Di Mario Vacca 01 febbraio 2020 - L’obiettivo del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza è quello di prevenire il momento iniziale da cui scaturisce la crisi individuando diversi strumenti tra i quali i soggetti abilitati all’allerta, l’adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società e gli indici della crisi approvati dal CNDCEC.
L’articolo precedente ha evidenziato i soggetti della procedura di allerta mentre con il contributo odierno e dei prossimi si tratteranno gli adeguati assetti organizzativi.
L’articolo 2086, comma 2 del codice civile introduce l’obbligo per gli imprenditori di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, soprattutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale al fine di attivarsi con sollecitudine per il superamento della crisi di impresa ed il recupero della continuità aziendale attraverso la selezione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti.
In pratica l’imprenditore o l’organo amministrativo dovrà adeguare l’assetto organizzativo amministrativo e contabile dell’impresa rendendolo idoneo al monitoraggio dell’equilibrio economico e finanziario ed alla custodia della continuità aziendale.
La norma comporta un vero e proprio peso nei confronti dell’organo amministrativo in quanto in assenza dell’adozione di un adeguato assetto organizzativo o nell’incapacità dello stesso di far fronte tempestivamente ai segnali di crisi è prevista in capo agli amministratori la causa di responsabilità verso la società per l’inosservanza dell’obbligo.
Le medie e grandi società e/o comunque quelle già dotate di un organo di controllo beneficeranno di indubbi vantaggi nel predisporre un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile capace di monitorare la perdita di continuità aziendale sia per le dimensioni aziendali che per la presenza di organi qualificati. Diversamente impatto notevole ricadrà sulle Pmi, il cui assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nella maggior parte dei casi, presenta i caratteristici limiti del padre/padrone societario, ovvero dell’imprenditore che gestisce ogni aspetto societario accentrando ogni potere in capo a se stesso e con poca propensione alla delega.
In questa fase il ruolo fondamentale lo ricopre il consulente d’impresa nell’affiancare gli imprenditori nel compito di riscrivere il sistema di gestione, in funzione della prevenzione della crisi di impresa.
Ciò che conta più nell’individuazione della struttura organizzativa amministrativa e contabile è la dimensione aziendale in quanto la crescita impone la formalizzazione di procedure e direttive atte a monitorare ogni fase del processo aziendale. Ancora una volta si crea una differenza tra medie e piccole imprese in quanto nelle Pmi la struttura organizzativa potrà avere una minore formalizzazione in considerazione della maggiore semplicità dei processi aziendali.
Nel definire quindi gli assetti organizzativi l’imprenditore dovrà configurare l’assetto in funzione del grado di rilevazione dei segnali di crisi rispetto all’impresa e monitorare continuamente l’eventuale perdita di continuità aziendale.
Prendendo spunto dalle norme del Collegio Sindacale si può definire l’assetto organizzativo, come il complesso di direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza e lo si definisce “adeguato” in presenza delle seguenti caratteristiche:
• è basato sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
• si fonda su chiare definizioni delle deleghe e dei poteri;
• è evidente la capacità di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali.
L’organigramma aziendale evidenzierà la chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità, esso non è uno schema rigido e predefinito ma deve adattarsi alle singole realtà come tutto l’assetto organizzativo.
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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
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Di Mario Vacca 26 gennaio 2020 - Lo stato di difficoltà economico-finanziaria dal quale potrebbe individuarsi l’insolvenza del debitore, che per le imprese si manifesta come l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate viene definito dall’articolo 2 del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza -per l’appunto - come La Crisi D’impresa, o meglio l’inizio di essa.
L’obiettivo del nuovo codice è quello di prevenire il momento iniziale da cui scaturisce la crisi individuando diversi strumenti tra i quali l’abilitazione di taluni soggetti che, in presenza di determinati presupposti, avranno il dovere di allertare l’imprenditore incitandolo a porre le dovute azioni correttive alla risoluzione della crisi.
