La norma dettata dall'articolo 648 ter 1, comma 4 c.p. in materia di autoriciclaggio si presta a diverse interpretazione laddove recita "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il danaro, i beni o le atre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al godimento personale".
di Mario Vacca Parma 29 luglio 2018 - Tra le interpretazione una è particolarmente usata nei ricorsi a favore del contribuente laddove viene interpretato che la destinazione personale delle somme sottratte a tassazione, cioè senza la "reimmissione" nel circuito economico, giustificherebbe la non punibilità del comportamento tenuto, a prescindere da ogni altra circostanza.
E' doveroso rammentare che, in tema di misure cautelari, l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, neanche la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute, vedasi Cassazione Penale, II Sez, sentenza n. 18308 del 21.03.2017.
La Suprema Corte non concorda però con tale prospettazione, ritenendo che, in tanto sia applicabile detta causa di non punibilità, in quanto a monte non sia stata posta in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolare l'identificazione dei beni proventi del delitto presupposto.
La sentenza Cassazione Penale, II Sez., n. 30399 del 07.06.2018, prende netta posizione sull'interpretazione da attribuire, secondo la quale il contribuente può andare esente da responsabilità penale solo nel caso di utilizzo o godimento dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e cioè senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad impedire l'identificazione della provenienza illecita e quindi, l'interpretazione secondo la quale la condotta fraudolenta tenuta dal contribuente non sarebbe stata punibile poichè il danaro proveniente dal delitto presupposto sarebbe stato utilizzato per chiudere un debito personale e pertanto per adempiere ad una propria obbligazione non è stata ritenuta idonea.
Alla base di questa tesi non sta solo la necessità di una interpretazione letterale della previsione ma anche la paradossalità di privilegiare una tesi secondo la quale sarebbe consentito al contribuente mettere in essere una condotta di autoriciclaggio beneficiando di una clausola di non punibilità.
DECRETO DIGNITA' (DECRETO LEGGE N. 87 DEL 12 LUGLIO 2018) - Le rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Di Mario Vacca Parma 23 luglio 2018 - Il decreto Dignità entrato in vigore il 14 luglio 2018 prevede rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
L'art. 1 del Decreto si applica a:
• Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto (ovvero il 14 luglio 2018)
• Ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovverp il 14 luglio 2018).
Il decreto stabilisce un termine di durata dei contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro:
• Non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36) e in tal caso il contratto sarà ACAUSALE ossia non sarà necessario apporre una causa giustificatrice del rapporto stesso.
• Non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
1. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
2. Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Di conseguenza la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi).
Nell'eventualità suddetto limite sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti esso si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato alla data di tale superamento.
L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto e in tale atto, in caso di rinnovo devono essere indicate le predette esigenze (temporanee ed oggettive, ovvero connesse ad incrementi temporanei) in base alle quali è stipulato. In caso di proroga dello stesso rapporto, tale indicazione si rende necessaria solo se si superano i 12 mesi COMPLESSIVI.
E' doveroso rammentare infine , che il rapporto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell'arco di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.