L'Autorità garante della concorrenza ha comunicato, il 24 marzo, nell’ambito della sua attività di controllo su pratiche commerciali sleali relative ad attività di e-commerce inerenti all’emergenza di covid-19, di avere emesso due provvedimenti urgenti in data 22 marzo 2020.
Nel primo provvedimento l’Antitrust ha intimato, in via cautelare, alla piattaforma www.gofundme.com , attraverso la quale è possibile effettuare raccolte di fondi a scopo benefico, di modificare la parte relativa alle commissioni percentuali che ogni utente può aggiungere alla somma donata. Tali commissioni, inserite dalla piattaforma in via automatica, vengono devolute per il finanziamento della piattaforma stessa. In pratica, all’utente che stabilisce di effettuare una donazione per una ben definitiva campagna di raccolta fondi (oggi soprattutto per aiutare gli ospedali in prima linea nella battaglia contro il covid-19), viene in automatico aggiunta una commissione del 10 %, come detto, per il funzionamento della piattaforma. L’utente può modificare tale percentuale solo scegliendo nel menu a tendina la locuzione “altro” per poi azzerare la commissione richiesta.
L’Autorità ha ritenuto che tali modalità di acquisizione delle commissioni, reclamizzate come facoltative, siano tali da esercitare un indebito condizionamento nei confronti dei soggetti donanti, che potrebbero non rendersi conto della possibilità di modificare o annullare la cifra preimpostata dalla piattaforma, o ritenerla necessaria per il suo funzionamento. Ciò appare particolarmente insidioso in un momento come questo, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dove i consumatori impegnati a versare versamenti in beneficienza potrebbero ridurre le loro attenzioni rispetto ai meccanismi di funzionamento del sito. Anche i ripetuti claim che propongono attività di finanziamento gratuite e senza costi hanno pesato sulla valutazione finale dell’Antitrust che nota come, oltre alle suddette commissioni di finanziamento, siano previsti anche costi connessi alle transazioni con carte di credito e debito.Il sito italiano in questione risponde ad una società di diritto irlandese (GoFundMe Ireland Ltd.) proprietaria di una delle più grandi piattaforme mondiali per la raccolta fondi, il c.d. crowfunding.
L’Antitrust ha pertanto disposto che la società irlandese disattivi tale meccanismo automatico di pagamento di commissioni per il funzionamento della piattaforma e presenti, entro 3 giorni, una relazione relativa all’ottemperanza del provvedimento. La mancata ottemperanza comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di € e, in caso di reiterata inottemperanza, una sospensione non superiore a 1 mese dall’attività di impresa.
La seconda misura è stata presa nei confronti del sito carlita shop. In questo caso l’Antitrust ha avviato un procedimento e, contemporaneamente disposto in via cautelare l'eliminazione di ogni riferimento all'efficacia preventiva contro la COVID-19 di detergenti, prodotti cosmetici e integratori pubblicizzati e commercializzati sia sul suddetto sito che sulla relativa pagina Instagram. Sia sulla homepage del sito che attraverso il profilo Instagram sono pubblicizzati e venduti prodotti (quali l’”Olio Essenziale di Manuka Antivirale Purificante Antibatterico Optima Naturalis”, l’”Integratore antivirale Manuka Defense Plus Optima Naturals”) di cui si decantano infondate capacità “antivirali”, antibatteriche e antisettiche nonché di rafforzamento del sistema immunitario e di protezione delle vie respiratorie, grazie a principi attivi che combatterebbero microorganismi in grado di scatenare infiammazioni nelle vie respiratorie e nei polmoni. Si vantano, inoltre, proprietà disinfettanti e capacità di contrastare il contagio da parte di detergenti e creme cosmetiche.
Nessuna delle suddette affermazioni di carattere terapeutico ha alcun riscontro nella letteratura scientifica, mentre, per quanto riguarda le proprietà disinfettanti, nessuno di questi prodotti è stato registrato come dispositivo medico, classificazione obbligatoria per prodotti che posseggano tali proprietà. Considerando, prima facie, tali affermazioni particolarmente gravi ed insidiose - in virtù dell’alterata capacità del consumatore di valutare correttamente tali pubblicità in un momento come l’attuale, dove il continuo aumento dei contagi rende oggettivamente difficile la capacità di discernimento - l’Antitrust ne ha disposto l’eliminazione. Anche in questo caso, la Carlita Shop S.r.l.s. titolare dei siti in questione dovrà presentare entro 3 giorni una relazione relativa all’ottemperanza del provvedimento. La mancata ottemperanza comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di € e, in caso di reiterata inottemperanza, la sospensione non superiore a 1 mese dall’attività di impresa.