I soggetti abilitati all’allerta (il Risk manager e diventato obbligatorio), l’adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società e gli indici della crisi approvati dal CNDCEC quale soggetto individuato dall’articolo 13, comma 2, del Codice sono tra le novità più importanti introdotte dal codice.
Gli articoli 16, comma 2, 17 comma 6 e 18, comma 6 individuano tali soggetti come “soggetti qualificati” che possono essere suddivisi in due categorie interni all’impresa o terzi:
la prima categoria include i soggetti che sono chiamati dalla legge a svolgere attività di controllo sugli organi di amministrazione della società o attività di revisione legale dei conti. Tali soggetti devono allertare l’impresa nel momento in cui la stessa non rispetti alcuni indici della crisi fermo restando che l’obbligo di vigilanza riguarda anche l’adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società;
la seconda categoria include i creditori pubblici qualificati esterni all’impresa individuati nell’Agenzia delle entrate, nell’Inps e nell’Agente della riscossione. La mancata attivazione della procedura di allerta da parte di tali enti (creditori) pubblici qualificati comporta specifiche misure sanzionatorie per gli stessi in termini di recupero dei propri crediti in caso di procedure concorsuali.
La mancata segnalazione da parte dell’organo di controllo è sanzionata dall’articolo 14, comma 2, del codice per responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo. Diversamente la segnalazione non può essere ritenuta come giusta causa di revoca dall’incarico.
A seguito della segnalazione di allerta da parte dell’organo di controllo o dei creditori pubblici qualificati, l’imprenditore che non rimedia allo stato di crisi, viene segnalato dagli stessi all’OCRI (Organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso le Camere di Commercio), il quale obbligherà l’imprenditore nel farsi assistere nell’individuazione della soluzione più adeguata al superamento dello stato di crisi.
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Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
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Di Mario Vacca 18 gennaio 2020 - L’art. 13 comma 2 del Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa ha assegnato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili il compito di elaborare gli indicatori della crisi necessari al completamento dei sistemi di allerta, introdotti nell’ordinamento con la legge delega (19 ottobre 2017, n. 155).
A seguito del precedente articolo, questi indicatori della crisi rappresentano uno dei tanti strumenti ed obblighi gravanti sugli organi di controllo.
Dei seguenti indicatori, i primi due sono stati considerati validi per tutte le tipologie di attività mentre gli ulteriori cinque indici sono specifici per ciascun settore, fermo restando che ciascuna impresa potrà implementare dei propri indici previa certificazione degli stessi ed indicazione in nota integrativa:
1. Patrimonio netto negativo
2. DSCR previsionale a 6 mesi
3a. oneri finanziari su ricavi
3b. patrimonio netto su mezzi di terzi
3c. attivo a breve su passivo a breve
3d. cashflow su attivo
3e. debiti previdenziali e tributari su attivo
1 - Patrimonio netto negativo
è rilevabile direttamente dal valore del “patrimonio netto” (totale voce A, sezione “passivo” dello stato patrimoniale, art. 2424 codice civile), cui sottrarre i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” (voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati.
Nel “patrimonio netto” non si tiene conto dell’eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall’art. 2426 c.c., comma 1, n. 11-bis.
2 - Il Debt service coverage ratio (DSCR)
Tale indice è ammesso a condizione che gli organi di controllo ritengano affidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.
Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria:
1° approccio
Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall’impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.
Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell’indice:
al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori).
Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi;
al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.
2° approccio
Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.
Numeratore
Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:
i flussi operativi al servizio del debito che corrispondono al free cash flow from operations (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell’OIC 10). A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);
le disponibilità liquide iniziali; le linee di credito disponibili che possono essere usate nell’orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono ‘anticipabili’.
Denominatore
Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi ed è costituito da:
pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario; debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.
Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.
La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.
Gli indici di settore
3a - Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari sui ricavi)
misurano la “sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare”, ritenuto specificamente significativo dalla norma. Il primo dei due indicatori della crisi è costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include:
al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.;
al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell’art. 2425 c.c.
