Sommario Anno 18 - n° 01 06 gennaio 2019
1.1 editoriale
L'epifania, tutte le feste si porta via.
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Gran tonfo per il latte spot
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. 1° gennaio col "riso" in bocca...
3.1 BIS cereali e dintorni Cereali e dintorni - le tendenze rilevate al 02/01/2019 - nuovi grafici -
6.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercati in fibrillazione e logistica ancora assente.
7.1 difesa idraulica Sulla difesa idraulica di Colorno. La posizione di AIPO
7.2 difesa idraulica La replica di AMO COLORNO a AIPO
8.1 ambiente Ambiente - lotta alla plastica, si comincia dai cotton fioc.
8.2 salute e consumi Snack al supermarket: via dalle casse dei supermercati.
9.1 ambiente Nuovo allarme ambientale.
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di Mario Vacca 6 gennaio 2019 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41704 del 26.09.2018, ha affrontato la controversia circa la costituzione di un fondo patrimoniale nel quale è stato conferito la sola nuda proprietà di beni immobili, ritenendo l'operazione reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto a totale favore dell'usufruttario e non dei bisogni della famiglia ed in più costituito successivamente alla notifica di tre avvisi di accertamento.
Il tribunale di Siena ha emesso la prima sentenza comminando quattro mesi di reclusione e la confisca della nuda proprietà dei beni conferiti, giudizio al quale il soggetto ha posto inutilmente ricorso avverso la Corte d'appello di Firenze e successivamente in Cassazione, articolando l'ultimo baluardo di difesa deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la mancanza dell'elemento psicologico e la qualificazione del bene come diversa dal corpo del reato.
Leggendo il ricorso si indica l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo che la costituzione del fondo patrimoniale non sia atto idoneo a rendere inefficace, integralmente o parzialmente, la riscossione coattiva delle imposte, stante l'impossibilità di ritenere il suddetto atto fraudolento; per quanto concerne la mancanza dell'elemento psicologico del reato, si è giustificata la mancata intenzione specifica di sottrarsi al pagamento delle imposte; in ultimo si è contestata la confisca dei beni immobili, esponendo che non potessero essere qualificati tanto come corpo quanto come profitto del reato.
La Suprema Corte ha affrontato tutte le motivazioni questioni in maniera chiara e precisa, effettuando prima una identificazione teorica della fattispecie criminosa descritta dall'articolo 11 D.Lgs. 74/2000.
La norma appena richiamata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse inerenti, per un importo complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.
L'oggetto giuridico protetto dalla disposizione esaminata non è il diritto di credito del Fisco, ma la garanzia patrimoniale generica ex articolo 2740 cod. civ., stante la configurabilità della condotta criminosa anche nella ipotesi in cui, dopo il compimento dell'atto fraudolento, avvenga comunque il pagamento dell'imposta.
A parere dei giudici il comportamento tenuto dal ricorrente rientra fra "gli altri atti" descritti dall'articolo 11 citato, essendo interpretabile come una clausola residuale che intende punire tutte quelle operazioni che, pur non rientrando nel novero delle alienazioni simulate, nonostante la loro legittimità formale, alterano la rappresentazione della realtà percepita dai terzi, mettendo a repentaglio o rendendo più difficoltosa la riscossione delle imposte.
Tra l'altro, giacché trattasi di un reato di pericolo concreto, perché si possa addivenire ad una condanna occorre che venga dimostrata la potenziale lesione delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, in ossequio al principio di offensività.
Nel caso di specie, il conferimento in fondo patrimoniale della sola nuda proprietà dei due beni immobili integra una condotta censurabile ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. 74/2000 sia perché rende più difficoltosa l'esecuzione (l'articolo 170 cod. civ. esclude l'esecuzione relativamente ai debiti che il creditore conosceva non essere stati contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia) sia perché, riguardando non l'intera proprietà ma solo una parte del diritto dominicale, esso non porta alcun vantaggio a favore dei destinatari del fondo patrimoniale, sicché è evidente la natura fittizia e fraudolenta del congegno negoziale, attuato dopo che il contribuente ha avuto contezza delle pretese tributarie a suo carico.
In ordine al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha avvalorato le conclusioni dei giudici precedenti sostenendo che la competente Corte d'appello ha correttamente applicato la norma, ritenendola a dolo specifico e indicando tutte le circostanze di fatto necessarie per stabilire l'esistenza del fattore psicologico de quo.
Non ultimo, la Suprema Corte ha ritenuto infondato anche il motivo attinente alla confisca per equivalente, istituto previsto dall'articolo 240 c.p.: il profitto del reato, infatti, altro non è che la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del contribuente, e non il debito tributario inadempiuto.
