Di Mario Vacca Parma 19 luglio 2018 - L'art. 1 della legge 742/69 richiama la sospensione feriale dei termini processuali anche per il processo tributario, per cui dal 1° al 31 Agosto sono sospesi tutti i termini di natura processuale; la sospensione ha valenza sia per la notifica dell'atto alla controparte, sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie; al riguardo nell'eventualità un avviso di accertamento venisse notificato il 15 luglio, il termine per il ricorso scadrebbe il 13 ottobre mentre in caso di notifica effettuata durante il mese di agosto il termine sarebbe il 30 ottobre; tra tutti ricordiamo:
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, di 30 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92
- il termine per il ricorso giurisdizionale, di 60 giorni dalla ricezione dell'atto ex art. 21 del DLgs. 546/92;
- il termine dilatorio di 90 giorni entro cui, notificato il ricorso per le cause di valore sino a 50.000 euro;
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, di 30 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92;
Contrariamente non trova sospensione la fase di espropriazione, il ricorso contro gli atti cautelari, le iscrizioni di ipoteca, la notifica del ricorso ed il ricorso contro il ruolo (Cass. 11 novembre 2015 n. 23049).
Il periodo di sospensione si evidenzia anche per i termini a ritroso, o meglio nel caso di scadenze calcolate prima di un evento tra i quali casi ricordiamo il deposito delle memorie.