Contatto Personale: mvacca@capri.it
di Mario Vacca Parma 12 maggio 2019 - L'articolo 379 del dlgs 14/2019 che ha introdotto la riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza modifica anche l'articolo 2477 del codice civile ed introduce l'obbligo di nominare l'organo di controllo (vedi collegio sindacale) o il revisore nel caso in cui l'impresa superi per due anni consecutivi determinati limiti di fatturato o del numero dei dipendenti che attualmente è previsto in:
2 milioni di euro di attivo stato patrimoniale
2 milioni di euro di ricavi
10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio
Pertanto, una PMI che supera per due anni consecutivi i dieci dipendenti ha l'obbligo di nominare collegio o revisore dei conti.
L'adeguamento è richiesto entro il prossimo 16 dicembre ed al riguardo sono già tantissimi i professionisti o le società di revisione che hanno iniziato a formulare le prime attività commerciale al fine di accaparrarsi una buon numero delle società di capitali che saranno soggette alla nuova norma, che si pensa siano oltre 170.000.
A ben vedere però questa norma pone delle rigidità contrastanti la ratio della norma che non vuole incrementare il numero di adempimenti ma introdurre disposizioni che prevengano le crisi e consentano di proseguire l'attività per superare eventuali fasi di difficoltà.
Il Governo intenderebbe semplificare i nuovi obblighi che hanno destato forti preoccupazioni e che quindi, in base alle anticipazioni fornite in conferenza stampa alla Camera, l'esecutivo vuole intervenire. Il viceministro Massimo Garavaglia ha sottolineato le criticità della misura evidenziando le ripercussioni che ci sarebbero tra le segnalazioni dovute dai revisori e gli affidamenti bancari e quindi sulla tenuta delle tante PMI.
Attendiamo quindi fiduciosi le nuove modifiche che presumibilmente potrebbero essere formulate prima delle ferie estive.
Di Mario Vacca Parma 5 maggio 2019 - La riforma della crisi d'impresa tra le altre cose prevede nuove responsabilità in capo agli amministratori ed ai membri dei CdA prevedendo l'obbligo della creazione di un corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile, oltre al costante monitoraggio dei flussi di cassa, cioè la capacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
È un bell'aggravio di responsabilità ed aumento del lavoro di controllo.
L'evoluzione del compito degli amministratori è partita dall'attribuzione dei doveri nel controllo dell'andamento generale della società, passando per l'obbligo di attivarsi per impedire eventi pregiudizievoli dei quali gli amministratori hanno avuto conoscenza o avrebbero dovuto avere conoscenza; infine ciò non basta più, oggi il componente del Cda (e non solo l'amministratore delegato) è tenuto a monitorare costantemente anche i flussi di cassa generati dalla società, verificando che siano sufficienti a garantire la sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi e a garantire la continuità aziendale per l'esercizio in corso . In tutto ciò assume un ruolo fondamentale il monitoraggio dei flussi finanziari perché è la mancanza di liquidità la causa di gran lunga prevalente delle crisi d'impresa.
L'ampliamento delle responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione risponde all'esigenza di evitare che la crisi di una singola impresa danneggi un intero settore, arrecando problemi non solo a creditori, dipendenti, fisco, pubblica amministrazione, ma anche alla collettività nel suo complesso.
In quest'ottica sempre maggiori responsabilità sono addossate a chi detiene le leve del potere aziendale o è in posizione tale da poter effettuare un controllo efficace, quindi l'incompetenza ed un atteggiamento passivo – come viene definito in gergo l'attività di un amministratore poco presente – possono costare cari poiché in caso di default aziendale i creditori potranno chiedere al giudice l'espropriazione del patrimonio personale degli amministratori.
In questa fattispecie si apre ancora di più la forbice tra grandi imprese e PMI.
Le prime avranno sicuramente possibilità di adottare consigli di amministrazione con persone di comprovata esperienza mentre le imprese più piccole, spesso a conduzione familiare e che costituiscono la spina dorsale del nostro paese avranno più difficoltà tanto per la ricerca di comprovate figure quando per la concessione delle deleghe, che come sappiamo sono molto spesso la genesi dei problemi aziendali ove regna l'autorità del fondatore.
Il monitoraggio dei flussi finanziari dell'azienda, con un idoneo sistema, può essere inserito nel più ampio sistema del controllo di gestione introducendo nuove routine organizzative e gestionali che andranno implementate e successivamente lette da collaboratori o professionisti competenti e di comprovata esperienza.
Per saperne di più scrivi pure un commento all'articolo.....
Particolare rilevanza nella ristrutturazione di un'azienda in crisi è quella legata alla capacità di finanziamento per le imprese in stato di crisi, sia durante la fase di esecuzione del piano, sia durante fase intercorrente tra la redazione del piano e la sua effettiva esecuzione.
di Mario Vacca Parma 27 aprile 2019 - Ancorché la ristrutturazione di un'impresa in crisi sia talvolta possibile anche senza il ricorso a nuovi finanziamenti a titolo di debito, le opzioni disponibili sono più numerose se la ristrutturazione è accompagnata da nuova finanza. La nuova finanza, infatti, consente di disporre di maggiori risorse sia per la gestione della fase di emergenza, sia per la successiva impostazione del processo di ritorno al valore.
A riguardo la disciplina è dettata negli artt. 182-quater e 182-quinquies, L.F. ed è valida per i finanziamenti ottenuti sia nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.), sia in quello del concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).
Finanziamenti erogati prima della presentazione della domanda
I crediti derivanti da finanziamenti erogati prima ed funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sono prededucibili solo se siano previsti dal piano di cui all'art. 160 L.F. o dall'accordo di ristrutturazione e purché successivamente la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
Finanziamenti erogati in fase di esecuzione delle procedure
I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili.
Finanziamenti soci
La prededucibilità si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Non vi è limitazione nel caso in cui il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.
Finanziamenti espressamente autorizzati dal Tribunale
Nel novero di una domanda di concordato o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti il tribunale - verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione - può autorizzare a contrarre finanziamenti prededucibili a condizione che un professionista designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 , lett. d), L.F., attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
Per saperne di più scrivi pure un commento all'articolo.....