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Roma, 27 set. - Lo sciopero di lunedi' e martedi' prossimo resta confermato. I commercialisti continuano a chiedere al governo la disapplicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale (Isa) perche' sono inefficaci. Lo ribadisce Daniele Virgillito, presidente dell'Unione dei giovani commercialisti, intervistato dalla Dire.

"Non abbiamo avuto inviti ufficiali a partecipare, ma c'e' stata una piccola apertura, il Mef ha risposto al Question time in commissione Finanze alla Camera sulla problematica degli Isa, spiegando che se l'indice risulta basso l'accertamento nei confronti del contribuente non e' automatico".

I commercialisti si aspettano l'avvio di tavoli di confronto con gli operatori del settore e di essere auditi in Parlamento. "In concreto non e' arrivato nulla, lo sciopero e' confermato", insiste il presidente dell'associazione.


Perche' gli Isa sono inaffidabili? "E' uno strumento da perfezionare, e' una sintesi tra due banche dati. Nessuno vuole bloccare l'evoluzione degli studi di settore, ma questa evoluzione deve partire quando il sistema e' pronto e adesso non lo e'".
Virgillito interviene anche sul pacchetto fiscale annunciato dal premier Conte che spinge sulla lotta all'evasione fiscale e sul disincentivare l'uso del contante. "Abbiamo scritto al presidente Conte perche' il nostro spirito non e' quello di assecondare comportamenti verso l'evasione o l'elusione fiscale, anzi. Pero' bisogna sempre considerare i problemi di applicazione, le misure andrebbero testate e gli operatori coinvolti altrimenti si finisce come con la fatturazione elettronica sulla quale il governo fu costretto a fare una moratoria nella fase iniziale perche' gli uffici non erano pronti".


Insomma, conclude il presidente dei giovani commercialisti, "vogliamo essere ascoltati perche' lanciare dei provvedimenti spot che non guardano al sistema crea il delirio".

Pubblicato in Economia Emilia

Editoriale:  - Altro che bipolarismo o forse sì, se inteso come “disturbo” - Lattiero caseario. Latte ancora in trend positivo, ok crema, formaggi di nuovo stabili - Cereali e dintorni. Gli attacchi ai sauditi spingono i prezzi al rialzo. - Concorso Nocino e torte di noci, presentata la 36esima edizione-

cibus_38-22set19-COP.jpgSOMMARIO
Anno 18 - n° 38 22 settembre 2019
1.1 editoriale
Altro che bipolarismo o forse sì, se inteso come “disturbo”
2.1 lattiero caseario Lattiero caseario. Latte ancora in trend positivo, ok crema, formaggi di nuovo stabili
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. tendenza
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Gli attacchi ai sauditi spingono i prezzi al rialzo.
4.1 cereali e dintorni tendenze.
6.1 raccolta funghi Crescono i funghi - intensificati i controlli da parte dei Carabinieri Forestali.
6.2 eventi gastronomici Parmigiano Reggiano Night
7.1 parmigiano reggiano Il Parmigiano Reggiano è Official Partner di CHEESE
7.2 Life agricolture LIFE AGRICOLTURE: progetto al via per regalare nuovo sviluppo e tutela all’appennino emiliano 
9.1 Piacenza e dissesto idrogeologico Amministrazioni e Consorzio insieme per la lotta al dissesto idrogeologico
9.2 eventi Noci e nocino Concorso Nocino e torte di noci, presentata la 36esima edizione
10.1 fungo IGP Borgotaro Borgotaro: prosegue, anche nel prossimo fine settimana, la kermesse dedicata al fungo IGP
12.1promozioni “vino” e partners
13.1 promozioni “birra” e partners

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Editoriale:  -Due Conti alla corte di Bruxelles - Lattiero caseario. Novità nel listino Parmigiano Reggiano: prezzi in tenue contrazione - Cereali e dintorni. Impennata di prezzi dopo l’uscita dei dati USDA. - "Quando i valori della cooperazione attraversano i settori" e la solidarietà crea lavoro e dignità sociale - Summit al Distretto del Po:mitigazione del rischio e vulnerabilità dell’area nord tra Parma e Colorno -


