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Di Mario Vacca Parma 13 ottobre 2019 - La sentenza n. 23859 del 25.09.2019, emessa dalla Corte di Cassazione ha affermato che non sono riferibili al contribuente sottoposto a verifica le operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali dal medesimo partecipate, in quanto in mancanza di una presunzione legale, è consentito sostenere che siano riferibili alla società verificata le operazioni sui conti correnti intestati all’amministratore o al socio, ma non anche che siano riferibili a questi soggetti le movimentazioni sui conti correnti intestati alla società.
Tale sentenza fa chiarezza in tema di indagini finanziarie sui conti correnti intestati a terzi in quanto parrebbe prevalere l’orientamento secondo cui l’estensione dell’indagine sui conti correnti dei terzi può diventare quasi automatica nel caso in cui questi siano intestati a persone riconducibili al contribuente, vedasi parenti stretti, coniugi o soci.
L’esame dei conti correnti bancari del contribuente consente il rinvenimento di movimentazioni che non trovano comparazione nella contabilità del soggetto e l’indagine è mirata al rinvenimento di elementi idonei a procedere ad una rettifica reddituale a meno che non sia dimostrato tali movimentazioni sono state incorporate per la determinazione della base imponibile o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Posto ciò la Suprema Corte ha evidenziato che: «In tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari, devono ritenersi legittime le indagini finanziarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto sia l’articolo 32 D.P.R. 600/1973, che l’articolo 51 D.P.R. 633/1972, autorizzano l’Ufficio a procedere ad accertamento anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, tesi, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti».
Date le due interpretazioni ben venga accolta la recente sentenza che chiarisce che in caso di operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali, non opera alcun meccanismo presuntivo, per cui non è consentito sostenere che tali movimentazioni siano riferibili al contribuente.
La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
Riferimenti
Mario Vacca Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Di Mario Vacca Parma 6 ottobre 2019 - Le nuove norme del codice della crisi e dell’insolvenza per dirimere le liti dei soci al 50%
L’inizio di un’avventura imprenditoriale matura dalla voglia di fare tra due soggetti che presi – com’è ovvio che sia – dal business principale del quale molto probabilmente sono edotti tralasciano alcuni aspetti sostanziali che potrebbero essere genesi di problematiche nel futuro della società, in particolar modo quanto le quote sono divise equamente al 50% e l’amministratore è soltanto uno dei due. Solitamente in fase di start-up a causa della mancata esperienza dei soci in questioni di diritto societario e comunque della sola focalizzazione sulle idee del business non viene data grande importanza allo statuto, sia quando regola il rapporto tra i soci sia per gli aspetti fiscali che con la redazione di un buon documento si possono conseguire.
Nel trascorrere degli anni tra i due soci si crea un divario, uno tenderà più ad amministrare l’altro più a lavorare ed è facile che il primo prenderà decisioni in autonomia mancando di dare qualsiasi informazione al socio, con il risultato che quasi sempre, idee, strategie ed azioni di uno finiscano per prevalere su quelle dell’altro, diluendo cosi la tutela legale tra i due ma anche la capacità di sopportazione dell’altro socio che a lungo andare subirà la “dittatura” dell’altro.
Naturalmente in questi casi il risultato non potrà essere che uno soltanto: un’insanabile rottura del rapporto tra i soci. Solitamente l’amministratore porta con se’ il rapporto con i professionisti aziendali quali commercialista, consulente del lavoro etc, che alla fine cadranno nell’involontaria difesa del socio prevalente o nel manifesto riconoscimento da parte del professionista nei confronti del socio che gli conferma di anno in anno il mandato.
Nell’ipotesi che cambiare il commercialista in alcuni casi è più un danno che altro che si andrebbe ad arrecare alla società stessa, una soluzione perverrebbe dal nuovo Codice sulla Crisi delle Imprese laddove impone che le società che, nel biennio precedente abbiano superato determinati parametri nominino un sindaco o in alternativa un revisore.
Siffatto obbligo potrebbe offrire un’importante opportunità per pareggiare il potere tra i due soci laddove il sindaco o il revisore (figura che, tra i vari compiti, dovrà controllare la correttezza del lavoro svolto dal commercialista) venga scelto dal socio che si ritenga svantaggiato.
La nomina di un sindaco o un revisore, sono obbligatori laddove la società abbia superato determinati parametri, ma facoltativi se tali parametri non siano raggiunti e pertanto nominabili anche in società di piccole dimensioni.
La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
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Di Mario Vacca Parma 9 settembre 2019 -I soggetti esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 1 D.Lgs 127/2015. L’adempimento è partito dal primo luglio 2019 per gli esercenti con volumi di affari superiori ai 400.000 euro mentre dovranno adeguarsi tutti gli altri entro il 01 gennaio 2020.
Al fine di agevolare, l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi necessari per ottemperare al nuovo obbligo, misuratori fiscali ma più precisamente le stampanti fiscali, il comma 6-quinques dell’articolo 2, ha previsto la concessione di un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo (per ciascun misuratore) di:
250 euro in caso di acquisto;
50 euro in caso di adattamento.
Tale credito di imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 con decorrenza dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è registrata la relativa fattura per la quale si rende necessario un pagamento in forma tracciabile. Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione è quello istituito con la risoluzione 33/E/2019, ossia “6899” da esporre nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è da indicarsi, invece, sempre l’anno di sostenimento della spesa che ha dato diritto al credito stesso.
All’utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro) e all’articolo 34 L. 388/2000, come aumentato dall’articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 (700.000 euro).
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Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
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Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
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