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di Mario Vacca Parma 14 aprile 2020 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge contenente misure urgenti riguardanti, tra le altre, l’accesso al credito e il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese. Tra di essi la garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (rinvio calendarizzato al 1° settembre 2021).
Diritto societario
• Riduzione del capitale: per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.
• Principi di redazione del bilancio: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.
• Finanziamenti alle società: fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio.
Diritto concorsuale
Le misure intervengono in materia di: i) concordato preventivo e accordi di ristrutturazione; ii) istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
In materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica, le misure:
• prorogano ex lege di sei mesi i termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (con ciò determinando un riscadenzamento dei connessi obblighi di pagamento);
• in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, permettono al debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato alla presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;
• permettono al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell’accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata;
• consentono al debitore che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto l’automatic stay (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, di richiedere un ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un’istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.
In materia di dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, le misure:
• sanciscono l’improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, sia per evitare procedure viziate da fattori straordinari ed estranei all’operato delle imprese, senza vantaggio per i creditori data la situazione in cui avverrebbe la liquidazione, sia per deflazionare l’elevato carico di lavoro che graverà sui tribunali;
• estendono il periodo di blocco anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, per consentire loro valutare più lucidamente la possibilità di ricorrere agli strumenti di gestione della crisi alternativi;
• sottraggono al periodo di blocco solo i ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi, in modo da non assecondare condotte dissipative e opportunistiche;
• prevedono la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese (per la dichiarazione di fallimento dell’impresa che ha già cessato l’attività) e dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie. Ciò al fine di evitare di precludere la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o di compromettere la tutela della par condicio creditorum.
Infine, viene prevista la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l’assegno; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.
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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
Riferimenti
Mario Vacca Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Telefono: +39 347 2955391
WEB Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vaccamario/?originalSubdomain=it
di Mario Vacca Parma 11 aprile 2020 - La bozza del nuovo decreto legge all’art. 6 dovrebbe prevedere il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Come scritto sinora - a pena di variazioni dell’ultimo minuto - il nuovo 2086 secondo comma ed il nuovo sesto comma 2476 già in vigore dal 16 Marzo 2019 non sono sospesi e rimangono regolarmente in vigore.
Nella bozza del Decreto vengono sospese l'introduzione dell'OCRI e le procedure di allerta dell'art. 13 (indici del CNDCEC) e art. 24 (debiti verso dipendenti e verso fornitori) che in luogo del 16 agosto 2020 e del 16 febbraio 2021 entreranno in vigore nel settembre 2021.
Appunto per questo tutti gli imprenditori dovranno continuare a dotare l'azienda di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile al fine di intercettare gli indizi di crisi e mantenere la continuità aziendale.
Se ciò non viene fatto gli amministratori rispondono solidalmente con il proprio patrimonio dei debiti della società amministrata (sesto comma art. 2476), rimane quindi indispensabile misurare la continuità aziendale rispettando il 2086 secondo comma.
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Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
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di Mario Vacca Parma 8 aprile 2020 - L’ordine dei dottori commercialisti interviene riguardo alla situazione che si creerà post Covid-19 riguardo alle procedure da sovraindebitamento nelle parole della delegata alla materia Valeria Giancola che interviene evidenziando come “In questa fase di estrema difficoltà economica le piccole e medie imprese che hanno già procedure di sovraindebitamento omologate sono sostanzialmente impossibilitate a rispettarle. Un dato di fatto che ci spinge e a sostenere che quelle stesse procedure vadano sospese”.
Sicuramente le procedure da sovraindebitamento rimarranno un mezzo importante per esdebitare i piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi che si troveranno in condizioni di “estreme” al termine dell’emergenza sanitaria quando si tratterà di ripartire.
Su questo tema il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento: “Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Un documento, spiega Giancola, “che ha un taglio prettamente operativo. E’ quello che ci chiedono in questo periodo difficile tanti colleghi da tutta Italia. A quanti sono impegnati su questa materia e che fanno parte degli Organismi della categoria di Composizione della crisi, presenti a decine sull’intero territorio nazionale, diciamo che possono rivolgersi al Consiglio nazionale per indicazioni e informazioni”.
Lo studio - che si divide in due parti (nella prima spazio alle Indicazioni operative per la gestione degli accordi e dei piani omologati, e nella seconda focus sulle proposte per intervenire in modo incisivo sulla disciplina relativa alle modifiche dei piani nelle procedure di sovraindebitamento) - indica alcune soluzioni interpretative che consentano di adeguare all’attuale contesto le previsioni della legge n. 3/2012 e nello specifico trattasi di indicazioni finalizzate non solo a richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ma altresì ad accordare al debitore la possibilità di modificare gli stessi, anche successivamente all’omologazione, al fine di agevolarne l’esecuzione e di semplificare, quanto più possibile, la prosecuzione dei procedimenti pendenti.
I suggerimenti esposti nel documento sono volti a facilitare, in particolar modo, le imprese che stanno eseguendo piani in esecuzione di accordi di ristrutturazione precedentemente omologati e che sono, e saranno, fortemente colpite dalla sospensione delle rispettive attività.
Il documento analizza gli effetti che la sospensione dei termini processuali- nel contesto emergenziale che stiamo vivendo - producono sulla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti e sulla “sorte” dei piani del o degli accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati ed in relazione ai quali l’esecuzione è attualmente compromessa.
Al riguardo il Consiglio evidenzia che occorre richiamare quanto disposto con i differenti provvedimenti d’urgenza adottati dal Consiglio dei Ministri con cui, a causa della situazione di emergenza epidemiologica, il Governo ha previsto la sospensione di molte attività produttive e, considerare le significative ricadute economiche legate alla sospensione delle attività lavorative e di impresa, che potrebbero pregiudicare il regolare adempimento degli obblighi assunti dal debitore negli accordi già omologati.