Editoriale: - Buon 2019, senza il bazooka di Draghi. - La maschera della felicità - Alcuni chiarimenti sulla fatturazione elettronica - Parmigiano Reggiano: il MIPAAFT approva le modifiche integrative al piano delle regolazione dell'offerta 2017-2019 -
SOMMARIO Anno 17 - n° 52 30 dicembre 2018
1.1 editoriale
Buon 2019, senza il bazooka di Draghi.
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Gran tonfo per il prezzo del latte spot estero.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercato "sospeso".
3.1 BIS cereali e dintorni Cereali e dintorni - le tendenze rilevate al 18/12/2018 - nuovi grafici -.
6.1 lavoro marketing La maschera della felicità
7.1 amministrazione e fisco Alcuni chiarimenti sulla fatturazione elettronica
7.2 amministrazione e fisco Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti: la fatturazione elettronica tra privati, ecco il manuale d'uso
8.1 ambiente Coltaro (PR), impianto di bonifica e canalizzazioni rimessi a nuovo
9.1 Parmigiano Reggiano Parmigiano Reggiano: il MIPAAFT approva le modifiche integrative al piano delle regolazione dell'offerta 2017-2019
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di Mario Vacca 30 dicembre 2018 - Il 2019 sarà caratterizzato dall'introduzione della fattura elettronica dal 2019 ma anche dal un nuovo spesometro mensile per le operazioni con l'estero. Di fatto si tratta di un nuovo modello Intrastat.
Particolare disanima la fornisce Assonime con la circolare 26 del 13 dicembre 2018 con la quale si illustrano le caratteristiche dell'obbligo e le sue concrete modalità applicative, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nell'area tematica del proprio sito dedicata alla fatturazione elettronica.
L'introduzione dell'esterometro – o spesometro transfrontaliero – si è resa necessaria al fine di portare a conoscenza del Fisco i dati delle operazioni che non transitano attraverso il SdI, dal momento che dal 2019 è stato abrogato l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati delle fatture emesse e ricevute. L'obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia.
Particolare rilevanza riveste in questo caso l'attenzione nel comprendere quando un soggetto passivo sia considerato stabilito in Italia e quando invece deve essere considerato residente in altro paese.
Si evidenzia che un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi domiciliato o ivi residente, sempreché, in quest'ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la stabile organizzazione Iva in Italia di un soggetto domiciliato e residente all'estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972).
Diversamente, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo status di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è "solo" identificato direttamente o ha nominato un rappresentante Iva italiano. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, "il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia".
Ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, l'ambito applicativo dell'esterometro coincide con quello della fatturazione elettronica rivolgendosi ai soggetti passivi d'imposta residenti stabiliti in Italia, con la differenza che:
- l'obbligo della fatturazione elettronica riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti stabiliti in Italia;
- lo spesometro transfrontaliero riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
La circolare in commento, poi, dedica un paragrafo all'individuazione dei soggetti residenti esonerati dal nuovo obbligo. Trattasi di coloro che sono altresì esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, a conferma di come l'esterometro e la fatturazione elettronica risultino allineati. In particolare, rientrano nella semplificazione, in primo luogo,
I piccoli contribuenti, ossia le imprese e i professionisti in regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario ed i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, godono sia dell'esonero della fattura elettronica che per l'inoltro dell'esterometro.
Per effetto delle modifiche al D.L. 119/2018 (cd. Decreto fiscale 2018) introdotte durante il relativo iter di conversione si aggiungono altre due categorie di soggetti esonerati, ovvero le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale e
coloro che sono tenuti all'invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera).
Definizione, contenuto, canali di trasmissione, ricezione, registrazione. Uno studio a 360°gradi passando per una analisi dei casi particolari, delle sanzioni, delle deleghe agli intermediari
Roma 26 dicembre 2018
Una ricognizione esaustiva sullo stato dell'arte in materia a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà. Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "La fatturazione elettronica tra privati".
Il lavoro illustra il nuovo obbligo nelle operazioni fra privati alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, nonché delle ulteriori novità apportate dal D.L. n. 119/2018 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Dopo una premessa, si approfondiscono l'ambito soggettivo, i requisiti e il contenuto della fattura elettronica con una analisi dei canali di trasmissione, emissione e ricezione. Spazio poi ad alcuni casi particolari. Sotto la lente dei commercialisti, le operazioni fuori campo e servizi di pubblica utilità, autofatture, fatture in reverse charge, immediate e differite. Una sezione è dedicata poi ai temi della registrazione, controlli del sistema di interscambio e scarto del file, conservazione. Focus sulle sanzioni e sulle modalità di conferimento/revoca delle deleghe agli intermediari e relativi adempimenti a carico. Completa il documento uno studio sulla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e un capitolo sulle semplificazioni.
Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ( www.fondazionenazionalecommercialisti.it ) oppure scaricabile dalla sezione ALLEGATI.
Editoriale: - Ancora un Natale firmato. Terrorismo - Gran tonfo per il prezzo del latte spot estero - Cereali e dintorni. Mercato "sospeso" - Il distretto del Po in Cina con i più grandi fiumi del mondo - PARMIGIANO REGGIANO: annunciato un nuovo indice genetico - Frena la crescita della spesa alimentare domestica -
SOMMARIO
Anno 17 - n° 51 23 dicembre 2018
1.1 editoriale
Ancora un Natale firmato. Terrorismo
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Gran tonfo per il prezzo del latte spot estero.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercato "sospeso".
3.1 BIS cereali e dintorni Cereali e dintorni - le tendenze rilevate al 18/12/2018 - nuovi grafici -.
6.1 ambiente Il distretto del Po in Cina con i più grandi fiumi del mondo
7.1 zootecnia genetica PARMIGIANO REGGIANO: annunciato un nuovo indice genetico
7.2 consumi domestici Ismea - Frena la crescita della spesa alimentare domestica
8.1 emilia romagna Emilia Romagna - Oltre 5 milioni per innovazione e ricerca
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Chiarimenti sulla fatturazione elettronica. Sufficienti scontrino o ricevuta nell'attesa della fattura elettronica. L'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti riguardo l'imminente entrata in vigore della disposizione.
di Mario Vacca Parma 23 dicembre 2018 - La trasmissione della fattura elettronica potrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi dal momento della prestazione , ciò è previsto dal DL 119/2018 da poco convertito.
Qualche problema potrebbe porsi nell'ambito del commercio al dettaglio, ivi comprensi dei servizi di ristorazione, ove il cliente dovesse richiedere all'esercente l'emissione della fattura. L'art. 22 del DPR 633/72 dispone infatti che detta emissione non sia obbligatoria, se non richiesta dal cliente "non oltre il momento di effettuazione dell'operazione".
Al riguardo, nel tentativo di risolvere il problema, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito - nella pagina delle FAQ - una duplice soluzione:
- nell'eventualità si scegliesse per l'emissione della fattura differita, il cedente potrà emettere una ricevuta o uno scontrino fiscale, che costituiranno documenti equivalenti al DDT; i corrispettivi certificati da ricevuta o scontrino, che siano stati successivamente fatturati, dovranno essere "scorporati" dal totale giornaliero;
- se invece si preferisse emettere la fattura immediata, trasmettendo il documento al SdI entro il termine per la liquidazione periodica, potrà essere rilasciata un'apposita quietanza (ai sensi dell'art. 1199 c.c. ), che non assume rilevanza fiscale o, in alternativa, una stampa cartacea della fattura o della ricevuta del POS. Anche in questa circostanza, però, si potrebbe optare per il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, che dovrebbero poi essere scorporati dall'ammontare giornaliero dei corrispettivi.
L'Amministrazione finanziaria fornisce anche ulteriori chiarimenti. In primis, atteso che, qualora il cliente sia un consumatore finale, l'esercente sarà comunque tenuto a consegnare una copia "analogica o elettronica" della fattura (salvo rinuncia dello stesso cliente), nel caso di "discordanza dei contenuti" fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa sono considerati validi i dati riportati nel documento digitale, salvo prova contraria. Viene, infine, sottolineato che laddove la e-fattura sia preceduta dal rilascio dello scontrino o della ricevuta, i relativi estremi identificativi dovranno essere riportati nel documento, all'interno del blocco informativo "AltriDatiGestionali".
Con riferimento alle fatture differite, nelle "nuove" FAQ pubblicate, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Il soggetto passivo che decidesse di allegare i documenti di trasporto alla fattura potrebbe, da un lato, beneficiare della possibilità di usufruire del servizio gratuito di conservazione elettronica dell'Agenzia, ma dovrebbe porre particolare attenzione, dall'altro, a non superare i limiti dimensionali del singolo file fattura, pari a 5 MB, oltrepassati i quali il documento verrebbe scartato.
Anche per l'indicazione dei rimborsi richiesti dai professionisti per spese anticipate in nome e per contro della controparte, in luogo dell'utilizzo della sezione relativa ai beni e servizi ceduti o prestati con il dettaglio dell'importo e della natura dell'operazione ("N1"), è possibile compilare il blocco "AltriDatiGestionali", precisando la tipologia della spesa e l'ammontare della stessa nei campi previsti.