SOMMARIO Ancibus-37-15set19-COP.jpgno 18 - n° 37 15 settembre 2019

1.1 editoriale Due Conti alla corte di Bruxelles
2.1 lattiero caseario Lattiero caseario. Novità nel listino Parmigiano Reggiano: prezzi in tenue contrazione
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. tendenza
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Fiammata rialzista
4.1 cereali e dintorni tendenze.
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Impennata di prezzi dopo l’uscita dei dati USDA.
6.1 eventi gastronomici "Quando i valori della cooperazione attraversano i settori" e la solidarietà crea lavoro e dignità sociale.
8.1 parmigiano reggiano Il Parmigiano Reggiano Kasher Parma2064 alla Giornata della Cultura Ebraica
8.2 CHEESE 2019 - BRA CHEESE 2019, il Parmigiano Reggiano è Official Partner
9.1 rischio idraulico Summit al Distretto del Po:mitigazione del rischio e vulnerabilità dell’area nord tra Parma e Colorno
10.1 11 settembre 2001 - terrorismo 11 Settembre 2001: Attacco all'America e al mondo occidentale
10.2 eventi funghi Fungo porcino di Borgotaro IGP in festa - il video promo di “Io parlo parmigiano”
11.1 bonifica Parma Consorzio Della Bonifica Parmense e Solidarietà: Al via due tirocini formativi
12.1promozioni “vino” e partners
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Mercoledì, 11 Settembre 2019 07:58

Software fattura elettronica: come lo usano gli italiani

Se è chiaro che l’obbligo delle fatture elettroniche sia entrato in vigore il 1° gennaio 2019, c’è ancora molta confusione sulle modalità per scegliere il software giusto. Sì, perché ogni business richiede un proprio programma e una propria tipologia di software.


C’è da dire che il mercato si è subito attivato in questo senso, proponendo numerose possibilità di scelta per evitare di optare per un prodotto che non si quello ideale per il proprio business.
Il software per la fattura elettronica va scelto in base a quelle che sono le proprie esigenze e necessità. Sia i prezzi che le funzioni variano di molto: basti pensare che si parte da un minimo di 25 euro per arrivare fino a migliaia di euro. La differenza, chiaramente, dipende dalle funzioni di ogni prodotto.
Ci sono anche le soluzioni gratuite come quelle proposte dalla Agenzia delle Entrate e delle Camere di Commercio, oltre che quelle messe a disposizione da alcuni ordini professionali, ma tutto dipende da cosa si cerca e, in particolare, dalla tipologia di attività che si svolge. Quello che è certo è che non tutti i software per fattura elettronica sono ideali per tutti i tipi di attività professionali.

Come funziona la fatturazione elettronica
Dal primo gennaio 2019 il decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Bilancio ha definito obbligatoria l’emissione di fatture in formato elettronico e la loro conservazione in formato digitale per dieci anni. Devono essere emesse da imprese e titolari di partita iva nei confronti di privati come della Pubblica Amministrazione. Ciò significa che si parla sia di fattura B2B sia di quella B2C. Gli unici esclusi da questo obbligo di legge sono gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio e in quello forfettario, i medici e i farmacisti, i piccoli produttori agricoli, le società sportive dilettantistiche, i soggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono operazioni.
Per chi non rispetta la legge le sanzioni possono essere molto salate, per questo motivo è consigliato fare molta attenzione. È, infatti, importante sapere che la vecchia fattura cartacea non ha più alcun valore.
Il suo obiettivo è quello di combattere l’evasione fiscale. Con la fatturazione elettronica, infatti, è possibile fare controlli in tempo reale.

Affidarsi a un software fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica non può essere definitiva una soluzione complicata, ma richiede in ogni caso una conoscenza dei principali strumenti elettronici e un’accurata attenzione. Motivo per cui è consigliato affidarsi a un software pensato appositamente che semplifichi la vita professionale.
Ci sono numerosi vantaggi quando si scegli questa soluzione. Sicuramente c’è quello produrre fatture e preventivi in pochi istanti, quello di registrare gli acquisti rapidamente e tenere sempre sotto controllo costi e profitti, ma anche quello di gestire il magazzino in modo rapido e preciso. Da non sottovalutare neanche la possibilità di gestire i pagamenti in entrata e uscita e programmare gli investimenti grazie allo scadenzario automatico.
Senza dubbio un software fattura elettronica permette di risparmiare tempo e denaro, di avere sotto controllo le proprie finanze, di sostenere minori costi amministrativi e un’analisi e una gestione dei clienti di maggiore qualità.

