"La Bussola - Soluzioni d'impresa"

"La Bussola - Soluzioni d'impresa"

Descrizione

La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
 
“Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Le competenze acquisite mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Un iter professionale che mi ha consentito di sviluppare negli anni competenze in vari ambiti, dalla sfera Finanziaria, Amministrativa e Gestionale, alle dinamiche fiscali, passando attraverso esperienze di "start-up", M&A e Turnaround, con un occhio vigile e sempre attento alla prevenzione del rischio d’impresa.
Un percorso arricchito da anni di esperienza nella gestione di Risorse Umane e Finanziarie, nella Contrattualistica, nella gestione dei rapporti diretti con Clienti e Fornitori, nella gestione delle dinamiche di Gruppo con soci e loro consulenti. 
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari delle attività.
Il mio agire è sempre stato caratterizzato da entusiasmo e passione in tutto quello che ho fatto e continuo a fare sia in ambito professionale che extra-professionale, sempre alla ricerca dell'innovazione e della differenziazione come caratteristica vincente.
La passione per la cultura mi ha portato ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed a  scrivere articoli di economia pubblicati nella rubrica “La Bussola d’Impresa” edita dalla Gazzetta dell’Emilia ed a collaborare saltuariamente con altre testate.
La stessa passione mi porta a pianificare ed organizzare eventi non profit volti al raggiungimento di obiettivi filantropici legati  alla carità ed alla fratellanza anche attraverso  club ed associazioni locali. 
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo con etica, lealtà ed armonia.”
 
Contatto Personale: mvacca@capri.it
 

Contatto Personale: mvacca@capri.it

 
Riferimenti
Mario Vacca
mail: mvacca@capri.it
Telefono: ‭+39 347 2955391‬

di Mario Vacca Parma 16 luglio 2018 - La procedura prevista dalla legge n. 3/2012 ovvero "composizione della crisi da sovraindebitamento" attribuisce al debitore non fallibile (persone fisiche, aziende agricole, piccoli imprenditori) la facoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito che ha tra i requisiti la dignitosa sussistenza della famiglia del debitore.

Il sovraindebitamento viene definito come la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le disponibilità economiche proprie.
Attraverso la procedura è possibile sospendere le azioni esecutive, stralciare i debiti chirografari, dilazionare il pagamento dell'iva.

In una recente pronuncia il Tribunale di Monza ha permesso ad una imprenditrice di ridurre il debito con l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

L'omologa dell'accordo del 25 maggio 2018 prevede la riduzione del 73% del debito maturato, circostanza permessa dalla legge al contribuente che è meritevole di poter pagare secondo le proprie possibilità.

L'accordo è stato garantito dal papà della debitrice e da un'associazione anti usura.

Domenica, 01 Luglio 2018 08:47

La residenza fiscale all'estero

di Mario Vacca Parma 1 luglio 2018 - L'individuazione della residenza fiscale della persona fisica è disciplinata dal nostro ordinamento giuridico con specifiche disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, Tuir.

Al riguardo occorre presentare la dichiarazione dei redditi in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta ci si trova nei seguenti casi:
• La persona è iscritta nell'anagrafe della popolazione residente;
• Pur residente all'estero ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come sede principale degli affari e degli interessi di cui all'art. 43, comma 1, c.c.;
• Mantiene la residenza nel territorio dello Stato, identificata come dimora abituale dell'individuo , di cui all'art. 43, comma 2, c.c.

Qualora la persona fisica si trasferisca in un paradiso fiscale, l'onere di dimostrare di essere realmente stabili all'estero viene posto in capo al contribuente grazie ad una presunzione legale relativa che il legislatore ha introdotto con l'art. 1 comma 83, lettera a) l. 244/2008 del Testo Unico sulle Imposte.

In ordine all'art. 2, comma 2-bis Tuir, si considerano residenti in Italia, a meno di prova contraria, i cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata.

Il cittadino che vuole emigrare e stabilire la propria residenza fiscale all'estero deve cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente del suo comune ed iscriversi all'Aire (anagrafe italiani residente all'estero). Bisogna considerare però, che quest'ultima, non basta a dimostrare l'effettivo trasferimento in altro Paese giacché Vi sono altri elementi sostanziali che l'Agenzia delle Entrate considera grazie alla circolare 304/1997 del Min.Fin., ed una tra tutte è la dimora dei propri affetti (residenza e domicilio di moglie e figli).

Precise istruzione in tema di residenza fiscale sono riportate anche nel Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali del C.do generale della Guardia di Finanza. Il documento chiarisce che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'Aire non costituiscono elementi determinanti per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, giacché questi ultimo possono essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con quanto iscritto nei registri.

Sul tema si sono espressi gli ermellini con la sentenza n. 13114 del 21 marzo 2018 e n. 16634 depositato il 25 giugno, con la quale è stato confermato che la mera iscrizione all'Aire non è condizione sufficiente ad escludere la residenza fiscale del soggetto sul territorio italiano. Si considerano in ogni caso residenti in Italia le persone iscritte alle anagrafi della popolazione residente, in applicazione del criterio formale di cui all'art.2 del TUIR, e il trasferimento all'estero non rileva finchè non risulti la cancellazione dall'Anagrafe di un Comune italiano.

di Mario Vacca Parma 30 aprile 2018 - L'ente esattore può agire nei confronti dei soci di società di persone cancellate dal registro delle imprese per ottenere il pagamento dei debiti fiscali della società solo se emette una nuova cartella di pagamento specificamente intestata a loro.

A deciderlo i giudici con una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (n.672/03/17 passata in giudicato), riconosciuta dal concessionario alla riscossione che non è ricorso in appello e pertanto sono annullabili le richieste notificate ai soci ma intestate alla società estinte.

Ben più importante il cambio di rotta della Suprema corte circa la riscossione delle imposte di società di capitali estinte.

E' con la sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018 che gli ermellini affermano il "nuovo" principio secondo il quale gli ex soci di una srl sono responsabili della cartella di pagamento emessa prima della cancellazione dal registro delle imprese anche se non hanno percepito nulla in fase di liquidazione.

Nel ricorso, l'agenzia delle entrate ha posto l'evidenza la decisione delle Sezioni unite civili (n. 6070 del 2013) che precisa l'articolo 2495 del codice civile secondo il quale "nell'intento di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo dal suo diritto. Questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati" al quale si aggiunge che "il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a risponderne i soci della società cancellata dal registro delle imprese non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma si identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica". Quindi "il successore che risponde solo dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sui requisito dell'interesse ad agire ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo".

In pratica, il cambio di rotta riguarda particolarmente il fatto che non è rilevante che i soci abbiano beneficiato di redditi provenienti dalla liquidazione.

A parere del sottoscritto l'attuale interpretazione, anche se a tutela del creditore ed anzi a tutela unicamente del fisco, urta la libera impresa nella scelta della limitata responsabilità delle società di capitali e crea una tutela a due vie distinguendo il credito del fisco dagli altri creditori.

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