(24 marzo 2020)
In relazione al provvedimento sanzionatorio, notificato in data 16/12/19, Coopservice intende fare alcune precisazioni.
L’AGCM ha aperto una istruttoria che coinvolge alcuni operatori del mercato della vigilanza privata, i quali avrebbero realizzato in alcune gare una intesa restrittiva attraverso l’illegittimo utilizzo di RTI sovrabbondanti e subappalti, così addivenendo ad una presunta spartizione del mercato di riferimento.
Gli operatori economici sanzionati sono i principali player della vigilanza privata: Allsystem, IVRI, Italpol Vigilanza, Sicuritalia e appunto Coopservice. La posizione di Coopservice è la meno rilevante in termini di sanzione, significativamente inferiore rispetto alle altre (3,5 milioni € su un totale di 30 milioni €).
Va sottolineato che il provvedimento ha natura amministrativa ed è oggetto di impugnazione innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi TAR e Consiglio di Stato.
Coopservice ritiene infatti di non essere (e non essere stata) parte di alcuna intesa anticoncorrenziale e di avere, al contrario fornito una lettura alternativa, ragionevole e coerente del proprio coinvolgimento rispetto alla presunta intesa anticoncorrenziale. La specificità del mercato della vigilanza privata, legato al possesso di idonee Licenze Prefettizie, spesso impone la partecipazione alle procedure di gara in Costituendo Raggruppamento di Imprese, le cui motivazioni sono di natura strettamente organizzativa e nulla hanno a che vedere con intenti anticoncorrenziali o di spartizione del mercato.
Le estensioni territoriali in termini di Licenza Prefettizia sono, infatti, condizionate dagli investimenti ingentissimi e dalle responsabilità (civili, amministrative e soprattutto penali) connesse alla funzione di incaricato di pubblico servizio. Estendere significa elaborare un progetto organizzativo e tecnico operativo adeguato; significa allestire centrali operative, sedi operative, infrastrutture per il collegamento radio, veicoli, dotazioni adeguate; significa impegnarsi a mantenere il tutto in costante e perfetta efficienza, perché interrompere un servizio di vigilanza in un aeroporto o in ospedale prelude a significative responsabilità penali (articolo 331 codice penale), responsabilità amministrative (revoca licenza), oltre a responsabilità da inadempimento (franchigia e prezzi assicurativi che lievitano).
Ci teniamo inoltre a precisare che Coopservice, in attuazione delle procedure interne, ha approvato una compliance antitrust nominando a tale scopo un proprio Responsabile Antitrust, in staff alla Direzione Generale e dotato di adeguata autonomia ed indipendenza e ha provveduto alla nomina di un Risk Manager Esterno di comprovata esperienza e professionalità.
Coopservice è quindi già in possesso di tutti i requisiti per non subire conseguenze negative dal richiamato provvedimento, con particolare riferimento alla propria partecipazione e qualificazione in procedure di appalto, pubbliche e private.
Antitrust, multe milionarie per Ryanair e Wizz Air. Nel mirino dell'autorità italiana le nuove regole delle due compagnie sul bagaglio a mano. Il bagaglio a mano costituisce un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e il suo trasporto deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo
Multe per Ryanair e Wizzair dall'Antitrust rispettivamente, di 3 milioni e 1 milione di euro, dopo avere accertato che le modifiche apportate alle regole di trasporto del bagaglio a mano grande, il trolley, costituiscono «una pratica commerciale scorretta in quanto ingannano il consumatore sull'effettivo prezzo del biglietto, non includendo più nella tariffa base un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo quale è il bagaglio a mano grande». Come emerso dalle istruttorie svolte, le due imprese consentono ai passeggeri di trasportare una sola borsa piccola, da posizionare sotto il sedile, e non il trolley, - con una significativa riduzione dello spazio a disposizione (rispettivamente -65% e -52%) - ed utilizzano per il nuovo servizio a pagamento proprio lo spazio dedicato negli aeromobili al trasporto del bagaglio a mano grande, le cappelliere. Dall'istruttoria è emerso che corrisponde alle abitudini di consumo della quasi totalità dei passeggeri viaggiare con un bagaglio a mano grande al seguito.
