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Di Mario Vacca Parma 3 novembre 2019 - Dai tempi del regio decreto nel nostro ordinamento era conosciuto soltanto il concetto di mentre con l’introduzione del Codice della Crisi il legislatore ha composto giuridicamente l’insolvenza e la crisi fissandone i concetti (art. 2, comma 1, lettere a e b):
Stato di crisi: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
Stato d’insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Di conseguenza all’ordinaria gestione dell’impresa, intesa come la situazione di continuità aziendale sostenuta da normali ed oggettivi equilibri aziendali vanno aggiunti i concetti appena esposti.
Il codice della crisi apporta novità che stravolgono il modo di fare impresa, ho avuto modo di scrivere in precedenti articoli che per la prima volta il “diritto fallimentare mette le mani nel codice civile” infatti l’art. 2086 c.c. diventa il fulcro della corretta gestione dell’impresa insieme ad altre due norme contenute nel Codice della crisi, che diventa dunque anch’esso parte integrante dello statuto ordinario dell’impresa. I nuovi istituti come l’allerta e gli assetti organizzativi a presidio e vigilanza dei corretti sistemi di governance sono una valida dimostrazione.
Il legislatore - attraverso tali disposizioni - ha obbligato tutti gli attori economici ad un diverso modo di fare impresa predisponendo un sistema ed una cultura che realizzi l’obiettivo prioritario nel permettere l’emersione anticipata della crisi, per avviare il prima possibile soluzioni di risanamento quando l’impresa è ancora in grado di riprendere la continuità e quindi prima che diventi fatalmente insolvente. Ad ogni modo la crisi viene collocata all’interno del più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi, che dovrà costituire da oggi il perno della gestione e delle strategie dell’impresa, e pertanto ciò che è al centro di tutto il sistema è la continuità aziendale e il suo costante monitoraggio.
Il nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c. recita che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Gli art. 3 (doveri del debitore), 13 (indicatori della crisi) e 24 (tempestiva emersione della crisi) saranno gli angeli custodi della gestione aziendale.
Un professionista che ritengo tra i massimi esperti del nuovo codice descrive che un corretto assetto organizzativo, attuato in una normale gestione dell’impresa, prevede tre presupposti:
1) l’esistenza di un’organizzazione adeguata alla dimensione dell’impresa atta a rilevare tempestivamente i segnali:
a) della perdita della continuità aziendale e
b) della crisi dell’impresa;
2) quindi un sistema di monitoraggio della tutela della continuità aziendale;
3) e in caso di esistenza di fondati rischi di perdita della continuità aziendale o peggio di incipiente crisi, la capacità di reagire e attuare lo strumento più idoneo, previsto dall’ordinamento, per il recupero degli equilibri aziendali.
La chiave di volta del nuovo modo di fare impresa è rintracciabile nell’unione tra Prevenzione, monitoraggio ed intervento.
Dal 16 marzo 2019 tutte le imprese devono implementare un adeguato piano di prevenzione dei rischi da continuità aziendale ed introdurre un protocollo di procedure per monitorare periodicamente tali rischi affinché sia mantenuta correttamente la continuità aziendale e siano monitorati indicatori ed indici, campanelli d’allarme contro l’avanzare dell’insolvenza.
Gentile lettore, caro imprenditore, e tu come pensi di adeguarti alle nuove disposizioni?
La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
Riferimenti
Mario Vacca Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Telefono: +39 347 2955391
WEB Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vaccamario/?originalSubdomain=it
Di Mario Vacca Parma 27 ottobre 2019 - Dal Convegno Nazionale dei dottori Commercialisti a Firenze
Diffuso l’elaborato degli indici studiati dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili all’apertura del convegno nazionale di Firenze sulla crisi d'impresa, al quale sembrerebbe partecipino 1200 iscritti. Durante il convegno si è fatto cenno agli indici e di come comprendere che la crisi si misuri innanzitutto negli indicatori, diversi dagli indici stessi.
