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Domenica, 06 Gennaio 2019 08:56

Quando il Fondo Patrimoniale è fraudolento

di Mario Vacca 6 gennaio 2019 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41704 del 26.09.2018, ha affrontato la controversia circa la costituzione di un fondo patrimoniale nel quale è stato conferito la sola nuda proprietà di beni immobili, ritenendo l'operazione reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto a totale favore dell'usufruttario e non dei bisogni della famiglia ed in più costituito successivamente alla notifica di tre avvisi di accertamento.

Il tribunale di Siena ha emesso la prima sentenza comminando quattro mesi di reclusione e la confisca della nuda proprietà dei beni conferiti, giudizio al quale il soggetto ha posto inutilmente ricorso avverso la Corte d'appello di Firenze e successivamente in Cassazione, articolando l'ultimo baluardo di difesa deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la mancanza dell'elemento psicologico e la qualificazione del bene come diversa dal corpo del reato.

Leggendo il ricorso si indica l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo che la costituzione del fondo patrimoniale non sia atto idoneo a rendere inefficace, integralmente o parzialmente, la riscossione coattiva delle imposte, stante l'impossibilità di ritenere il suddetto atto fraudolento; per quanto concerne la mancanza dell'elemento psicologico del reato, si è giustificata la mancata intenzione specifica di sottrarsi al pagamento delle imposte; in ultimo si è contestata la confisca dei beni immobili, esponendo che non potessero essere qualificati tanto come corpo quanto come profitto del reato.

La Suprema Corte ha affrontato tutte le motivazioni questioni in maniera chiara e precisa, effettuando prima una identificazione teorica della fattispecie criminosa descritta dall'articolo 11 D.Lgs. 74/2000.

La norma appena richiamata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse inerenti, per un importo complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.
L'oggetto giuridico protetto dalla disposizione esaminata non è il diritto di credito del Fisco, ma la garanzia patrimoniale generica ex articolo 2740 cod. civ., stante la configurabilità della condotta criminosa anche nella ipotesi in cui, dopo il compimento dell'atto fraudolento, avvenga comunque il pagamento dell'imposta.

A parere dei giudici il comportamento tenuto dal ricorrente rientra fra "gli altri atti" descritti dall'articolo 11 citato, essendo interpretabile come una clausola residuale che intende punire tutte quelle operazioni che, pur non rientrando nel novero delle alienazioni simulate, nonostante la loro legittimità formale, alterano la rappresentazione della realtà percepita dai terzi, mettendo a repentaglio o rendendo più difficoltosa la riscossione delle imposte.

Tra l'altro, giacché trattasi di un reato di pericolo concreto, perché si possa addivenire ad una condanna occorre che venga dimostrata la potenziale lesione delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, in ossequio al principio di offensività.

Nel caso di specie, il conferimento in fondo patrimoniale della sola nuda proprietà dei due beni immobili integra una condotta censurabile ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. 74/2000 sia perché rende più difficoltosa l'esecuzione (l'articolo 170 cod. civ. esclude l'esecuzione relativamente ai debiti che il creditore conosceva non essere stati contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia) sia perché, riguardando non l'intera proprietà ma solo una parte del diritto dominicale, esso non porta alcun vantaggio a favore dei destinatari del fondo patrimoniale, sicché è evidente la natura fittizia e fraudolenta del congegno negoziale, attuato dopo che il contribuente ha avuto contezza delle pretese tributarie a suo carico.

In ordine al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha avvalorato le conclusioni dei giudici precedenti sostenendo che la competente Corte d'appello ha correttamente applicato la norma, ritenendola a dolo specifico e indicando tutte le circostanze di fatto necessarie per stabilire l'esistenza del fattore psicologico de quo.

Non ultimo, la Suprema Corte ha ritenuto infondato anche il motivo attinente alla confisca per equivalente, istituto previsto dall'articolo 240 c.p.: il profitto del reato, infatti, altro non è che la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del contribuente, e non il debito tributario inadempiuto.

 

Pubblicato in Economia Emilia
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