3b - Indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto su mezzi di terzi)
L’indice di adeguatezza patrimoniale è dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale debiti e corrisponde a quanto indicato dal legislatore all’art. 13, co. 1 Codice della Crisi d’Impresa, è quindi costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include:
al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell’art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;
al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell’art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell’art. 2424 c.c.).
3c - Indice di liquidità (attivo a breve su passivo a breve)
L’indice di liquidità confronta il passivo esigibile a breve con le attività parimenti realizzabili monetariamente a breve, è pertanto costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:
al numeratore, l’attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell’attivo circolante (voce C attivo dell’art. 2424 c.c.) esigibili entro l’esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell’art. 2424 c.c.);
al denominatore, Il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l’esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
3d - Indice di ritorno liquido dell’attivo (cash flow su attivo)
È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include:
al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell’esercizio e dei costi non monetari (ad esempio gli ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad esempio rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);
al denominatore il totale dell’attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.
3e - Indice di indebitamento previdenziale o tributario (debiti previdenziali e tributari su attivo)
L’indice di indebitamento previdenziale e tributario incorpora nel modello gli indicatori della crisi richiamati dall’art. 15 CCI.
È costituito dal rapporto tra il totale dell’indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell’attivo.
Esso include:
al numeratore, l’Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell’art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l’esercizio successivo, l’Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell’art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l’esercizio successivo;
al denominatore, l’attivo netto corrispondente al totale dell’attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.
Naturalmente l’utilizzo isolato di un solo indice fornirà indizi poco attendibili amplificando o meno eventuali indizi di crisi.
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Di Mario Vacca 11 gennaio 2020 - Con la riforma della crisi d’impresa il legislatore ha imposto l’obbligo di nomina del revisore per tutte le società con un fatturato superiore ai 4 milioni di euro (e/o 4 milioni di totale attivo, e/o più di 20 dipendenti), ed ha imposto alle imprese il dovere di organizzare un assetto organizzativo capace di prevenire la crisi d’impresa (art. 2086 c.c.), ed impone nuovi doveri e responsabilità in capo al management con l’introduzione dei sistemi di allerta.
E’ noto ormai che ai sensi della normativa attinente i sistemi di allerta vi sono rilevazioni trimestrali che dovranno essere svolte dalle imprese.
Il CNDCEC (consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili) ha individuato 7 indicatori di allerta che, dal prossimo 15 agosto dovranno essere monitorati dalle imprese con cadenza trimestrale e pertanto al fine di tale verifica ogni imprenditore deve adottare un assetto adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
In mancanza, o in vista di una possibile crisi, il revisore o gli enti istituzionali possono inviare segnalazioni all’OCRI (organismo di composizione della crisi d’impresa) per cui l’imprenditore, per evitare tali segnalazioni, deve fornire al revisore incaricato le informazioni necessarie a valutare la società, ed in assenza del revisore è tenuto a fare una serie di verifiche trimestrali (sistemi di allerta interna).
Si ritiene che i soli 7 indicatori – fondamentali ma completi - non siano adeguati ad un’analisi efficiente per individuare eventuali situazioni di crisi e permettere al management di valutare lo stato di salute aziendale.
Per organizzare un sistema di allerta interna completo ed anticipare efficientemente un’eventuale crisi occorre dotarsi di vari strumenti, capaci di valutare e quantificare il rischio della società.
Occorre che la società non solo si adoperi per adottare uno dei numerosi software per assolvere alla normativa dei sistemi di allerta e quindi al monitoraggio dei 7 indicatori della crisi d’impresa ma adotti ulteriori valutazioni quali:
• Rilevazione dei segnali di crisi, sia qualitativi che quantitativi, tenendo presente anche le ultime segnalazioni in Centrale Rischi.
• Rilevazione e studio della continuità aziandale;
• Calcolo dello score quantitativo, analisi di bilancio e attività di benchmarking settoriale sistema Cebi - Cerved
• Adozione di un sistema di Controllo di Gestione e di un continuo sistema di formazione del management;
L’assenza di una ragionevole presunzione di uno stato di crisi ricavata dagli indicatori non è sufficiente a considerare l’azienda esente dal rischio di continuità aziendale, situazione che dovrà esseer verificata quindi mediante gli altri indicatori scelti in base all’adeguato assetto di cui all’art.2086 del c.c.
