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Di Mario Vacca Parma 5 maggio 2019 - La riforma della crisi d'impresa tra le altre cose prevede nuove responsabilità in capo agli amministratori ed ai membri dei CdA prevedendo l'obbligo della creazione di un corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile, oltre al costante monitoraggio dei flussi di cassa, cioè la capacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
È un bell'aggravio di responsabilità ed aumento del lavoro di controllo.
L'evoluzione del compito degli amministratori è partita dall'attribuzione dei doveri nel controllo dell'andamento generale della società, passando per l'obbligo di attivarsi per impedire eventi pregiudizievoli dei quali gli amministratori hanno avuto conoscenza o avrebbero dovuto avere conoscenza; infine ciò non basta più, oggi il componente del Cda (e non solo l'amministratore delegato) è tenuto a monitorare costantemente anche i flussi di cassa generati dalla società, verificando che siano sufficienti a garantire la sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi e a garantire la continuità aziendale per l'esercizio in corso . In tutto ciò assume un ruolo fondamentale il monitoraggio dei flussi finanziari perché è la mancanza di liquidità la causa di gran lunga prevalente delle crisi d'impresa.
L'ampliamento delle responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione risponde all'esigenza di evitare che la crisi di una singola impresa danneggi un intero settore, arrecando problemi non solo a creditori, dipendenti, fisco, pubblica amministrazione, ma anche alla collettività nel suo complesso.
In quest'ottica sempre maggiori responsabilità sono addossate a chi detiene le leve del potere aziendale o è in posizione tale da poter effettuare un controllo efficace, quindi l'incompetenza ed un atteggiamento passivo – come viene definito in gergo l'attività di un amministratore poco presente – possono costare cari poiché in caso di default aziendale i creditori potranno chiedere al giudice l'espropriazione del patrimonio personale degli amministratori.
In questa fattispecie si apre ancora di più la forbice tra grandi imprese e PMI.
Le prime avranno sicuramente possibilità di adottare consigli di amministrazione con persone di comprovata esperienza mentre le imprese più piccole, spesso a conduzione familiare e che costituiscono la spina dorsale del nostro paese avranno più difficoltà tanto per la ricerca di comprovate figure quando per la concessione delle deleghe, che come sappiamo sono molto spesso la genesi dei problemi aziendali ove regna l'autorità del fondatore.
Il monitoraggio dei flussi finanziari dell'azienda, con un idoneo sistema, può essere inserito nel più ampio sistema del controllo di gestione introducendo nuove routine organizzative e gestionali che andranno implementate e successivamente lette da collaboratori o professionisti competenti e di comprovata esperienza.
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Particolare rilevanza nella ristrutturazione di un'azienda in crisi è quella legata alla capacità di finanziamento per le imprese in stato di crisi, sia durante la fase di esecuzione del piano, sia durante fase intercorrente tra la redazione del piano e la sua effettiva esecuzione.
di Mario Vacca Parma 27 aprile 2019 - Ancorché la ristrutturazione di un'impresa in crisi sia talvolta possibile anche senza il ricorso a nuovi finanziamenti a titolo di debito, le opzioni disponibili sono più numerose se la ristrutturazione è accompagnata da nuova finanza. La nuova finanza, infatti, consente di disporre di maggiori risorse sia per la gestione della fase di emergenza, sia per la successiva impostazione del processo di ritorno al valore.
A riguardo la disciplina è dettata negli artt. 182-quater e 182-quinquies, L.F. ed è valida per i finanziamenti ottenuti sia nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.), sia in quello del concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).
Finanziamenti erogati prima della presentazione della domanda
I crediti derivanti da finanziamenti erogati prima ed funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sono prededucibili solo se siano previsti dal piano di cui all'art. 160 L.F. o dall'accordo di ristrutturazione e purché successivamente la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
Finanziamenti erogati in fase di esecuzione delle procedure
I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili.
Finanziamenti soci
La prededucibilità si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Non vi è limitazione nel caso in cui il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.
Finanziamenti espressamente autorizzati dal Tribunale
Nel novero di una domanda di concordato o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti il tribunale - verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione - può autorizzare a contrarre finanziamenti prededucibili a condizione che un professionista designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 , lett. d), L.F., attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
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di Mario Vacca Parma 20 aprile 2019 - Il presupposto soggettivo delle procedure richiamate nei precedenti articoli prevede che possano accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili. Rimarrebbero esclusi le società o gli imprenditori che non rappresentino i requisiti minimi e che, quindi, rimarrebbero in un limbo in quanto non fallibili ma senza una procedura atta a tutelare un accordo con i creditori.
