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di Mario Vacca, Parma 23 giugno 2019 - Il Nuovo istituto delle procedure di allerta può costituire l'occasione per introdurre una vera cultura imprenditoriale volta a valorizzare il ruolo dell'imprenditore e dei suoi manager.
Il codice della crisi d'impresa oltre a disciplinare e migliorare istituti già esistenti tenta di prevenire le condizioni su cui si fonda la crisi e l'insolvenza individuando nelle procedure di allerta e nella composizione degli OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa) la soluzione ideale, situazione che nella realtà modifica articoli del codice civile.
Il legislatore da individuato dei parametri per capire quando l'impresa è in crisi ed obbliga l'impresa ad assumere idonei modelli organizzativi con adeguati sistemi di controllo. Le procedure di allerta sono finalizzate all'emersione anticipata della crisi e salvaguardare la continuità aziendale. Si chiede all'imprenditore di non aspettare il momento nel quale ci sarà l'insolvenza nel tentativo di diminuire le simulazioni di una continuità che non esiste, chiarendo una volta per tutte che la crescita di fatturato non finanziato è l'anticamera dell'inferno.
Il legislatore ha demandato al consiglio nazionale dei dottori commercialisti l'individuazione degli indici generali che ogni impresa dovrà adottare ma ha previsto già delle valvole di sicurezza per evitare indicatori troppo rigidi, consentendo alle imprese di elaborare indici personalizzati attestati da un professionista, inserendo le giustificazioni in nota integrativa. Ha anche individuato alcune categorie di imprese che necessitano di indici particolari (startup innovative, società in liquidazione, società costituite da meno di due anni, Pmi innovative). Tutti individuati entro dicembre 2019 ed inseriti nella nota integrativa del bilancio al 31/12/2019.
In pratica i sistemi introducono aspetti organizzativi ed operativi. I primi risponderebbero alla domanda di cosa deve fare l'imprenditore per organizzare adeguatamente l'impresa e quindi tentare di fare un auto analisi per comprendere come organizzare al meglio attività di gestione, mentre l'aspetto di tipo operativo sarebbe dotarsi di un sistema di rilevazione del rischio crisi con l'utilizzo di indicatori che andranno ad analizzare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario al fine di evidenziare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e quindi delle prospettive di continuità aziendale. Gli indicatori dovranno sicuramente tener presente anche aspetti qualitativi come l'onorabilità dei vertici, il settore in cui opera l'azienda, presenza o meno di incentivi pubblici, etc ed andranno letti in senso negativo, ovvero evidenziando l'impossibilità di una continuità.
La norma detta le disposizioni di modalità organizzative e di composizione dell'organismo (OCRI) volto a gestire le procedure di allerta e le modalità di individuazione dei parametri tesi ad individuare l'insorgere della situazione di crisi. Ai sensi dell'Art. 19 del codice il debitore può formulare Istanza all'OCRI – segnalazione che può pervenire anche dagli organi di controllo societari (sindaci o revisori) o da creditori pubblici qualificati - affinché l'Organismo fissi un termine non superiore a tre mesi – prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative – per la ricerca di una soluzione concordata della crisi d'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore e con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi e di rispettare gli obblighi di riservatezza sulla situazione del debitore e sulle iniziative assunte .
Il legislatore ha posto l'accento sulla riservatezza in quanto da più parti ci si è resi conto che una delle cause per cui l'emersione della crisi non è tempestiva e si evidenzia quando ormai è troppo tardi è la paura dell'imprenditore nel pubblicizzare la condizione dell'azienda a clienti e competitors con le conseguenza che tali esternazioni potrebbero comportare a livello di credibilità.
Gli strumenti di allerta e le procedure di composizione della crisi devono diventare l'occasione per lo sviluppo di una cultura volta ad una maggiore responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti nella vita aziendale, dall'imprenditore alle banche passando per i creditori onde valorizzare la natura negoziale di questi processi, introducendo efficienza e rapidità indotta da capacità decisionale fatta di competenza e professionalità.
A questo fine si ritiene che divenga centrale il ruolo di professionisti esperti nel controllo di gestione e nella risoluzione di crisi d'impresa che affianchino l'imprenditore nelle scelte strategiche e nella conduzione operativa dell'azienda.
Misura di Allerta – Un sistema dal quale non si scappa, che porta il debitore a scoprire le carte da subito.
di Mario Vacca, Parma 18 giugno 2019 - Con l'approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera al decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), si introduce una modifica all'art. 31 "Marchi storici".
Le imprese del Made in Italy, titolari di marchi registrati da almeno 50 anni, dovranno notificare tempestivamente al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, a pena dell'applicazione di una sanzione fino a 50 mila euro.
L'obbligo informativo "salva-posto di lavoro" non vale solo per le imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, introdotto dal decreto Crescita, ma anche per marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni. L'obbligo scatta in caso di cessazione dell'attività svolta o delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale e vale per i marchi utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
Altri due emendamenti approvati dalle Commissioni prevedono contrariamente alcuni benefici per i produttori italiani che vendono all'estero tra i quali un credito d'imposta, pari al 50%, delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti, inclusi quelli agroalimentari, vittime del famigerato "Italian Sounding"
Di Mario Vacca Parma, 16 giugno 2019 - Il legislatore ha affidato al decreto crescita le norme per la modifica ai limiti per la nomina di sindaci e revisori nelle Srl previsti dall'attuale articolo 2477 del codice civile.
Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore delle Srl inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell'organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori. L'estensione dell'obbligo, con limiti ritenuti eccessivamente bassi, ha causato non poche polemiche per le problematiche che la norma potrebbe comportare a livello di gestione delle tantissime srl. A tal fine, con un emendamento al Decreto Sblocca Cantieri il legislatore ha apportato nuovamente modifiche ai limiti stabiliti che entreranno in vigore il 16 dicembre 2019.
L'esecutivo non solo ha previsto il raddoppio dei tre limiti previsti ma che l'obbligo di nomina scatti solo nel caso del superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre limiti, pertanto la nuova disposizione cosi limita:
Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità
Sarà sufficiente il superamento di soltanto uno dei rappresentati limiti, mentre la norma attuale prevede il superamento di ben due limiti.
Il monitoraggio che fa scattare l'obbligo previsto nel nuovo articolo 1477 c.c., riguarda i due esercizi antecedenti la scadenza per l'adeguamento dello statuto (fissato in nove mesi dall'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 379 e, per l'effetto, dell'articolo 2477 c.c.). Al contempo il legislatore della riforma precisa che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore (di cui alla lettera c) del nuovo III comma) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Nell'articolo trova anche spazio la tutela per quelle società che in ordine ai più stringenti limiti introdotti dal 16 marzo scorso dall'articolo 379 del Dlgs n.14 del 2019, hanno provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, infatti si dispone che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di tale nomina per la società, costituisca giusta causa di revoca della nomina stessa.
A tal punto in seguito alla conversione in legge del decreto crescita le società a responsabilità limitata che avessero già nominato l'organo di controllo sulla base dei precedenti limiti potranno procedere alla revoca invocando la "giusta causa".
Naturalmente le società non più soggette all'obbligo che volessero mantenere il revisore potranno farlo semplicemente non formalizzando la revoca. Si parlerà quindi di revisione volontaria.
Per ogni approfondimento: https://www.gruppor1.eu/public/userfiles/files/R1_Temporary%20Management.pdf
Mario Vacca:https://www.gazzettadellemilia.it/economia/itemlist/user/981-la-bussola-soluzioni-d-impresa.html
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell'impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d'impresa.Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari. Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l'efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano. Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali. Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l'unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
Riferimenti
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