 

 

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Editoriale:  -I predestinati.- Latte, crema e panna in trend positivo, Parmigiano Reggiano in leggera fluttuazione - Cereali e dintorni. Al momento nessuno scossone prevedibile - Al via il settembre gastronomico - Tacchino vegetale al 100% e molto altro, i prodotti dell’estro di Enzo Marascio -

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SOMMARIO Anno 18 - n° 36 8 settembre 2019
1.1 editoriale
I predestinati.
2.1 lattiero caseario Lattiero caseario. Latte, crema e panna in trend positivo, Parmigiano Reggiano in leggera fluttuazione
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. tendenza
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Al momento nessuno scossone prevedibile.
4.1 cereali e dintorni tendenze.
6.1 eventi gastronomici Al via il settembre gastronomico
7.1 eventi DOP Festival del Prosciutto Di Parma 2019
7.2 mangimistica EMILCAP, avviato l'iter per la nuova certificazione per una filiera garantita
8.2 governo Conte Bis, al giuramento
9.1 politica gastronomica Dalla Pastasciutta Antifascista al Tortellone Sovranista. La politica a tarallucci e vino?
9.2 bonifiche Ripristinata la funzionalità idraulica del Rio Grande a Borgonovo
10.1 vegan - novita’ Tacchino vegetale al 100% e molto altro, i prodotti dell’estro di Enzo Marascio
10.2 sicurezza alimentare Escherichia Coli fuori dai limiti, il Ministero richiama il "ghiaccio"
11.1 bonifica Piacenza Terminati i lavori di regimazione idraulica a Lugagnano
12.1promozioni “vino” e partners
13.1 promozioni “birra” e partners

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Autoscuole e IVA. Niente panico: lo “Sportello dei Diritti” pronto ad intervenire in ausilio delle autoscuole. L’autorevole parere del tributarista Maurizio Villani

La recente diffusione della sentenza della Corte di Giustizia UE (CGUE) del 14 marzo 2019 relativa alla causa C – 449/2017, che ritiene che l’esenzione IVA non si debba applicare alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientrerebbe in quelle di ambito scolastico e/o universitario, ha gettato nello scompiglio un intero mondo, quale quello delle “scuole guida” che sinora hanno sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72.

Ciò perché le attività didattiche – formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, hanno sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72, uniformandosi così alle interpretazioni fiscali fornite dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005. Come detto e come si legge sulla cronaca di questi giorni, tale apparente novità, sta creando grave turbamento e rischi economici alle scuole guida, che per quanto approssimativamente affermato da alcune fonti di stampa e non solo, rischierebbero di dover pagare rilevanti somme per l’IVA non riscossa a partire dall’anno 2014, pur avendo rispettato scrupolosamente le indicazioni e precisazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005, ossia ben 14 anni or sono.

Proprio per quanto sta accadendo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, abbiamo chiesto l’opinione più autorevole al fine di cercare di mettere ordine al caos che inevitabilmente sta comportando la decisione dei giudici del Lussemburgo in commento e ci siamo rivolti all’avvocato Maurizio Villani, tributarista di gran fama, che nell’articolo seguente - che pubblichiamo affinché conosca la massima diffusione possibile - ha spiegato in maniera dettagliata il quadro normativo vigente e la possibilità di contestare innanzi alle Commissioni Tributarie gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2018 che potranno essere notificati dall’Agenzia delle Entrate. Peraltro, non possiamo non unirci anche all’appello dell’avvocato Villani per un immediato intervento immediato del legislatore, con decreto legge del Governo appena insediato, per risolvere la delicata questione fiscale sanando il passato e rendendo, al limite, applicabile l’IVA a partire dall’ 01 gennaio 2020 per dare la possibilità ai contribuenti di potersi organizzare a livello amministrativo e fiscale e quindi per evitare gravi danni economici e finanziari alle scuole guida, nonché un rilevante contenzioso tributario.

In ogni caso, lo “Sportello dei Diritti”, come ha già fatto in passato in numerose controversie collettive che hanno visto il successo di cittadini e contribuenti di fronte al Fisco, sarà prontamente a disposizione con il suo staff e con l’avvocato Maurizio Villani per assistere tutte quelle imprese di autoscuola nel momento in cui riceveranno i possibili avvisi di accertamento in questione. Di seguito, quindi, provvediamo a pubblicare l’articolo del tributarista su “Autoscuole ed Iva. Modalità operative e di contestazione”.

