-2016 Vendita immobili
Press-One
Rustico completamente ristrutt... Leggi tutto
11-07-2016 Vendita immobili
Press-One
Cesare Battisti nel cuore del ... Leggi tutto
04-07-2016 Vendita immobili
Press-One
La casa, libera su due lati, h... Leggi tutto
27-06-2016 Vendita immobili
Press-One
Porzione di Bifamiliare su 3 L... Leggi tutto
19-06-2016 Vendita immobili
Press-One
Alloggio finemente ristruttura... Leggi tutto
08-06-2016 Vendita immobili
Press-One
Via Avogadro, appartamento COM... Leggi tutto
09-05-2016 Vendita immobili
Press-One
Composto da ampio soggiorno co... Leggi tutto
03-05-2016 Vendita immobili
Press-One
Splendida casa indipendente a ... Leggi tutto
24-04-2016 Vendita immobili
Press-One
CONGELATORE VERTICALE OCEAN &n... Leggi tutto
24-03-2017 Messaggi Personali
AmicoAnnunci
L'ha incontrata su un treno ch... Leggi tutto
20-03-2017 Messaggi Personali
Redazione