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Su invito della commissione europea ma anche dei tanti professionisti che operano nel bel Paese il legislatore italiano nel rivedere gli articoli della legge fallimentare ha dato compiuta formulazione alle procedure di allerta affinché ci sia previsione ed anticipazione delle crisi d'impresa.
di Mario Vacca Parma 18 novembre 2018 - In un precedente articolo ho già avuto modo di scrivere che l'attuale impalcatura della legge fallimentare mette le mani nel codice civile ovvero a quelli articoli che governano la gestione d'impresa.
Oggi si evince che la nuova norma - il DLgs. recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 155/2017, approvato dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari - costituisce lo strumento per attivare l'auspicato cambio culturale nell'intercettare la crisi e anche nel fare impresa. A una guida basata per lo più sulla navigazione a vista e sull'analisi del tragitto già fatto, si affianca un "navigatore" per comprendere quale sia la strada da percorrere e quindi la direzione dell'impresa.
In base all'art. 12 si individuano segnalazioni interne, attraverso gli indicatori da adottare e segnalazioni esterne da parte di fornitori qualificati, o dei presidi da costituire per la provvidenziale rilevazione della crisi ( art. 3 del Codice che modifica l'art. 2086 c.c.)
L'articolo 14 definisce la crisi in termini di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art. 2 del Codice) e quindi si richiede la valutazione in continuo dell'equilibrio finanziario.
Oltre ai presidi organizzativi si pongono gli obblighi di segnalazione interna di cui all'art. 13 ed esterna di cui all'art. 15. I primi, sono stati rivisti nella loro struttura per evitare il rischio di segnalazioni automatiche, pur in assenza di una concreta situazione di crisi, che comporterebbero di fatto l'insorgenza in soggetti che esenti dalla stessa
Naturalmente ci sono alcune osservazioni giacché la norma individua gli indicatori interni di crisi negli squilibri economici, finanziari e patrimoniali, con il rischio che si pervenga a una pletora di indici, ma il testo del Codice si preoccupa subito di precisare che devono intendersi per tali quelli atti che diano evidenza del rischio di sostenibilità dei debiti scadenti nei mesi successivi o di quelle situazioni che pregiudichino la continuità aziendale nell'esercizio in corso. Il CNDCEC è chiamato ad elaborare gli indici con specifica indicazione di differenziarli per settori di appartenenza e prevedendo indicatori specifici per le società neocostituite e le PMI innovative.
Fortunatamente la norma ha un carattere elastico ove consente all'imprenditore di sostituire gli indici che non ritiene applicabili alla propria realtà proponendone ex ante altri a lui più adeguati a condizione che ciò venga attestato da un professionista indipendente e ne venga data notizia nella Nota integrativa.
Come evidenziato poc'anzi tra le osservazioni da evidenziare, ci sarebbe a rivisitazione del punto di tutti gli indicatori individuati come "significativi" al primo comma dell'art. 13, nello specifico il rapporto tra flusso di cassa e attivo necessiterebbe di essere rivisto in quanto non immediatamente comprensibile: basti infatti osservare che all'attivo concorrono le disponibilità liquide e l'indicatore peggiorerebbe al crescere di esse.
Gli indici devono essere immediatamente comprensibili nelle cause e razionali nella loro capacità di predire la situazione aziendale agevolando l'organo amministrativo e l'attestatore nel proporre sostituzioni e illustrandone le "ragioni" nella Nota integrativa. Anche il secondo indicatore costituito dal rapporto tra patrimonio netto e passivo, il cui denominatore dovrebbe essere sostituito dall'indebitamento finanziario netto. Con il terzo indicatore il legislatore intenderebbe intercettare una situazione di insostenibilità del debito indagando il rapporto tra oneri finanziari e ricavi ma, sarebbe più utile sostituire il denominatore con la grandezza della marginalità operativa, infatti il volume dei ricavi non è indicativo del livello della sostenibilità del debito.
