Venerdì, 13 Novembre 2020 17:41

Ascom, chiarimenti in merito alla nuova ordinanza regionale 12/11/2020 In evidenza

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Facciamo seguito all’uscita della nuova ORDINANZA REGIONALE del 12/11/20 per comunicare una sintesi elaborata dal Centro Studi Ascom a supporto delle imprese del Terziario e chiarire alcuni principali aspetti .

- la Mascherina va indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa.

- La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata;

- L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni; resta naturalmente vigente il limite numerico di accesso all'interno dei locali in base alla metratura;

- Niente mercati in area pubblica o privata a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole di specifiche (perimetrazione, varchi di accesso e uscita distinti, sorveglianza pubblica e privata sull’applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza).

- La consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico,

- Dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali, e in posti “regolarmente collocati” (va ricordato che dalle 18 alle 5 di mattina l’attività è sospesa in base all’attuale DPCM del Governo).

IN PARTICOLARE NEI FESTIVI E PREFESTIVI

SONO CHIUSE AL PUBBLICO

medie e grandi strutture di vendita (ossia superfici >250mq nei comuni con più di 10.000 abitanti e >150mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti) ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, esclusi generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;

SONO APERTE AL PUBBLICO (comprese quelle nei centri commerciali secondo un’interpretazione governativa regionale richiesta dalla nostra Associazione)

- attività artigianali , pubblici esercizi  e le altre attività definite e disciplinate da normativa diversa da quella in materia commerciale.

- strutture di vendita di merci ingombranti e a consegna differita (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili) se inferiori  1500 mq, nei comuni fino a 10.000 abitanti,  e se inferiori a 2500 mq, nei comuni oltre 10.000 abitanti.

NEI FESTIVI

- è  sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

 

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