Inoltre, afferma l'antitrust, «il bagaglio a mano costituisce un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e il suo trasporto deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Infatti, anche sulla base della normativa europea in tema di trasporto aereo, i supplementi prevedibili ed inevitabili devono essere ricompresi nel prezzo del servizio base presentato sin dal primo contatto e, quindi, non possono essere separati da questo con la richiesta di somme ulteriori».
Pertanto, con la richiesta di un supplemento variabile tra i 5 ed i 25 euro per il bagaglio a mano grande (a seconda delle diverse modalità di acquisto in fase di prenotazione, al check in ovvero al gate), «le due imprese - afferma l'Antitrust - hanno proceduto ad un aumento del prezzo del biglietto in modo non trasparente, scorporando dalla tariffa un servizio essenziale, prevedibile e inevitabile per la quasi totalità dei passeggeri».
Da ciò l'inganno per i consumatori, in quanto il prezzo da pagare alla fine del processo di prenotazione sarà quasi sempre superiore alla tariffa che viene presentata all'inizio del processo, quando avviene l'aggancio, nonché l'alterazione del processo di comparazione con i prezzi degli altri vettori che invece includono il bagaglio a mano. Le compagnie dovranno comunicare all'Autorità entro 60 giorni le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso.
Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", poco più che un solletico per due aziende come Ryanair e Wizzair che hanno un fatturato di miliardi di euro. Per far valere pienamente i diritti dei consumatori e ottenere una funzione deterrente le sanzioni dell'Antitrust devono essere ben più pesanti e portate anche sotto il profilo della verifica di eventuali reati in capo alle stesse società. Infatti i numerosi provvedimenti adottati dimostrano come le pratiche scorrette siano sempre più numerose e non accennino a cessare. Ad ogni modo, noi dello "Sportello dei Diritti", continueremo a difendere i consumatori e le aziende che subiscono analoghe prassi e che sinora non sono state in grado di trovare adeguata protezione nelle aule giudiziarie.
(21 febbraio 2019)
Ryanair e Wizz: bagaglio a mano a pagamento sospesa la nuova policy. Secondo l'Antitrust la richiesta di un supplemento per un elemento essenziale fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con altre compagnie
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito dell'avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che sarebbe entrata in vigore dal primo novembre 2018.
Lo si legge in una nota dell'Antitrust. In base alla nuova policy «è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta tuttavia, spiega, un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore che dovrebbe essere ricompreso nella tariffa standard».«Di conseguenza, secondo l'Antitrust, la richiesta di un supplemento per un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo, quale il bagaglio a mano, fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore».
In base alla decisione dell'Authority, Ryanair e Wizz Air dovranno quindi sospendere provvisoriamente ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo, rispetto alla tariffa standard, per il trasporto del 'bagaglio a mano grande' (trolley), mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell'aeromobile.
Le compagnie, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", il 60% dei viaggiatori non sarà interessato dai cambiamenti.dovranno comunicare all'Autorità entro 5 giorni le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso.
(31 ottobre 2018)
di Lgc - Parma 14 settembre 2016 - Alla fine Monsanto ha ceduto alle lusinghe di Bayer dopo l'offerta di 66 miliardi di dollari. Una operazione di "super fusione" tra due colossi della chimica, l'ennesima dopo la sequenza scatenata dalla stessa Monsanto, quando "chiese la mano" di Syngenta che rifiutò per poi accettare l'offerta della multinazionale China National Chemical Corporation (ChemChina), la stessa che controlla la Pirelli, per 43 miliardi di dollari.
Un fallimento che, oltretutto, nel 2015 mise in fibrillazione tutto il segmento della chimica "agricola" che nel giro di pochi mesi ha visto realizzarsi anche l'accordo tra le due multinazionali statunitensi DuPont e Dow Chemical. Infine lo scorso lunedì 12 settembre le due aziende canadesi Agrium e Potash Corp di Saskatchewan hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per creare la più grande società di fertilizzanti al mondo.
Bloomberg ha stimato che se l'antitrust dovesse autorizzare la fusione tra Bayer e Monsanto si realizzerebbe una concentrazione d'offerta che potrebbe coprire oltre il 30 per cento del settore dei cosiddetti input agricoli (che comprende semi, fertilizzanti e agrofarmaci) che sarebbe quindi in mano alla tedesca Bayer.
Senz'altro un buon affare per la Monsanto che, nel caso il giudizio dell'antitrust fosse negativo, riceverebbe una commissione tra 1,5 e 2 miliardi di dollari.