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di Mario Vacca Parma 30 giugno 2019 - La procedura di allerta è una delle novità più importanti introdotte con il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza di impresa che è volta ad individuare un'emersione anticipata della crisi allo scopo di evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la genesi di problemi a tutta la filiera.
Tali misure di allerta sono state introdotte affinché le imprese adottino in maniera del tutto autonoma le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi mediante una riorganizzazione dell'attività aziendale.
L'articolo 14 del codice della crisi impone agli organi di controllo societari l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
Alla base di questo "sistema di allerta" è stato previsto un obbligo di segnalazione sia da parte degli organi di controllo interno societario sia da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell'Agenzia delle Entrate, nell'Istituto della previdenza sociale e nell'agente della riscossione delle imposte.
Per quanto concerne gli assetti organizzativi si tratta di predisporre una sorta di manuale, approvato dall'organo amministrativo, che descriva modalità e controlli da predisporre ai fini identificare tempestivamente l'eventuale esistenza di squilibri gestionali che porterebbero l'azienda in crisi. L'esperienza e le specifiche situazioni che affronterà l'impresa nel corso della gestione permetteranno di aggiornare continuamente siffatto documento; Si può affermare in pratica che trattasi di regole di buon governo dell'impresa e di modelli procedimentalizzati (coerenti, idonei e controllabili) per salvaguardare la continuità aziendale.
L'organo di controllo interno è obbligato a instaurare un dialogo efficiente con l'organo amministrativo al fine di individuare tutte le soluzioni possibili per evitare la crisi d'impresa o per apportare adeguate modifiche gestionali laddove si individuassero fondati indizi della genesi della crisi; nell'ipotesi che l'organo amministrativo non risponda adeguatamente gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.
La segnalazione tempestiva, da parte dell'organo di controllo all'organismo di composizione della crisi, comporta l'esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalla prescrizioni ricevute.
Ulteriori obblighi nascono anche in capo ai creditori pubblici qualificati quali l'Agenzia delle Entrate, la quale è sanzionata dall'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti del quale essa è titolare, qualora non attivi tempestivamente la segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.
Riguardo all'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto opportuno monitorare il solo debito Iva, facendo riferimento ai debiti iva scaduti e non versati pari ad almeno il 30% dei volumi di affari del periodo a cui si riferisce l'ultima liquidazione. Per l'Inps si è fatto riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, in ogni caso superiore ad euro 50.000; Ai fini dell'Agente della Riscossione si è tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, pertanto l'inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
Con le limitazioni degli istituti bancari nella concessione di credito alle imprese a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, molte imprese hanno ritenuto opportuno ricorrere al finanziamento tributario, ovvero alla sospensione o alla rateizzazione – sovente dell'iva – delle imposte tributarie al fine di procurare la liquidità necessaria per la sopravvivenza dell'impresa. Con il codice appena promulgato e gli obblighi sorti in capo ai creditori pubblici qualificati, le imprese troveranno ulteriori difficoltà nel reperimento della liquidità necessaria al buon governo dell'impresa.
Al riguardo di rende sempre più necessario un "navigatore digitale" della conduzione aziendale, un buon comandante e tanta formazione.
di Mario Vacca, Parma 23 giugno 2019 - Il Nuovo istituto delle procedure di allerta può costituire l'occasione per introdurre una vera cultura imprenditoriale volta a valorizzare il ruolo dell'imprenditore e dei suoi manager.
Il codice della crisi d'impresa oltre a disciplinare e migliorare istituti già esistenti tenta di prevenire le condizioni su cui si fonda la crisi e l'insolvenza individuando nelle procedure di allerta e nella composizione degli OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa) la soluzione ideale, situazione che nella realtà modifica articoli del codice civile.
Il legislatore da individuato dei parametri per capire quando l'impresa è in crisi ed obbliga l'impresa ad assumere idonei modelli organizzativi con adeguati sistemi di controllo. Le procedure di allerta sono finalizzate all'emersione anticipata della crisi e salvaguardare la continuità aziendale. Si chiede all'imprenditore di non aspettare il momento nel quale ci sarà l'insolvenza nel tentativo di diminuire le simulazioni di una continuità che non esiste, chiarendo una volta per tutte che la crescita di fatturato non finanziato è l'anticamera dell'inferno.