Editoriale: - L'Europa non regge alla "Prova del Nove" - Lattiero caseari. Flessione per il latte spot estero - Cereali e dintorni. Nessuna sorpresa dall'USDA - Il Sale italiano in mani francesi?- Perché è un errore la cassa di espansione sul Baganza...
SOMMARIO Anno 17 - n° 50 16 dicembre 2018
1.1 editoriale
L'Europa non regge alla "Prova del Nove"
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Flessione per il latte spot estero.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni - le tendenze rilevate al 10/12/2018 - nuovi grafici -
3.1 BIS cereali e dintorni Cereali e dintorni. Nessuna sorpresa dall'USDA.
5.1 IGP e sale italiano Il Sale italiano in mani francesi?
6.1 ambiente ponti Ponte sul Po di Colorno: firmato il contratto col consorzio Coimpa
6.2 ambiente Perché è un errore la cassa di espansione sul Baganza
7.1 lattiero caseario ONAF – La tradizione casearia italiana descritta dai suoi nuovi assaggiatori
7.2 bonifica nomine Bonifica Parmense, alla vicepresidenza l'imprenditore Giacomo Barbuti
8.1 Ambiente Bonifica Centrale, il piano triennale 2019-2021
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Come Cambia lo scenario del recupero crediti e dei prestiti bancari il giorno dopo l'introduzione di regole più stringenti per la copertura delle sofferenze bancarie.
di Mario Vacca Parma 9 dicembre 2018 - Lo scorso mese di Marzo sono stati pubblicati gli aggiornamenti alle linee guida della Vigilanza BCE con le quali sono state introdotte nuove disposizioni per la copertura dei crediti deteriorati in pancia alle banche. Tra le altre disposizioni, si prevede che la copertura dei crediti deteriorati non garantiti sia compiuta entro due anni e quelli garantiti entro massimo 7 anni.
I crediti deteriorati vengono classificati in tre categorie:
posizioni scadute da almeno 90 giorni di importo rilevante, pari ad almeno il 5% dell'esposizione da misurare sulla singola linea di credito e sull'importo ancora dovuto;
inadempienze probabili, generalmente detti Unlikely to pay (UTP), per le quali le banche rilevano un rischio in capo al debitore indipendentemente dallo scaduto; si tratta di segnali di allarme ma non di obblighi ed il tutto è condizionato dalla decisione dei singoli istituti;
le sofferenze vere e proprie, dette Non performing loans (NPL), che riguardano la cessazione del rapporto a seguito dell'insolvenza del debitore.
La questione dei debiti bancari cammina di pari passo con il concetto di crisi d'impresa e le nuovi disposizioni hanno genesi in un momento in cui anche la riforma fallimentare introduce molte novità. La problematica fondamentale riguarda le procedure di recupero che sono caratterizzate da una cronica lentezza delle procedure giudiziali.
Con le nuove linee guida viene modificato essenzialmente il modo in cui le banche procederanno alla gestione del credito, con ovvi appesantimenti dei loro bilanci a fronte di procedure di recupero che molto probabilmente avranno tempistiche superiori ai due anni entro i quali si prevede la svalutazione del 100% del credito.
Naturalmente sarebbe opportuno che le due situazioni tendessero a coincidere e questo traguardo potrebbe imprimere un'accelerazione verso il ritorno degli istituti ad erogare nuovamente credito ad imprese e famiglie oggi ai minimi storici.
Editoriale: - Macron, sconfitto e denudato dai "Gilet Gialli" - Lattiero caseari. Formaggi DOP sempre più su. - SIMA Innovation Awards: i vincitori - Nuove tasse sulle auto nuove a Gasolio e Benzina? Non è questione ambientale come pensano di farci credere. - Quello strano odore al Poggio di Sant'Ilario Baganza: -
SOMMARIO Anno 17 - n° 49 9 dicembre 2018
1.1 editoriale
Macron, sconfitto e denudato dai "Gilet Gialli"
2.1 lattiero caseario Lattiero caseari. Formaggi DOP sempre più su.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. La tregua dei Dazi
3.1 BIS cereali e dintorni Cereali e dintorni. La tregua dei Dazi forse compromessa.
5.1 meccanica eventi SIMA Innovation Awards: i vincitori
6.1 la favola ambientale Nuove tasse sulle auto nuove a Gasolio e Benzina? Non è questione ambientale come pensano di farci credere.
6.2 ambiente Quello strano odore al Poggio di Sant'Ilario Baganza:
7.1 lattiero caseario Latte e derivati - tendenze.
7.2 tutela alimentare Tutela dei Marchi all'estero: 2 milioni in più per le imprese
8.1 vino eventi Lungarotti: cantine aperte a Natale
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