"La Bussola - Soluzioni d'impresa"

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Descrizione

La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
 
“Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Le competenze acquisite mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Un iter professionale che mi ha consentito di sviluppare negli anni competenze in vari ambiti, dalla sfera Finanziaria, Amministrativa e Gestionale, alle dinamiche fiscali, passando attraverso esperienze di "start-up", M&A e Turnaround, con un occhio vigile e sempre attento alla prevenzione del rischio d’impresa.
Un percorso arricchito da anni di esperienza nella gestione di Risorse Umane e Finanziarie, nella Contrattualistica, nella gestione dei rapporti diretti con Clienti e Fornitori, nella gestione delle dinamiche di Gruppo con soci e loro consulenti. 
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari delle attività.
Il mio agire è sempre stato caratterizzato da entusiasmo e passione in tutto quello che ho fatto e continuo a fare sia in ambito professionale che extra-professionale, sempre alla ricerca dell'innovazione e della differenziazione come caratteristica vincente.
La passione per la cultura mi ha portato ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed a  scrivere articoli di economia pubblicati nella rubrica “La Bussola d’Impresa” edita dalla Gazzetta dell’Emilia ed a collaborare saltuariamente con altre testate.
La stessa passione mi porta a pianificare ed organizzare eventi non profit volti al raggiungimento di obiettivi filantropici legati  alla carità ed alla fratellanza anche attraverso  club ed associazioni locali. 
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo con etica, lealtà ed armonia.”
 
Contatto Personale: mvacca@capri.it
 

Contatto Personale: mvacca@capri.it

 
Riferimenti
Mario Vacca
mail: mvacca@capri.it
Telefono: ‭+39 347 2955391‬

di Mario Vacca Parma 20 aprile 2019 - Il presupposto soggettivo delle procedure richiamate nei precedenti articoli prevede che possano accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili. Rimarrebbero esclusi le società o gli imprenditori che non rappresentino i requisiti minimi e che, quindi, rimarrebbero in un limbo in quanto non fallibili ma senza una procedura atta a tutelare un accordo con i creditori.

La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla legge 27.01.2012, n. 3, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano in quanto introduce la possibilità dell'esdebitazione. La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai Creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge fallimentare. Prevedendo nel proprio ordinamento una procedura dedicata all'insolvente civile persona fisica, l'Italia si è allineata agli altri Paesi occidentali, come raccomandato dalla Banca Mondiale, ed ha completato le fattispecie astratte delle procedure concorsuali.

Tale procedura si sostanzia nel diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento. Alla persona fisica, (consumatore/privato cittadino ma anche all'imprenditore agricolo) in sostanza, è stata riconosciuta la possibilità concreta di ripartire con una nuova attività commerciale.

La legge consente di accedere alla procedura di risanamento del debiti e rivolgersi all'organismo di composizione della crisi o ad un professionista abilitato e presentare al giudice un piano di rientro del debito. L'accordo approvato dal giudice genera la cd. esdebitazione quindi la riduzione del debito a quanto effettivamente il debitore è in grado di pagare mentre la parte residuale viene cancellata. Nell'eventualità che il piano non venisse approvato è prevista comunque la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

La disciplina prevede tre procedure:
I soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti, enti non commerciali) che hanno contratto debiti durante l'esercizio di impresa possono accedere alternativamente a 2 tipi di procedure: Accordo da sovraindebitamento e Liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.