Oggi solo una parte delle imprese sarebbe attrezzata per rispettare pienamente il principio, redigendo il piano d'impresa, che ne è il necessario presupposto informativo ed infatti le disposizioni del Codice entreranno in vigore soltanto tra 18 mesi con il duplice risultato che ci sia il tempo per rimuovere imprecisione della norma e, soprattutto, per consentire alle imprese di attrezzarsi internamente con organi di controllo.
La nuova norma è una grande opportunità per l'imprenditore e l'impresa e l'auspicio è che ci sia un cambio di mentalità imprenditoriale sin'ora improntato sulla navigazione a vista e sul "ho sempre fatto cosi"; in ciò potrà essere fondamentale il ruolo di professionisti interni che assistano l'impresa e per le PMI sarà sempre più opportuno ricorrere alla figura del Temporary Manager.
Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha pubblicato il provvedimento prot. n. 298724/2018 per i chiarimenti del decreto c.d. Pace Fiscale.
di Mario Vacca Parma 11 novembre 2018 - Il provvedimento che segue precisazioni già intervenute si concentra sul corretto calcolo dei termini ed evidenzia che la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero si perfeziona con il versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata entro il termine del novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997, ovvero assume rilevanza la sospensione derivante da:
eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997.
da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 42, comma 4, e 40-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, D.Lgs. 218/1997,
presentate entro il 23 ottobre 2018. E' espressamente previsto che il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata debba rinunciare alle istanze appena richiamate.
A tal riguardo, nell'eventualità il contribuente avesse presentato istanza per l'accertamento con adesione, il termine per aderire alla nuova definizione scadrà il 23.11.2018, o se successivo, nei 150 giorni successivi alla notifica dell'atto); diversamente, se all'istanza di accertamento con adesione avesse fatto seguito la sottoscrizione dell'accordo, e quest'ultima è sia avvenuta entro il giorno 24.10.2018, gli importi dovranno essere versati entro il termine del 13.11.2018.
Dopo il versamento dell'intero importo o del pagamento il contribuente dovrà consegnare la quietanza dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente.
La legge 3 del 2012, meglio nota come legge salva suicidi per i contribuenti in crisi da sovraindebitamento è attualmente una delle misure più valide per aiutare i contribuenti in difficoltà economica.
di Mario Vacca Parma 3 novembre 2018 - In sostanza, la legge salva suicidi è la possibilità per i privati cittadini, ovvero artigiani, agricoltori, commercianti di rivolgersi al tribunale a seguito di una crisi da sovraindebitamento. In caso di situazione di effettiva difficoltà economica e a seguito degli accertamenti di giudice ed esperto contabile, il privato cittadini potrà accedere ad un piano di rientro creditizio commisurato a debiti ed averi del debitore.
Le disposizioni delle legge salva suicidi si rivolgono ai soggetti non fallibili, ovvero privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale (o che, pur svolgendole, hanno contratto debiti per motivi estranei ad esse) e ad enti e imprese che non svolgono attività commerciale e che quindi sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla Legge Fallimentare.
Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ('art. 6, comma 2, lett. a, Legge 3/2012)
Con la legge oggi vigente in caso si sovraindebitamento il debitore può:
- Pagare i suoi debiti secondo le effettive disponibilità;
- Sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, aste giudiziarie, ecc)
- Dilazionare il pagamento dell'iva;
- Stralciare i debiti chirografari (i debiti senza ipoteca);
- Richiedere al Tribunale la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi che supporti il debitore nella gestione della situazione e tuteli le parti.
Tali definizioni vengono mantenute anche nella bozza di riforma che presenta ulteriori novità:
- il limite temporale di 5 anni per la reiterazione della istanza di esdebitazione;
- il limite massimo di 3 richieste;
- la previsione di disposizioni specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentare un unico piano congiunto;
- la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri del medesimo nucleo familiare;
- la responsabilizzazione del soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni di tipo processuale in caso di violazione di specifiche regole di condotta.
Al debitore meritevole ma incapiente si concede la possibilità di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta presente o futura, il tutto in funzione della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della propria famiglia.