( 07 settembre 2019 )

 

AUTOSCUOLE ED IVA MODALITÀ OPERATIVE E DI CONTESTAZIONE

Le scuole guida, sino ad oggi, hanno sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72, le attività didattiche – formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, uniformandosi così alle interpretazioni fiscali fornite dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005.

Oggi, invece, la Corte di Giustizia UE (CGUE), con la sentenza del 14 marzo 2019 relativa alla causa C – 449/2017, ritiene che l’esenzione IVA non si deve applicare alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario.

Questa situazione sta creando grave turbamento e rischi economici alle scuole guida, che rischiano di dover pagare rilevanti somme per l’IVA non riscossa a partire dall’anno 2014, pur avendo rispettato scrupolosamente le indicazioni e precisazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005 (quindi, 14 anni fa !!!!).

A) POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate sulla specifica questione si è pronunciata con le seguenti risoluzioni.

1) RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 134/E DEL 26 SETTEMBRE 2005

Con la suddetta risoluzione l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito e precisato che qualsiasi attività didattica tipica delle autoscuole, prevista dal legislatore e riconosciuta automaticamente a tali organismi, ossia senza la necessità di richiedere una ulteriore specifica autorizzazione oltre a quella che le autoscuole devono richiedere ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada, rientra nella previsione di esenzione IVA, posto che tali organismi possiedono il requisito del riconoscimento richiesto dal citato art. 10, numero 20, del D.P.R. n. 633/72.

Questo elemento soggettivo giustificava l’esenzione IVA per le prestazioni didattiche di ogni genere, come tassativamente previsto nel citato art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72.

In tale contesto rientravano anche i corsi di aggiornamento per il “recupero punti” e dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.

2) CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 22/E DEL 18 MARZO 2008

Con la suddetta circolare, l’Agenzia delle Entrate aveva oltretutto ulteriormente precisato che anche i soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie operanti nelle aree presenti negli assetti ordinamentali propri dell’istruzione, con la soppressione dell’istituto della presa d’atto, potevano operare a prescindere da qualsiasi forma di vigilanza e di riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (ulteriore conferma della valenza dell’elemento soggettivo).

In sostanza, il legislatore, nel disciplinare organicamente lo svolgimento dell’attività didattica da parte di organismi diversi dagli enti pubblici, in ossequio al principio di libertà d’insegnamento recato dall’art. 33 della Costituzione, ha operato chiaramente la scelta di escludere dal riconoscimento e dalla vigilanza dell’Amministrazione Pubblica competente in materia di istruzione gli organismi privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, disciplinate dalle leggi n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006.

B) SENTENZA DEL 14 MARZO 2019 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Alla lettera j) dell’art. 32, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, sono esenti da imposta IVA anche “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario” (elemento oggettivo).

Secondo la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime IVA si riferisce, in generale, “ad un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.

Orbene, secondo la succitata sentenza dei giudici unionali, “l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.

In base alle suddette considerazioni, secondo la Corte di Giustizia UE “la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’art. 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della Direttiva n. 112 del 2006 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida”.

C) RISOLUZIONE N. 79 DEL 02 SETTEMBRE 2019 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIVISIONE CONTRIBUENTI – DIREZIONE CENTRALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L’Agenzia delle Entrate, alla luce della suddetta sentenza della Corte di Giustizia UE nonché del fatto che le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente in quanto deroghe al principio generale stabilito dall’art. 2 della Direttiva comunitaria n. 112 del 2006, con la recente risoluzione n. 79 del 02 settembre 2019 si è adeguata all’interpretazione restrittiva dei giudici unionali ed ha ritenuto superati i chiarimenti forniti con le precedenti risoluzioni di cui alla lettera A) del presente articolo sulle quali i contribuenti hanno sempre fatto legittimo affidamento.

