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Di Mario Vacca Parma, 2 giugno 2019 La quinta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13161/19, mettendo fine ad un contenzioso durato più di dieci anni, ha affermato che l'Agenzia delle Entrate non può applicare i coefficienti reddituali di settore senza considerare lo stato di crisi in cui si trova la società nel momento del controllo e pertanto il metodo induttivo seguito dall'amministrazione finanziaria erga omnes non è corretto.
Analogamente quindi definiamo illegittimo l'accertamento induttivo posto a carico di una società in crisi se i parametri utilizzati dall'agenzia sono quelli riferibili ad aziende nella loro gestione ordinaria.Nel caso di specie l'agenzia delle entrate confutava la vendita di scorte di magazzino ad un prezzo inferiore per far cassa e far fronte ad impegni urgenti di liquidità stimando maggiori ricavi di quanto dichiarato.
Le nuove norme relativi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che impongono alle aziende nuovi modelli organizzativi con adeguati sistemi di controllo e procedure di allerta sono finalizzate all'emersione anticipata della crisi per salvaguardare la continuità aziendale evitando di attendere il momento nel quale ci sarà l'insolvenza.
di Mario Vacca Parma, 26 maggio 2019 - Il testo di riforma della legge fallimentare ovvero il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio u.s. incide profondamente nel campo del diritto societario e più nello specifico la materia dei controlli.
"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".
"Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi".
Lo scopo della riforma è anticipare l'emersione della crisi e gli articoli che incidono nel campo del diritto societario e quindi nella conduzione aziendale tendono ad imporre una gestione sana e controllata nel tentativo di diminuire le simulazioni di una continuità che non esiste.
L'allerta è quindi la parola d'ordine del nuovo codice, da attuare attraverso un buon assetto organizzativo, l'adozione di appositi indici ed il controllo del revisore (o della società di revisione) per i quali sono stati introdotti nuovi limiti quantitativi per la nomina degli stessi nelle nelle Srl. Al momento attuale, ma è possibile che vi sia un ripensamento da parte del legislatore, da adottare al superamento di 2 mln di fatturato, 2 mln di attivo patrimoniale o media di 10 dipendenti occupati.
Il concetto sottostante di tutto ciò è prevenzione delle condizioni su cui si fonda la crisi e l'insolvenza e quindi il fallimento poiché quest'ultimo non incide soltanto sull'azienda e sull'imprenditore ma nel più ampio contesto dell'indotto in cui opera la stessa.
Particolare attenzione sarà da porre alla lettura combinata delle due disposizioni, verosimilmente segnalatrice di ulteriori responsabilità in capo agli organi amministrativi e di controllo che dovessero trovarsi coinvolti in una procedura di liquidazione giudiziale, giacché se il codice chiede sistemi di allerta ed il risultato degli stessi non venga poi ben interpretato o completamente disatteso le conseguenze per chi assiste l'impresa potranno essere ben più gravi.
E' stato siglato nei giorni scorsi un protocollo guida tra l'Abi e le principali associazioni di impresa tra le quali Coldiretti, Confindustria e Rete Imprese Italia, per definire nuovi parametri per misurare e attestare le imprese inadempienti.
di Mario Vacca Parma, 19 maggio 2019 - L'accordo gira intorno all'arretrato rilevante dell'impresa nei confronti dell'istituto bancario. Sino ad oggi le imprese sono state classificate in default in presenza di arretrati di pagamento "rilevanti" per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni verso il proprio istituto di credito. Le nuove regole dell'Unione Europea definiscono che per "arretrato rilevante" si intende un ammontare superiore a 500 euro rappresentante più dell'1% delle esposizione totale dell'impresa, scendendo ad € 100,00 per persone fisiche e pmi.
Il documento vieta anche le compensazioni tra linee creditizie diverse per evitare la classificazione in default ed evidenzia che le banche potranno iniziare ad applicare le nuove regole da giugno e avranno tempo fino al 1° gennaio del 2021 per adeguarsi.
Inoltre espongono che "per le imprese è fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche, anche per importi di modesta entità".
Naturalmente l'obiettivo è «evitare che la banca sia tenuta a classificare l'impresa in default» per giungere ad avviare azioni a tutela dei propri crediti". Elemento importante delle linee guida è che la "la classificazione dell'impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni verso la banca", mentre l'obbligo di censire tutte le società connesse all'impresa produrrà – in caso di default – effetti anche su queste ultime.