Alcuni dubbi in merito: quali sono gli effetti conseguenti al possesso del documento, peraltro in mancanza di una legge che, ai sensi del comma 2 dell'art. 32 della Costituzione vigente, stabilisca l'obbligatorietà della somministrazione?
Qualora il «certificato» fosse utilizzato per consentire l'accesso a mezzi pubblici o a strutture pubbliche o la libera circolazione nel territorio dell'Unione, non si determinerebbe un trattamento irragionevole rispetto a chi ha scelto liberamente di non sottoporsi al vaccino, nel pieno esercizio del suo diritto autonomo di autodeterminazione (sent. n. 438/2008 Corte cost.) oltre che un contrasto con un principio cardine del Trattato di Lisbona del 2007? In assenza di una posizione chiara sulla durata della immunizzazione, quanto tempo di validità dovrebbe avere questa «patente»?
Come gestire eventuali e dubbie disparità tra chi ha effettuato il vaccino e chi deve ancora riceverlo? Ammesso che le Regioni, sul punto, intervengano con legge, davvero questa sarebbe esente da profili di incostituzionalità?
A noi pare, invece, che essa entrerebbe in sfere di competenza rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, del Testo fondamentale: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la profilassi internazionale. Assegnare il patentino ai vaccinati non alimenterebbe una delle più pericolose fake news, che anche l'Istituto superiore di sanità ha tenuto a smentire, ossia la non esenzione, da parte degli immunizzati, del rispetto delle precauzioni anti contagio come mascherine e distanziamento. Ergo?
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Autori (*)
Matteo Pio Impagnatiello (Unidolomiti)
Daniele Trabucco (Costituzionalista)