Di conseguenza, riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA, cioè a partire dal 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

1) la scuola guida deve emettere una nota di variazione in aumento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/72;

2) tale maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell’art. 8, comma 6 – bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;

3) a seguito della modifica del regime IVA (da esente a imponibile) dell’attività esercitata dalla scuola guida, tale mutamento comporta il sopravvenuto diritto della detrazione dell’IVA corrisposta sull’acquisto di beni e servizi relativi all’attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento, ai sensi del citato art. 26, comma 1, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria;

4) il diritto alla detrazione, come chiarito con la circolare n. 1/E del 2018, può essere esercitato mediante la medesima dichiarazione integrativa con cui deve darsi evidenza dell’IVA a debito;

5) di conseguenza, la scuola guida è tenuta a versare l’eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dall’art. 8, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998;

6) infine, tenuto conto che la scuola guida si è uniformata alle indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione Finanziaria, in base a quanto stabilito dall’art. 10, comma 2, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) non devono essere irrogate sanzioni nè devono essere richiesti interessi moratori, con riferimento alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla Risoluzione n. 79 del 02 settembre 2019.

D) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La sentenza della Corte di Giustizia sopra citata è una sentenza di mero accertamento dell’esistenza o meno della violazione.

Essa, in altri termini, non può indicare le misure necessarie per far cessare l’inadempimento o stabilire misure per il risarcimento di eventuali danni, in quanto lo Stato Italiano è solo tenuto a garantire, attraverso la libera scelta dei mezzi da adottare, l’effettiva riparazione dell’illecito, rispettando in ogni caso, quanto disposto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato”.

In ogni caso, secondo me, non bisogna dimenticare che la Corte di Giustizia UE ha interpretato soltanto l’aspetto oggettivo delle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario, mentre non si è pronunciata in merito all’aspetto soggettivo di chi deve eseguire le prestazioni “didattiche di ogni genere”, come previsto nella prima parte dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/1972.

L’aspetto soggettivo della problematica, invece, è stato ben affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008 (commentata alla lettera A) del presente articolo) e di ciò non si è tenuto conto nella più volte citata sentenza della Corte di Giustizia UE, di cui alla lettera B) del presente articolo.

Oltretutto, la suddetta Circolare n. 22/E del 2008 non è stata superata con la Risoluzione n. 79/2019.

Di conseguenza, secondo me, se la scuola guida non intende seguire le istruzioni indicate dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 79 del 02 settembre 2019, di cui alla lettera C) del presente articolo, può impugnare in Commissione Tributaria gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2018 che saranno notificati dall’Agenzia delle Entrate, potendo oltretutto sollevare ulteriori questioni di costituzionalità e di diritto che la brevità del presente articolo mi impediscono di trattare.

Infine, per evitare gravi danni economici e finanziari alle scuole guida nonché un rilevante contenzioso tributario, è auspicabile un intervento immediato del legislatore, con decreto legge del Governo appena insediato, per risolvere la delicata questione fiscale sanando il passato e rendendo, al limite, applicabile l’IVA a partire dall’ 01 gennaio 2020 per dare la possibilità ai contribuenti di potersi organizzare a livello amministrativo e fiscale.

Lecce, 07 settembre 2019

Avv. Maurizio Villani

 

Pubblicato in Economia Emilia

Editoriale:  - Semaforo Verde al Governo Giallo - Rosso. - - Lattiero caseario. Latte intero e scremato estero in crescita, crema e panna in positivo - Pomodoro, produzione al di sotto della media degli anni passati - Festival del Prosciutto di Parma 2019 - “Autenticità e territorio, valori assoluti per il Parmigiano Reggiano, come preservarli e comunicarli” - Parmigiano Reggiano: Il Consorzio ha ricorso contro la KRAFT - Jacopo#8 e Mulino Formaggi in tandem per il successo - Fiera del fungo di Borgotaro IGP: tra tradizione e modernità

Cibus-35-2set19_COP.jpgSOMMARIO Anno 18 - n° 35 2 settembre 2019
1.1 editoriale
Semaforo Verde al Governo Giallo - Rosso.
2.1 lattiero caseario Lattiero caseario. Latte intero e scremato estero in crescita, crema e panna in positivo -
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. tendenza
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Prezzi stabili e sempre ai minimi.
4.1 cereali e dintorni tendenze.
7.1 Pomodoro Pomodoro, produzione al di sotto della media degli anni passati
8.1 eventi DOP Festival del Prosciutto di Parma 2019
8.2 Parmigiano reggiano e autenticita’ “Autenticità e territorio, valori assoluti per il Parmigiano Reggiano, come preservarli e comunicarli”
10.1 Parmigiano reggiano eventi Parmigiano Reggiano: Il Consorzio è Main Partner di Settembre Gastronomico
10.2 Crisi Sa.Re. Salumificio Reggiane, dalle istituzioni appello al tessuto imprenditoriale
11.1 Parmigiano e italian sounding Parmigiano Reggiano: Il Consorzio ha ricorso contro la KRAFT
11.2 eventi IGP Fiera del fungo di Borgotaro IGP: tra tradizione e modernità
13.1 promesse dello sport Jacopo#8 e Mulino Formaggi in tandem per il successo
13.1promozioni “vino” e partners
14.1 promozioni “birra” e partners


