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Di Mario Vacca Parma, Parma 9 giugno 2019 - Con l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza si moltiplicano gli eventi, i seminari, ed i master di aggiornamento per comprendere pienamente la complessità di alcune norme. Ho avuto modo di seguire molti professionisti esporre la materia e partecipo al master organizzato da una nota scuola di formazione che annovera relatori di primaria importanza, tra avvocati, advisor, giudici ed altri professionisti.
Il tutto si è focalizzato sulla nuova legge, le regole che porta con sé, gli organi di controllo per i quali tantissime realtà sono corse ad organizzare le strutture per presunte ore di lavoro in più che perverrebbero dall'applicazione delle norme ma – a mio avviso – si è persa di vista l'azienda e l'imprenditore. Sinora ho avuto raramente il piacere di ascoltare l'invito nel comprendere le cause della crisi ed i modus operandi dell'imprenditore o dei manager.
Frequentando tanti professionisti esperti del controllo di gestione ho appreso una frase ricorrente tra di essi nel commentare le situazioni aziendali: "...abbiamo sempre fatto cosi..." ; non dimenticando che in psicologia si evidenzia che tra i traumi più rilevanti per l'essere umano vi è il cambiamento, mi sorge spontaneo pormi una domanda circa l'individuazione delle vere cause della crisi e la successiva implementazione di qualsiasi piano in continuità aziendale: chi deve farlo?
L'imprenditore?
Ma è giusto che una persona emotivamente presa, che tutto sommato molto spesso è la causa stessa della crisi, che sicuramente deve attraversare - specie nel caso di PMI familiari - momenti di agitazione anche in famiglia, debba proseguire da solo l'attività, con i tanti dubbi, che almeno inizialmente, gli affioreranno? E se passati i primi momenti di paura, vedendo che l'azienda torna a produrre utili riprende e reiteri quel modus operandi quo ante alla crisi?
Ebbene, in tale prospettiva alcuni advisor hanno sentito la necessità di includere nel gruppo dei professionisti un soggetto che affianchi l'imprenditore in azienda , una figura che man mano è sempre più definita e individuata nei CRO – Chief Restructuring Officer nel processo di ristrutturazione delle PMI;
Solitamente un manager con esperienza tanto nella gestione ordinaria dell'impresa – condivide quindi il linguaggio e i meccanismi di dirigenti e imprenditori – quanto nelle delicate vicende dei processi di ristrutturazione. Nel caso di specie coordina dall'azienda gli sforzi congiunti di imprenditori e consulenti ed è il responsabile dell'implementazione del piano di risanamento; è parte di una squadra, che comprende uno studio legale per stendere il ricorso, una società di management consulting per elaborare i contenuti industriali del piano, un financial advisor per curarne i contenuti finanziari e seguire gli istituti di credito, l'attestatore e non ultimi i professionisti storici dell'impresa.
Potrebbe far parte o meno del consiglio d'amministrazione, così come potrebbe assumere o meno le vesti di un dirigente ma, per evitare confusione, è importante che sia definito e condiviso l'obiettivo del suo lavoro rendendolo chiaro a tutti i soggetti, interni ed esterni all'azienda.
Nel percorso professionale del CRO pertanto vi è già una nota esperienza in materia, solitamente ha già vissuto i vari momenti in cui si compone la genesi, l'evoluzione e la soluzione della crisi; oltre alle competenze finanziarie deve annoverare skill come la capacità di gestione operativa delle aziende, competenze in ambito fallimentare, grandi doti di visione strategica unita a grandi doti di problem solving. Il CRO svolge anche un altro ruolo, meno formalizzato ma non meno importante, che è quello di essere la figura di riferimento e di supporto – anche umano - all'interno dell'azienda facendo ricorso all'intelligenza emotiva avendo presente che un piano annovera numeri, competenze legali, ma alla fine coinvolge gli uomini, nel bene e nel male soggetti alla propria emotività che spesso guida l'azione imprenditoriale.
Per ogni approfondimento: https://www.gruppor1.eu/public/userfiles/files/R1_Temporary%20Management.pdf
Di Mario Vacca Parma, 2 giugno 2019 La quinta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13161/19, mettendo fine ad un contenzioso durato più di dieci anni, ha affermato che l'Agenzia delle Entrate non può applicare i coefficienti reddituali di settore senza considerare lo stato di crisi in cui si trova la società nel momento del controllo e pertanto il metodo induttivo seguito dall'amministrazione finanziaria erga omnes non è corretto.
Analogamente quindi definiamo illegittimo l'accertamento induttivo posto a carico di una società in crisi se i parametri utilizzati dall'agenzia sono quelli riferibili ad aziende nella loro gestione ordinaria.Nel caso di specie l'agenzia delle entrate confutava la vendita di scorte di magazzino ad un prezzo inferiore per far cassa e far fronte ad impegni urgenti di liquidità stimando maggiori ricavi di quanto dichiarato.
Le nuove norme relativi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che impongono alle aziende nuovi modelli organizzativi con adeguati sistemi di controllo e procedure di allerta sono finalizzate all'emersione anticipata della crisi per salvaguardare la continuità aziendale evitando di attendere il momento nel quale ci sarà l'insolvenza.
di Mario Vacca Parma, 26 maggio 2019 - Il testo di riforma della legge fallimentare ovvero il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio u.s. incide profondamente nel campo del diritto societario e più nello specifico la materia dei controlli.
"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".
"Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi".
Lo scopo della riforma è anticipare l'emersione della crisi e gli articoli che incidono nel campo del diritto societario e quindi nella conduzione aziendale tendono ad imporre una gestione sana e controllata nel tentativo di diminuire le simulazioni di una continuità che non esiste.
L'allerta è quindi la parola d'ordine del nuovo codice, da attuare attraverso un buon assetto organizzativo, l'adozione di appositi indici ed il controllo del revisore (o della società di revisione) per i quali sono stati introdotti nuovi limiti quantitativi per la nomina degli stessi nelle nelle Srl. Al momento attuale, ma è possibile che vi sia un ripensamento da parte del legislatore, da adottare al superamento di 2 mln di fatturato, 2 mln di attivo patrimoniale o media di 10 dipendenti occupati.
Il concetto sottostante di tutto ciò è prevenzione delle condizioni su cui si fonda la crisi e l'insolvenza e quindi il fallimento poiché quest'ultimo non incide soltanto sull'azienda e sull'imprenditore ma nel più ampio contesto dell'indotto in cui opera la stessa.
Particolare attenzione sarà da porre alla lettura combinata delle due disposizioni, verosimilmente segnalatrice di ulteriori responsabilità in capo agli organi amministrativi e di controllo che dovessero trovarsi coinvolti in una procedura di liquidazione giudiziale, giacché se il codice chiede sistemi di allerta ed il risultato degli stessi non venga poi ben interpretato o completamente disatteso le conseguenze per chi assiste l'impresa potranno essere ben più gravi.