Il consumatore invece può accedere a 3 procedure diverse che sono:
1) Accordo con i creditori: è previsto dall'articolo 7 della legge sul sovraidebitamento delle famiglie e prevede che il debitore possa proporre al creditore o ai creditori un accordo di una ristrutturazione del debito in base ad un piano; procedura meno favorevole rispetto al piano, dal momento che potrà essere approvata con il raggiungimento della maggioranza del 60% dei creditori.
2) Piano del consumatore: Tale procedura, non ha bisogno dell'accordo tra i creditori, perché è il Giudice a decidere anche se la proposta deve essere comunque superiore rispetto a quanto i creditori potrebbero ottenere attraverso la liquidazione del patrimonio; trattasi quindi della procedura più vantaggiosa per le persone fisiche che hanno contratto dei debiti al di fuori della attività imprenditoriale o professionale. Per accedere al piano consumatore occorre che vi siano le seguenti condizioni:
 Sovraindebitamento;
 Il debitore deve essere un soggetto escluso dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare, per cui è applicabile solo ai consumatori, imprenditori agricoli, start up innovativa ecc.
 Il debitore non deve aver fatto ricorso al piano del consumatore nei 5 anni precedenti e non deve aver subito la risoluzione, cessazione o revoca degli effetti del piano.
 Il debitore deve fornire tutta la documentazione per ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.
3) Liquidazione del patrimonio di tutti i beni: "Procedura Salvagente" a cui il cittadino può accedere non avendo i requisiti per poter scegliere quali dei suoi beni cedere. Fatta eccezione dei beni impignorabili verrano liquidati tutti i beni necessari per pagare i debiti ed ottenere l'esdebitazione
Le prime due procedure sono affini al concordato, mentre la terza è più vicina alla procedura fallimentare
Chi usufruisce della Legge 3/2012, può ottenere che i creditori siano soddisfatti da quanto può realmente pagare e che l'ammontare del debito al di sopra delle sue disponibilità venga esdebitato, quindi cancellato con piena riabilitazione.
In tali procedure, e in particolar modo con la Liquidazione del Patrimonio, rientra lo stralcio del debito con il fisco. In alcuni casi il debito con l'Erario è stato stralciato al 10%,  ottenendo risorse liquide a favore di altri creditori.

Con la legge del sovraindebitamento a decidere è quindi il giudice, dopo un'attenta analisi dei redditi e valutando anche il merito creditizio. Semplificando, il sovraindebitamento permette quindi alla persona fallita di risanare con modalità sostenibili la propria posizione debitoria, sgravarsi del peso dei debiti e reinserirsi nella società.

Per quest'ultimo articolo della serie dedicata agli strumenti per la risoluzione della crisi mi sono ispirato alla procedura presentata dalla collega Virginia De Rose agli organi competenti e da quest'ultimi accettati a favore del consumatore.

Per ogni eventuale approfondimento:
https://www.gruppor1.eu/public/userfiles/files/R1_Temporary%20Management.pdf 

Per saperne di più scrivi pure un commento al presente articolo.....

di Mario Vacca Parma 14 aprile 2019 - Un'azienda in stato di insolvenza può ricorrere al concordato preventivo per evitare il fallimento e tentare il risanamento (attraverso la prosecuzione dell'attività) o, se vuole liquidare il proprio patrimonio, godere della possibilità di distribuire agli aventi diritto il ricavato dei crediti.

Trattasi quindi di un istituto che consente all'imprenditore in crisi il soddisfacimento dei creditori della sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione ed il pagamento dei debiti anche parziale attraverso qualsiasi forma; è quindi una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento. Rispetto agli altri è' uno strumento più complesso a livello di adempimenti ed ha il vantaggio rappresentato sia dalla prededucibilità dei crediti originati in conseguenza alla procedura, sia dal fatto che produce i suoi effetti per tutti i creditori, anche i dissenzienti. Per contro, a differenza degli altri è vincolato ad un più rigoroso rispetto della par condicio creditorum, ovvero l'uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione.

Esistono in realtà due tipi di concordato preventivo:
 il concordato ordinario: che prevede il deposito del ricorso con tutta la documentazione occorrente;
• il concordato con riserva (o in bianco): il debitore deposita la domanda e si riserva la possibilità di predisporre la restante documentazione entro un preciso termine.

Il debitore può prevedere due modalità per procedere al concordato:
• un concordato liquidatorio (prevedendo la cessione dei beni e quindi il termine dell'attività);
• un concordato di risanamento (come con un concordato con continuità, d'impresa).

Nel momento in cui viene presentata la domanda di concordato, il patrimonio del debitore viene protetto e congelato: vengono in particolare bloccate tutte le azioni esecutive (pignoramenti) e cautelari (ipoteche) dei creditori in modo da dare la possibilità di procedere alla valutazione dell'istanza e alla votazione sulla stessa. Il contenuto del piano è lasciato alla libera determinazione dell'impresa, che può individuare le concrete modalità di soddisfacimento dei creditori, "anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito".