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Mercoledì, 28 Agosto 2019 09:16

“La Fiscalità delle Imprese OIC Adopter”

Un aiuto per calcolare il complesso tax rate dal Consiglio e Fondazione  Nazionale dei Commercialisti. 

Roma 27 agosto 2019 - Un’analisi degli effetti fiscali derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali per aiutare i professionisti a calcolare il complesso tax rate dei soggetti OIC adopter alla luce del mutato contesto normativo. Questo il filo conduttore del documento “La fiscalità delle imprese OIC Adopter” pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti per risolvere i principali dubbi sorti tra i professionisti e gli operatori in questa prima fase di applicazione della nuova disciplina.

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Ne è conseguito, l’adeguamento dei principi contabili nazionali redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità. Il coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali è stato effettuato con l’art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017 sono state infine emanate le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC.

Nel documento, dopo una sintesi delle principali novità in ambito civilistico, sono analizzate le casistiche che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che hanno riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, sono trattati i seguenti temi: principio di derivazione rafforzata; eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;fatti intervenuti tra la fine dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio; obbligazioni convertibili e finanziamenti infruttiferi da parte di soci; azioni proprie; strumenti finanziari derivati;regime fiscale delle commesse e degli interessi passivi; errori contabili; effetti ai fini dell’agevolazione dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE); regime transitorio.

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ( www.fondazionenazionalecommercialisti.it oppure è scaricabile in allegato )

Editoriale:  - Povero Mattarella, Di Maio e Zingaretti “danno i numeri”, Salvini ci ripensa... - Andamenti speculari e rovesciati per latte e burro nel corso del 2019 - Cereali e dintorni. Mercati ribassisti, ma attenzione ai risultati del Pro Farmer Crop Tour - Parmigiano Reggiano in festa a Monticelli Terme - 

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SOMMARIO Anno 18 - n° 34 25 agosto 2019


1.1 editoriale
Povero Mattarella, Di Maio e Zingaretti “danno i numeri”, Salvini ci ripensa...
2.1 lattiero caseario Andamenti speculari e rovesciati per latte e burro nel corso del 2019
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. tendenza
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercati ribassisti, ma attenzione ai risultati del Pro Farmer Crop Tour
4.1 cereali e dintorni tendenze.
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Prezzi ai minimi.
7.1 eventi parma Parmigiano Reggiano in festa a Monticelli Terme
8.1 mercato caseario Parmigiano Reggiano, via libera alla regolazione dell’offerta
8.2 politica C'eravamo tanto amati
13.1 eventi parmesan Torna “Caseifici Aperti”: il Re dei Formaggi apre le porte dei Caseifici!
8.1promozioni “vino” e partners
9.1 promozioni “birra” e partners


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Editoriale:  - I botti di Ferragosto. - Le sorprese in dote all’USDA del 12 agosto - Allerta, pezzi di vetro nell'Aglio, olio e peperoncino -E’ allarme per i calabroni killer, un morto in Italia e un ferito grave in Spagna - Buon Ferragosto! -

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SOMMARIO Anno 18 - n° 33 18 agosto 2019
1.1 editoriale
I botti di Ferragosto.
2.1 lattiero caseario Lattiero caseario. 6 agosto 2019
2.1 Bis lattiero caseario Lattiero caseari. tendenza
3.1 cereali e dintorni Le sorprese in dote all’USDA del 12 agosto.
4.1 cereali e dintorni tendenze. Ripresa delle quotazioni nazionali
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. La sorpresa soia come era prevedibile
6.1 sicurezza alimentare Allerta, pezzi di vetro nell'Aglio, olio e peperoncino
6.2 salute e sicurezza E’ allarme per i calabroni killer, un morto in Italia e un ferito grave in Spagna.
7.1 ferragosto Buon Ferragosto!
8.1promozioni “vino” e partners
9.1 promozioni “birra” e partners

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