L’insieme composito di vari tipi di analisi, partendo da un buon programma di controllo di gestione, permette di aumentare l’affidabilità di tutti i dati ivi compresi dei risultati trimestrali, aumentando la possibilità di prevedere la crisi. E’ importante quindi che l’organo di controllo dell’impresa adotti un assetto organizzativo votato alla pianificazione, al controllo ed al risk management.
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Di Mario Vacca Parma, 15 dicembre 2019 - Per quanto concerne la nomina degli organi di controllo interni dettati dalla nuova disciplina sulla crisi d'impresa ci sono alcuni casi che non sono ben chiari e parrebbero mettere in difficoltà il lettore stesso della norma.
E’ da evidenziare che non ci sono precisazioni riguardo le aziende che nel 2019 avrebbero operato una fusione o una scissione, tale da rendere difficile l’individuazione del superamento dei limiti. Altra fattispecie è da rilevare per le tante “società in liquidazione”, giacché alcuna norma esonera tali società dalla nomina dall’organo di controllo.
Oltre alla mancanza di chiarimenti – ma in questo caso semplicemente riguardo le tempistiche – relative alle società che chiudono l’esercizio in ottobre vi sono dubbi nel caso di trasformazioni progressive nel corso del 2019 (da società di persone che ha superato i limiti nel biennio precedente a Srl); sembrerebbe che mentre, da un lato, la società trasformata potrebbe eccepire che i limiti siano stati superati in esercizi in cui non si sarebbero applicate le regole delle Srl e per cui occorrerebbe attendere un biennio di superamento in veste di Srl, dall’altro, questa presunzione parrebbe andare in senso contrario alla ratio della nuova disposizione, ovvero di assoggettare all’organo di controllo tutte le società che superano determinati limiti e prepararle all’entrata in vigore di tutta la disciplina per agosto 2020.
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Di Mario Vacca Parma 08 dicembre 2019 -
Con il provvedimento dello scorso 03 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’attuazione dell’art. 35, comma 15-quinquies del Dpr 633/1972 che permette di chiudere d’ufficio le Partita Iva inattive da almeno tre anni e per quanto riguarda le imprese la cancellazione del codice fiscale.
Naturalmente la chiusura sarà proceduta da controlli riguardo indizi sull’attività d’impresa e relative presentazioni delle dichiarazioni dopo di che verrà inoltrata una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita iva mediante raccomandata a/r alla quale il contribuente ha 60 giorni per chiarire la propria posizione. Nel caso in cui verrà accertata la completa inattività verrà cancellata sia come partita iva che come codice fiscale se trattasi di soggetto diverso da persona fisica.
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Di Mario Vacca Parma 9 settembre 2019 -I soggetti esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 1 D.Lgs 127/2015. L’adempimento è partito dal primo luglio 2019 per gli esercenti con volumi di affari superiori ai 400.000 euro mentre dovranno adeguarsi tutti gli altri entro il 01 gennaio 2020.
Al fine di agevolare, l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi necessari per ottemperare al nuovo obbligo, misuratori fiscali ma più precisamente le stampanti fiscali, il comma 6-quinques dell’articolo 2, ha previsto la concessione di un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo (per ciascun misuratore) di:
250 euro in caso di acquisto;
50 euro in caso di adattamento.
Tale credito di imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 con decorrenza dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è registrata la relativa fattura per la quale si rende necessario un pagamento in forma tracciabile. Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione è quello istituito con la risoluzione 33/E/2019, ossia “6899” da esporre nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è da indicarsi, invece, sempre l’anno di sostenimento della spesa che ha dato diritto al credito stesso.
All’utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro) e all’articolo 34 L. 388/2000, come aumentato dall’articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 (700.000 euro).