Il legislatore ha demandato al consiglio nazionale dei dottori commercialisti l'individuazione degli indici generali che ogni impresa dovrà adottare ma ha previsto già delle valvole di sicurezza per evitare indicatori troppo rigidi, consentendo alle imprese di elaborare indici personalizzati attestati da un professionista, inserendo le giustificazioni in nota integrativa. Ha anche individuato alcune categorie di imprese che necessitano di indici particolari (startup innovative, società in liquidazione, società costituite da meno di due anni, Pmi innovative). Tutti individuati entro dicembre 2019 ed inseriti nella nota integrativa del bilancio al 31/12/2019.
In pratica i sistemi introducono aspetti organizzativi ed operativi. I primi risponderebbero alla domanda di cosa deve fare l'imprenditore per organizzare adeguatamente l'impresa e quindi tentare di fare un auto analisi per comprendere come organizzare al meglio attività di gestione, mentre l'aspetto di tipo operativo sarebbe dotarsi di un sistema di rilevazione del rischio crisi con l'utilizzo di indicatori che andranno ad analizzare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario al fine di evidenziare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e quindi delle prospettive di continuità aziendale. Gli indicatori dovranno sicuramente tener presente anche aspetti qualitativi come l'onorabilità dei vertici, il settore in cui opera l'azienda, presenza o meno di incentivi pubblici, etc ed andranno letti in senso negativo, ovvero evidenziando l'impossibilità di una continuità.
La norma detta le disposizioni di modalità organizzative e di composizione dell'organismo (OCRI) volto a gestire le procedure di allerta e le modalità di individuazione dei parametri tesi ad individuare l'insorgere della situazione di crisi. Ai sensi dell'Art. 19 del codice il debitore può formulare Istanza all'OCRI – segnalazione che può pervenire anche dagli organi di controllo societari (sindaci o revisori) o da creditori pubblici qualificati - affinché l'Organismo fissi un termine non superiore a tre mesi – prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative – per la ricerca di una soluzione concordata della crisi d'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore e con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi e di rispettare gli obblighi di riservatezza sulla situazione del debitore e sulle iniziative assunte .
Il legislatore ha posto l'accento sulla riservatezza in quanto da più parti ci si è resi conto che una delle cause per cui l'emersione della crisi non è tempestiva e si evidenzia quando ormai è troppo tardi è la paura dell'imprenditore nel pubblicizzare la condizione dell'azienda a clienti e competitors con le conseguenza che tali esternazioni potrebbero comportare a livello di credibilità.
Gli strumenti di allerta e le procedure di composizione della crisi devono diventare l'occasione per lo sviluppo di una cultura volta ad una maggiore responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti nella vita aziendale, dall'imprenditore alle banche passando per i creditori onde valorizzare la natura negoziale di questi processi, introducendo efficienza e rapidità indotta da capacità decisionale fatta di competenza e professionalità.
A questo fine si ritiene che divenga centrale il ruolo di professionisti esperti nel controllo di gestione e nella risoluzione di crisi d'impresa che affianchino l'imprenditore nelle scelte strategiche e nella conduzione operativa dell'azienda.
Misura di Allerta – Un sistema dal quale non si scappa, che porta il debitore a scoprire le carte da subito.
di Mario Vacca, Parma 18 giugno 2019 - Con l'approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera al decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), si introduce una modifica all'art. 31 "Marchi storici".
Le imprese del Made in Italy, titolari di marchi registrati da almeno 50 anni, dovranno notificare tempestivamente al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, a pena dell'applicazione di una sanzione fino a 50 mila euro.
L'obbligo informativo "salva-posto di lavoro" non vale solo per le imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, introdotto dal decreto Crescita, ma anche per marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni. L'obbligo scatta in caso di cessazione dell'attività svolta o delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale e vale per i marchi utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
Altri due emendamenti approvati dalle Commissioni prevedono contrariamente alcuni benefici per i produttori italiani che vendono all'estero tra i quali un credito d'imposta, pari al 50%, delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti, inclusi quelli agroalimentari, vittime del famigerato "Italian Sounding"