Mercoledì, 14 Ottobre 2020 09:00

Covdi-19. Da oggi il via alle nuove restrizioni che rimarranno in vigore per 30 giorni. In evidenza

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Foto da Presidenza del Consiglio Foto da Presidenza del Consiglio

Le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19. (in allegato il DPCM e gli allegati)

Di LGC Parma 14 ottobre 2020 - Per quanto l'Italia registri numeri notevolmente inferiori al resto dei paesi continentali, il Governo si dice preoccupato per la rapida tendenza al rialzo dei casi di positività ai tamponi che si sta registrando nelle ultime settimane.

Al fine di scongiurare un nuovo periodo di chiusura, il fatidico lockdown che avrebbe effetti ulteriormente devastanti sull'economia del Paese e conseguentemente sulla società, il Governo ha deciso di adottare, per i prossimi 30 giorni (13 novembre 2020), nuove restrizioni accompagnate da alcune "forti" raccomandazioni.

In particolare l'uso delle mascherine anche all'aperto e non solo in luoghi chiusi, al quale si associa la raccomandazione di utilizzarle anche nelle abitazioni private qualora vi siano ospiti (preferibilmente in numero non superiore a 6) e perciò diversi dai conviventi abituali.

“E' fatto obbligo - recita ill DPCM n° 125 del 13 ottobre 2020 - sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

    a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

    b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

    c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”

Riguardo all'attività scolastica, invece, al momento non è prevista la didattica a distanza ma vengono sospese le cosiddette "gite". “Sono sospesi i viaggi d'istruzione, (art.1, comma 6, punto s) le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.

Particolarmente restrittive le norme che riguardano le attività lavorative, ricreative e di ristorazione in genere.

Restano infatti ancora sospese (art.1, comma 6, punto n) le attività “che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.

Inoltre (art.1, comma 6, punto ee) “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Per un maggiore approfondimento consigliamo di scaricare i documenti allegati al presente articolo.

 

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