La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
Riferimenti
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Di Mario Vacca Parma 22 settembre 2019 - Dal 14 settembre 2019 sono entrate in vigore alcune novità previste dalla direttiva europea PSD2 e gli istituti di credito dovranno adeguare le loro strutture.
Le banche sono obbligate ad autorizzare a “terze parti” l’accesso ai dati dei propri correntisti che avranno autorizzato siffatta comunicazione.
Le “terze parti” sono importanti tasselli del “sistema bancario” chiamate Pisp, Aisp e Cisp!
I Pisp (Payment Initiation Service Providers) sono società intermediarie tra il pagatore (consumatori o aziende) e la propria banca che hanno lo scopo di versare denaro ad un terzo soggetto. Vera e propria innovazione, con esse sarà possibile effettuare un pagamento su un sito di ecommerce senza inserire i dati della propria carta di credito, perché sarà il venditore ad accedere direttamente al conto (previa una prima autorizzazione del cliente) e prelevare. Per accedere al conto del cliente i Pisp devono comunque usare procedure di autenticazione mettendo a disposizione del cliente tutte le informazioni relative all’ operazione; In questo contesto si potrebbero ridurre le commissioni relative alle transazioni con carte di credito ed eliminare i pericoli della perdita della carta stessa.
Gli Aisp (Account Information Service Provider) sono servizi che "spiano" (dopo che il cliente abbia prestato il consenso) le operazioni effettuate sui conti correnti e con le carte, analizzando ed aggregando dati per fornire un quadro complessivo delle finanze in un'unica schermata arrivando a suggerire investimenti o prodotti di risparmio.
I Cisp (Card Issuer Service Providers) sono soggetti che emettono carte di pagamento. Attivi già da tempo nel Regno Unito, a differenza delle prepagate, queste sono direttamente collegate al conto corrente, anche se è stato aperto in una banca differente. Non essendo i detentori del denaro hanno canali privilegiati per accedere al conto.
La direttiva rafforza le misure a tutela dei correntisti al fine di prevenire frodi e furti di identità. La sicurezza dei clienti, secondo il testo, si basa su tre principi:
- Conoscenza: cioè una password o un codice pin che conosce solo l'utente;
- Possesso: uno strumento che possiede solo l'utente (uno smartphone o un token);
- Inerenza: cioè qualcosa che l'utente è, ad esempio un'impronta digitale o il riconoscimento facciale.
Le procedure di autenticazione delle banche devono prevedere almeno due di questi principi. Questi nuovi standard hanno portato diverse banche italiane a sostituire i sistemi di accesso al conto o di autorizzazione delle disposizioni sostituendo i vecchi token con altri di nuova generazione o creando nuove modalità quali il sistema di generazione di password sullo smartphone.
Sembrerebbe che il problema dei token attuali sia data dalla vulnerabilità del codice generato (l'Otp, one time password) che pura pochi secondi ma non esclude la possibilità che un truffatore informatico possa utilizzarlo per compiere una seconda veloce operazione, drenando soldi dal conto del cliente. Con le nuove regole, invece, il codice "restituito" al cliente è valido solo e soltanto per quella operazione.
Mentre la direttiva si preoccupa della sicurezza desta anche qualche preoccupazione in ordine alla comunicazione dei dati, infatti dal 14 settembre sarà ancora più importante prestare la massima attenzione ai consensi da fornire al proprio Istituto perché se è vero che i nuovi servizi potrebbero essere utili a molti consumatori, è altrettanto vero che si tratta di condividere informazioni preziose, da fare con la massima cautela.
Di Mario Vacca Parma 15 settembre 2019 - L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19 dell'8 agosto 2019 fornisce i dettagli sull’attività di compliance e sui controlli indirizzati a piccole e grandi imprese.
Il documento offre importanti spunti di riflessione; emerge che per ridurre la differenza tra entrate fiscali teoriche ed effettive, sarà fondamentale l’incrocio dei dati disponibili in tempo reale grazie a due delle novità fiscali del 2019: fattura elettronica e corrispettivi telematici.
