Con l’efficacia e l’ironia che lo contraddistingue, infatti, il dott. Picciolini ha sintetizzato la finalità, il contenuto e le conseguenze del comma introdotto dal governo nel decreto “mille proroghe” in favore degli aumenti delle tariffe energetiche alla scadenza delle condizioni contrattuali.
Prima di analizzare l’intervento del governo è necessario fare un passo indietro.
Con il decreto “aiuti bis” (successivamente convertito in legge) il governo Draghi aveva sospeso gli aumenti tariffari di luce e gas fino al 30 aprile 2023.
Alcune società energetiche, però, avevano ritenuto di escludere dal perimetro della norma - la quale prevedeva, come si è detto, il congelamento tariffario - gli adeguamenti dei contratti di energia alla scadenza delle condizioni economiche.
Tali società consideravano tali aumenti non come modifiche unilaterali del contratto ma come nuovi accordi, essendo il periodo di validità del precedente accordo negoziale scaduto.
Su tale comportamento è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato imponendo a tali società lo stop sino al 30 aprile anche degli aumenti per i contratti scaduti.
Il 22 dicembre 2022, però, su ricorso di una delle società di erogazione di energia si è pronunziato il Consiglio di Stato stabilendo che la decisione alla quale è giunta l’Autorità Garante è il risultato di una interpretazione estensiva e sanzionatoria del decreto “aiuti bis”.
In altre parole, la pronunzia del Consiglio di Stato si pone in contrasto con la decisione dell’Antitrust con la quale, come si è detto, era stato sancito il divieto degli aumenti delle tariffe alla scadenza del contratto.
È, quindi, intervenuto sull’argomento il governo Meloni attraverso il decreto “mille proroghe” sbloccando gli aumenti dei contratti in scadenza.
Che quadro giuridico si viene, quindi, a delineare?
1)Il divieto delle modifiche unilaterali ai contratti di fornitura di energia è prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 (e questa è sicuramente una notizia positiva per i consumatori);
2)il divieto di cui al punto n.1, però, “non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”.
Quanto previsto al punto n.2 è l’assist del governo alle società di energia del quale il dott. Picciolini parla nel suo post.
Se, infatti, le società energetiche hanno rispettato il preavviso di tre mesi per la comunicazione del cambio degli accordi economici a naturale scadenza del contratto, le bollette degli utenti interessati riceveranno dei sensibili aumenti.
Ecco perché - ovviamente in tono ironico – “i consumatori ringraziano” il governo Meloni.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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