La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla legge 27.01.2012, n. 3, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano in quanto introduce la possibilità dell'esdebitazione. La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai Creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge fallimentare. Prevedendo nel proprio ordinamento una procedura dedicata all'insolvente civile persona fisica, l'Italia si è allineata agli altri Paesi occidentali, come raccomandato dalla Banca Mondiale, ed ha completato le fattispecie astratte delle procedure concorsuali.
Tale procedura si sostanzia nel diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento. Alla persona fisica, (consumatore/privato cittadino ma anche all'imprenditore agricolo) in sostanza, è stata riconosciuta la possibilità concreta di ripartire con una nuova attività commerciale.
La legge consente di accedere alla procedura di risanamento del debiti e rivolgersi all'organismo di composizione della crisi o ad un professionista abilitato e presentare al giudice un piano di rientro del debito. L'accordo approvato dal giudice genera la cd. esdebitazione quindi la riduzione del debito a quanto effettivamente il debitore è in grado di pagare mentre la parte residuale viene cancellata. Nell'eventualità che il piano non venisse approvato è prevista comunque la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
La disciplina prevede tre procedure:
I soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti, enti non commerciali) che hanno contratto debiti durante l'esercizio di impresa possono accedere alternativamente a 2 tipi di procedure: Accordo da sovraindebitamento e Liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.
Il consumatore invece può accedere a 3 procedure diverse che sono:
1) Accordo con i creditori: è previsto dall'articolo 7 della legge sul sovraidebitamento delle famiglie e prevede che il debitore possa proporre al creditore o ai creditori un accordo di una ristrutturazione del debito in base ad un piano; procedura meno favorevole rispetto al piano, dal momento che potrà essere approvata con il raggiungimento della maggioranza del 60% dei creditori.
2) Piano del consumatore: Tale procedura, non ha bisogno dell'accordo tra i creditori, perché è il Giudice a decidere anche se la proposta deve essere comunque superiore rispetto a quanto i creditori potrebbero ottenere attraverso la liquidazione del patrimonio; trattasi quindi della procedura più vantaggiosa per le persone fisiche che hanno contratto dei debiti al di fuori della attività imprenditoriale o professionale. Per accedere al piano consumatore occorre che vi siano le seguenti condizioni:
Sovraindebitamento;
Il debitore deve essere un soggetto escluso dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare, per cui è applicabile solo ai consumatori, imprenditori agricoli, start up innovativa ecc.
Il debitore non deve aver fatto ricorso al piano del consumatore nei 5 anni precedenti e non deve aver subito la risoluzione, cessazione o revoca degli effetti del piano.
Il debitore deve fornire tutta la documentazione per ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.
3) Liquidazione del patrimonio di tutti i beni: "Procedura Salvagente" a cui il cittadino può accedere non avendo i requisiti per poter scegliere quali dei suoi beni cedere. Fatta eccezione dei beni impignorabili verrano liquidati tutti i beni necessari per pagare i debiti ed ottenere l'esdebitazione
Le prime due procedure sono affini al concordato, mentre la terza è più vicina alla procedura fallimentare
Chi usufruisce della Legge 3/2012, può ottenere che i creditori siano soddisfatti da quanto può realmente pagare e che l'ammontare del debito al di sopra delle sue disponibilità venga esdebitato, quindi cancellato con piena riabilitazione.
In tali procedure, e in particolar modo con la Liquidazione del Patrimonio, rientra lo stralcio del debito con il fisco. In alcuni casi il debito con l'Erario è stato stralciato al 10%, ottenendo risorse liquide a favore di altri creditori.
Con la legge del sovraindebitamento a decidere è quindi il giudice, dopo un'attenta analisi dei redditi e valutando anche il merito creditizio. Semplificando, il sovraindebitamento permette quindi alla persona fallita di risanare con modalità sostenibili la propria posizione debitoria, sgravarsi del peso dei debiti e reinserirsi nella società.
Per quest'ultimo articolo della serie dedicata agli strumenti per la risoluzione della crisi mi sono ispirato alla procedura presentata dalla collega Virginia De Rose agli organi competenti e da quest'ultimi accettati a favore del consumatore.
Per ogni eventuale approfondimento:
https://www.gruppor1.eu/public/userfiles/files/R1_Temporary%20Management.pdf
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