In pratica la circolare concretizza le linee strategiche del triennio 2019-2021 fissate dall’atto di indirizzo del MEF. Un supporto alle attività di analisi del rischio evasione sarà dato anche dalle informazioni acquisite su conti correnti sia Italiani grazie alle ultime disposizioni, che esteri detenuti da residenti italiani per effetto della procedura di cooperazione internazionale per il contrasto ad evasione ed elusione fiscale; in pratica le attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale si basano sull’analisi dei dati e delle informazioni a disposizione e su approcci diversificati volti ad individuare le caratteristiche dei contribuenti ritenuti più a rischio. I big data e l’intelligenza artificiale diventano gli strumenti principe per contrastare l’evasione fiscale.
Accanto alle attività di controllo, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate restano in prima linea nelle attività finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo con l’invio delle cosiddette lettere di compliance.
L’attività di controllo include anche l’estensione dei limiti per l’accesso al regime forfettario per le partite IVA: “Con l’estensione della platea dei potenziali beneficiari, dovranno essere messi in campo una serie di presidi finalizzati a evitare che possano accedere illegittimamente al regime soggetti che non posseggono i requisiti prescritti dalla legge.”
Per le imprese di minori dimensioni, invece, la selezione si indirizzerà prioritariamente nei confronti di soggetti che sottofatturano le prestazioni attive o portano in detrazione costi non inerenti l’attività esercitata.
Tra i fattori di rischio, l’Agenzia delle Entrate indica i seguenti:
presenza di crediti IVA in apparenza non giustificabili in base ai dati economici, ovvero ai regimi normativi vigenti (ad esempio aliquote differenziate tra acquisto e vendita);
effettuazione di acquisti da soggetti che omettono la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”;
presenza di un elevato importo dei costi c.d. “residuali”;
acquisti effettuati da controparti che dichiarano l’esercizio di attività rientranti in codici ATECO c.d. residuali (ad esempio i codici che terminano con la dicitura n.c.a.);
presenza di bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo.
La circolare fa focus sull’attività di “tutoraggio”, strumento che permette la diversificazione dei controlli in base ai risultati delle analisi del rischio.
L’obiettivo delle attività di verifica sarà quello di intercettare e contrastare i fenomeni di: “pianificazione fiscale nazionale e internazionale aggressivi più complessi, anche tramite l’uso delle banche dati a disposizione dell’Agenzia e il ricorso, da parte delle strutture regionali, all’interazione con le giurisdizioni fiscali estere, attraverso le forme di cooperazione amministrativa assicurate dal Settore internazionale della Divisione contribuenti.”
di Mario Vacca Parma 28 luglio 2019 - In un momento in cui è di grande attualità un colpo alla privacy dei conti correnti dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che avrà il potere di indagare sull’effettiva capacità di spesa e quindi contributiva degli italiani, la Corte di Cassazione con sentenza n. 19192 del 17.07.2019 chiarisce che il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce nel tempo la capacità contributiva, pertanto dalla spesa accertata deve essere detratto il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati
Nello specifico i giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di accertamento sintetico sull’acquisto di un immobile a seguito di mutuo, costituisce idonea prova contraria, di cui all’articolo 38, comma 6, D.P.R. 600/1973, anche la mera produzione di un contratto di mutuo, atto a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto dell’immobile (cfr. Cass., n. 31124/2018).
Non è necessario, dunque, dimostrare anche le motivazioni dell’erogazione e le garanzie che ne supportano la sussistenza mentre si evidenzia che qualora l’Amministrazione finanziaria proceda a determinare sinteticamente il reddito netto in relazione a una spesa derivante da incrementi patrimoniali e il contribuente eccepisca l’esistenza di un mutuo ultrannuale a giustificazione dell’esborso, detto mutuo non è valido ad escludere integralmente la capacità contributiva del contribuente ma la spalma nel tempo.
Ciò premesso quindi bisogna considerare che mentre da un lato occorre detrarre dalla spesa accertata per gli investimenti patrimoniali l’intero capitale richiesto a mutuo dall’altro, occorre aggiungere al reddito accertato, i ratei di mutuo maturato e versati per ogni annualità.
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