Primo indicatore di massima importanza riguarda la perdita della continuità aziendale, così come i Principi di revisione Isa già definiscono bene, e ovviamente il patrimonio netto negativo (cioè inferiore al limite di legge), quindi è stato evidenziato come gli indici siano subordinati alla verifica di altri elementi, già fissati dal legislatore all'art. 13, co. 1 e art. 24 del codice della crisi d'impresa.
Le imprese soggette ai nuovi obblighi sono oltre 235 mila, cioè tutte quelle costituite sotto forma di società o enti collettivi che dal 16 marzo scorso sono obbligate ad istituire un assetto organizzativo, contabile e amministrativo adeguato alle dimensioni dell'impresa, finalizzato al duplice obiettivo: il primo, di rilevare tempestivamente i segnali di pericolo della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale e il secondo, di intervenire in modo coerente e senza indugio per adottare ed attuare uno strumento giuridico previsto dall'ordinamento utile a recuperare la continuità aziendale ed evitare il fallimento (ovvero la liquidazione giudiziale che sostituirà la procedura di fallimento).
Erroneamente in tanti hanno pensato che dagli indici si potesse valutare se l’ impresa è in crisi, ma in effetti gli indici sono solo il terzo livello di valutazione della presunzione di crisi .
E’ la verifica della continuità aziendale che rileva ai fini degli obblighi segnaletici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l'esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi la chiave di volta.
Secondo elemento rappresenta la non sostenibilità dei debiti che è anch'essa sintomo di disfunzione della continuità aziendale. La rilevazione dei sintomi e dei rischi è quindi rimessa a un sistema di risk management, che monitori anche fattori diversi dai numeri che potrebbero pregiudicare la prosecuzione aziendale o l’andamento gestionale come, ad esempio rilevanti perdite per danni ambientali, dissidi familiari , perdite dei crediti, controversie giudiziarie, crisi del mercato. Il documento del Cndcec evidenzia come «queste minacce non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega, in quanto avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell'organo amministrativo». Devono essere così considerasti sempre gli eventi elencati dal principio Isa Italia N. 570 «Continuità aziendale» in quanto possono compromettere l'esistenza in vita dell'impresa e condurre alla crisi. Tali elementi sono indicatori tutt'altro che finanziari e quindi non leggibili dai dati di bilanci.
Si attende adesso che il Mise approvi il documento.
La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
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Di Mario Vacca Parma 20 ottobre 2019 - In Tema di dell’antiriciclaggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emesso delle regole tecniche ed attuative in conformità al D.Lgs. n. 231/2007 modificato e ampliato dal D.Lgs. n.90/2017.
La normativa in vigore demanda agli Organismi di Autoregolamentazione (perciò l’Ordine stesso) di elaborare ed aggiornare delle regole vincolanti per i commercialisti iscritti.
Queste regole tecniche specificano che i commercialisti per i loro clienti e sul loro studio dovranno fare una valutazione complessiva del rischio (artt. 15 e16, D.lgs. 231/2007); procedere ad una adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007) e rispettare una attenta conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007). Infine vi è anche un obbligo specifico di formazione per la tematica di antiriciclaggio per il commercialista.
La cosa più imminente è la obbligatorietà per il singolo iscritto all’Albo di fare la autoregolamentazione del rischio di autoriciclaggio del proprio studio (che poi dovrà essere rinnovata ogni tre anni).
Obbligatorietà nata dalle regole tecniche che sono considerate fonti normative integrative della norma primaria e non norme regolamentari subordinate (vedasi lo studio n.1/2018/B del Notariato). Tali regole dovevano essere recepite entro sei mesi (23/07/2019) ma sono andate in proroga al 1/1/2020 (informativa n.68 CNDCEC 18.07.2019).
In questi prossimi mesi il CNDCEC promuoverà specifiche attività formative in modalità e-learning e linee guida esemplificative. Decorso tale periodo (perciò da Gennaio 2020) le regole saranno considerate vincolanti per tutti gli iscritti.
Ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n.231/2007 il professionista obbligato deve adeguarsi e per fare ciò è consigliabile che si affidi a professionisti terzi.
Estratto della Sezione III Art. 26. n.231/2007
Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (1)
1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:
a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;
b) gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6;
c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
e)i professionisti nei confronti di altri professionisti.
(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II.
La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
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