L'impresa propone ai creditori un pagamento dei loro crediti secondo una percentuale che, per quelli chirografari (ossia che non hanno privilegi come ipoteche o non si tratta di lavoratori dipendenti) non può essere al di sotto del 20%; per i creditori privilegiati si ammette il pagamento parziale ed è ammessa la transazione fiscale e previdenziale. Il concordato è quanti un istituto a tutela dei creditori e da questi ultimi dev'essere approvato almeno da quanti rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. L'impresa debitrice può anche raggruppare i creditori per classi formate in base a diversi criteri.

Le modifiche apportate all'art. 178 L.F. nel corso del 2012 hanno introdotto il silenzio-assenso nel concordato preventivo. Il comma 4 dell'articolo in questione ora prevede che in mancanza di voto espresso in udienza e in assenza di dissenso pervenuto nei venti giorni successivi all'adunanza, i creditori si ritengono consenzienti.
L'art. 186 bis subordina l'ammissibilità di un concordato con continuità al requisito della "migliore soddisfazione" dei creditori rispetto alla prospettiva liquidatoria e agevola l'imprenditore che lo proponga consentendogli di proporre ai creditori chirografari anche una percentuale di soddisfazione inferiore al 20% minimo previsto invece per il concordato liquidatorio.

Per saperne di più scrivi pure un commento al presente articolo.....

Di Mario Vacca Parma, 7 aprile 2019 - Per ciascuna delle procedure prese in esame e richiamate nel precedente articolo, il piano attestato di risanamento – ex art. 67 – l'accordo di ristrutturazione dei debiti – ex art. 182-bis – ed il concordato preventivo – ex art 160 - è opportuno tenere conto di una serie di vantaggi e svantaggi, che possono indurre un'impresa in stato di necessità a ricorrere ad uno strumento piuttosto che ad un altro o addirittura anche a più strumenti. Nelle Linee-Guida per il finanziamento alle imprese in crisi, si afferma: "L'impresa può infatti iniziare trattative "protette" verso un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis, commi 6° e 7° (supra, par. 1.3), e passare ad un concordato preventivo (conservando gli effetti protettivi sul proprio patrimonio) se lo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti si rivelasse inidoneo (art. 182-bis comma 8° )."

Il vantaggio comune alle tre procedure è rappresentato dalla possibilità, in caso di successivo fallimento, di esenzione da revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere durante l'esecuzione dei piani.

L'Accordo di ristrutturazione dei debiti
Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti sono uno strumento flessibile disciplinato dalla legge come mezzo di risanamento. L'impresa in crisi vi ricorre quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento. Il comma 1 dell'art. 182-bis L.F. prevede che l'imprenditore in crisi può domandare "l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il settanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei"

Il contenuto dell'accordo con i creditori aderenti, anche di natura tributaria e previdenziale, è liberamente determinabile mentre a quelli non aderenti si deve assicurare l'integrale pagamento nei termini fissati dalla legge. Nel tentativo di raggiungere un accordo, che potrebbe durare anche del tempo, l'impresa può fare richiesta di pre-accordo al fine di ottenere l'applicazione "anticipata" delle tutele previste.

La tesi prevalente riconosce all'accordo di ristrutturazione una natura privatistica: si tratterebbe di un accordo tra privati che, se concluso nel rispetto di determinate regole di procedimento, produce gli effetti particolari previsti dalla legge, pertanto il legislatore ha valorizzato il ruolo dell'autonomia privata, mediante la previsione di una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale.

Stante il carattere contrattuale dello stesso, il regolamento in esso previsto vincola esclusivamente i creditori che vi abbiano aderito. Per quanto concerne, gli altri creditori, la legge prevede, come requisito stesso di attuabilità dell'accordo , la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei escludendo in tal modo qualsiasi effetto remissorio del loro credito.

L'accordo si ritiene privato anche in ragione del fatto che non determina l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'impresa, non vi è l'obbligo di rispettare la par condicio tra i creditori e non è nominato alcun organo che rappresenta la massa dei creditori, non ha una efficacia vincolante verso tutti i creditori e quindi solo nei confronti degli aderenti.

Al contrario del piano di risanamento, la procedura dell'accordo è soggetta a pubblicità ed infatti, ha efficacia dalla data di pubblicazione sul registro delle imprese.

 

 

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