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Come Cambia lo scenario del recupero crediti e dei prestiti bancari il giorno dopo l'introduzione di regole più stringenti per la copertura delle sofferenze bancarie.
di Mario Vacca Parma 9 dicembre 2018 - Lo scorso mese di Marzo sono stati pubblicati gli aggiornamenti alle linee guida della Vigilanza BCE con le quali sono state introdotte nuove disposizioni per la copertura dei crediti deteriorati in pancia alle banche. Tra le altre disposizioni, si prevede che la copertura dei crediti deteriorati non garantiti sia compiuta entro due anni e quelli garantiti entro massimo 7 anni.
I crediti deteriorati vengono classificati in tre categorie:
posizioni scadute da almeno 90 giorni di importo rilevante, pari ad almeno il 5% dell'esposizione da misurare sulla singola linea di credito e sull'importo ancora dovuto;
inadempienze probabili, generalmente detti Unlikely to pay (UTP), per le quali le banche rilevano un rischio in capo al debitore indipendentemente dallo scaduto; si tratta di segnali di allarme ma non di obblighi ed il tutto è condizionato dalla decisione dei singoli istituti;
le sofferenze vere e proprie, dette Non performing loans (NPL), che riguardano la cessazione del rapporto a seguito dell'insolvenza del debitore.
La questione dei debiti bancari cammina di pari passo con il concetto di crisi d'impresa e le nuovi disposizioni hanno genesi in un momento in cui anche la riforma fallimentare introduce molte novità. La problematica fondamentale riguarda le procedure di recupero che sono caratterizzate da una cronica lentezza delle procedure giudiziali.
Con le nuove linee guida viene modificato essenzialmente il modo in cui le banche procederanno alla gestione del credito, con ovvi appesantimenti dei loro bilanci a fronte di procedure di recupero che molto probabilmente avranno tempistiche superiori ai due anni entro i quali si prevede la svalutazione del 100% del credito.
Naturalmente sarebbe opportuno che le due situazioni tendessero a coincidere e questo traguardo potrebbe imprimere un'accelerazione verso il ritorno degli istituti ad erogare nuovamente credito ad imprese e famiglie oggi ai minimi storici.
Il Disegno di Legge "Semplificazioni" proposto in Commissione Finanze prevede alcuni emendamenti che vanno dalla revisione delle società di comodo all'addio agli Isa, passando per l'accorpamento di Imu e Tasi ed il condono sulle irregolarità formali.
Per la revisione delle società di comodo è prevista l'esclusione dall'applicazione dei meccanismi per le piccole società e la soppressione dello spesometro transfrontaliero che avrà cadenza annuale.
L' emendamento voluto da Massimo Bitonci, Massimo Garavaglia e Alberto Gusmeroli prevede una sanatoria delle irregolarità formali per gli anni 2013-2017, che non siano frutto d'evasione ma errori formali e contabili: con un piccolo versamento non superiore ai mille euro per ciascun anno si consente la sanatoria di errori materiali e contabili contenuti nelle dichiarazioni.
Tra gli emendamenti c'è anche quello che cancella l'obbligo per la Guardia di Finanza di controllare ogni cinque anni le imprese di medio-grandi dimensioni mentre si lavora anche ad una proposta volta ad accorpare IMU e TASI, trattandosi di una duplicazione d'imposta, anche se non ci sia alcuna certezza dal momento che potrebbe essere inserita in un emendamento alla legge di bilancio o come proposta di legge.
L'emendamento Ruocco-Gusmeroli presenta l'addio definitivo agli ISA, gli Indicatori di affidabilità fiscale previsti per il 2019, al fine di evitare complicazioni alla vita delle imprese. La proposta nasce dalla considerazione che, per quanto gli ISA rappresentino uno strumento di compliance, mantengono in tutto l'impianto di richiesta dati previsto per i tradizionali Studi.
L'articolo 6 D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione) rinnovata dal D.L. 119/2018 pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale; l'articolo 3 del decreto stabilisce che i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i debiti relativi ai ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27 D.Lgs. 46/1999.
di Mario Vacca Parma 25 novembre 2018 - Il termine entro il quale il contribuente deve presentare apposita istanza formalizzata su apposita modulistica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è il 30/04/2019.
Due le opzioni di pagamento:
1. una unica soluzione da liquidarsi entro il 31 luglio 2019;
2. rateizzazione in massimo dieci rate consecutive semestrali di pari importo e quindi per un massimo di 5 anni (rate a scadere il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno);
I pagamenti possono essere disposti mediante domiciliazione sul conto corrente indicato nella dichiarazione di adesione, tramite bollettini precompilati o presso gli sportelli dell'Agente della riscossione ove è possibile usufruire della compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili e non prescritti vantati verso la Pubblica Amministrazione.
Al pagamento rateale verrà applicato un tasso di interesse annuo del 2%, che risulta più vantaggioso rispetto al 4,5% della precedente rottamazione. Si rende noto che non trova applicazione l'articolo 19, comma 3, D.P.R. 602/1973 e, in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, il soggetto decade dalla rottamazione, i versamenti a titolo di acconto restano acquisiti e la riscossione coattiva dei carichi riprende il suo corso.
Per favorire l'accesso all'istituto, potranno aderire anche i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento integrale e tempestivo delle rate originate dalle precedenti rottamazioni e nello specifico per coloro che sono in mora con le rate di luglio, agosto e settembre 2018 previste della rottamazione bis, l'adesione è subordinata alla regolarizzazione del pagamento entro il 07 dicembre 2018. Possono essere ammessi alla definizione agevolata, anche i debiti che sono stati oggetto di piani del consumatore o di piani di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione comunicherà l'ammissione evidenziando l'eventuale accoglimento delle rate proposte, delle somme ammesse e delle scadenze.
Le somme relative a debiti definibili versate anteriormente all'adesione alla rottamazione rimangono acquisite e non sono rimborsabili mentre ai fini del calcolo delle somme definibili, si tiene conto solo degli importi già versati e, se il debitore ha già pagato interamente quanto dovuto con precedenti pagamenti parziali, dovrà comunque aderire alla definizione agevolata per beneficiare dei suoi effetti.
Relativamente agli effetti prodotti dall'adesione, si prevede intanto la sospensione dei giudizi pendenti durante il pagamento di quanto dovuto e l'estinzione degli stessi soltanto al completamento del pagamento atteso. Il decreto prevede anche:
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
sospensione, fino alla scadenza della prima rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
impossibilità di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e di ipoteche;
impossibilità di avviare nuove procedure esecutive e improcedibilità di quelle già in essere;
condizione di regolarità del contribuente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis P.R. 602/1973.