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di Mario Vacca Parma 21 luglio 2019 -
Il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05 luglio ha rinnovato l’articolo 1, comma 66, legge 232/2016 disciplinando le agevolazioni fiscali spettanti alle persone fisiche e ai soggetti Ires che effettuano conferimenti in denaro a favore di start-up innovative e piccole medie imprese innovative effettuati nel corso del 2019.
Destinatari delle agevolazioni sono sia i soggetti passivi Irpef sia quelli Ires (quindi sia soggetti privati che giuridici) che effettuano investimenti agevolati in una o più start-up innovative o Pmi innovative durante il corso del 2019, anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative.
Le agevolazioni spettano per i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle Pmi innovative . Per conferimento in denaro si considera anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa o Pmi innovativa,
Ai soggetti Irpef spetta una detrazione dall’imposta lorda di ammontare pari al 40% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di 1 milione di euro, in ciascun periodo d’imposta. Nell’eventualità la detrazione superasse l’imposta lorda, l’eccedenza potrebbe essere utilizzata per l’Imposta dovuta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti Ires che acquisiscono l’intero capitale sociale della start-up innovativa, mantenendolo per almeno tre anni, possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 50% . Anche in questo l’eccedenza potrà essere utilizzata negli anni successivi non oltre il terzo.
Per poter beneficiare degli incentivi gli investitori devono procurarsi e conservare:
una certificazione della start-up o Pmi innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione.;
copia del piano di investimento della start-up o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività, sui relativi servizi/prodotti e sull’andamento della gestione.
Il diritto ai benefici decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica anche non congiuntamente una delle seguenti ipotesi:
la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o delle Pmi innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative e le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
il recesso o l’esclusione degli investitori;
la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012, da parte della start-up innovativa;
la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, del Dl 3/2015, da parte della Pmi innovativa.
di Mario Vacca Parma 14 luglio 2019 - Il nuovo codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, pur modificando o introducendo determinati articoli non cambia la lettura dell'articolo 1 della legge fallimentare secondo il quale l'imprenditore agricolo non è fallibile.
Siffatta lettura è genesi di una desueta tradizione culturale che vedeva l'imprenditore agricolo alle prese con ridotti capitali necessari all'esercizio dell'attività e ritenuto, dal legislatore del '42, economicamente non pericoloso per i terzi creditori.
Cambiati i tempi, con l'evoluzione dei mercati l'attuale imprenditore agricolo è sempre più spesso vicino a quello commerciale e l'obbligo di adeguarsi alle nuove tecnologie comporta investimenti rilevanti di capitali un tempo impensabili. A tal riguardo è sempre più evidente all'interno di una stessa impresa esercente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 una commistione tra tale attività e quella commerciale ed una continua prevalenza dell'una sull'altra.
Proprio tale commistione è oggetto della sentenza n. 5342 depositata il 22/02/19 con la quale la Corte di Cassazione evidenzia che ai fini dell'infallibilità dell'imprenditore agricolo non sia sufficiente la mera iscrizione di un'impresa nel Registro delle Imprese in qualità di soggetto esercente attività agricola al momento del deposito della domanda di fallimento ma è necessario procedere ad una verifica dell'effettiva attività esercitata.
Tale verifica deve dovrà essere svolta in modo compiuto non soltanto limitata alla verifica del rispetto dei requisiti formali, ma un accertamento dell'effettiva attività svolta ed il rispetto degli eventuali parametri richiesti dal Legislatore nell'eventualità l'impresa non si limiti a svolgere attività agricole ex se ma siano esercitate anche attività connesse per le quali è richiesto sempre il rispetto del parametro della prevalenza.
La recente sentenza afferma anche che "una volta accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico".
A questo punto quindi si può affermare che l'iscrizione dell'imprenditore come agricolo non di per sé non rappresenta uno schermo sufficiente contro la fallibilità nel caso in cui sia rinvenibile lo svolgimento effettivo e reale di un'attività commerciale.
di Mario Vacca Parma 7 luglio 2019 - Dal momento in cui il ministro Tria ha proposto il generale Antonio Maggiore come direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state implementate diverse innovazioni che hanno cambiato la burocrazia amministrativa delle imprese. La fattura elettronica il 01 luglio è arrivata al suo primo step, nella stessa data è entrato in vigore l'obbligo dello scontrino elettronico per alcuni esercenti, e per tutti da gennaio 2020, e sempre nel 2020 molto probabilmente vedranno la luce gli scontrini-lotterie.
Analizziamo oggi la situazione attuale:
Dal 01/07/2019 è terminato il periodo transitorio per gli obblighi relativi all'emissione della fattura elettronica. Sempre dal 1 luglio 2019 scatta anche l'obbligo di memorizzare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato ricavi superiori ad euro 400.000 (obbligo che sarà esteso a tutti dal 1 gennaio 2020).
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica potrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.
La fattura dovrà contenere la "data di effettuazione dell'operazione" nel momento impositivo corretto: potrà poi essere trasmessa entro 12 giorni in via telematica
(servizio sdi), esempio:
- Operazione effettuata il 28 giugno, possibilità di emettere la fattura attraverso il servizio telematico (sdi) entro il 10 luglio: data fattura e data di effettuazione dell'operazione 28 giugno, invio telematico entro il 10 luglio, validità ed effetto fiscale dell'operazione mese di giugno;
- Qualora si emetta una fattura riepilogativa di più operazioni (ad esempio fattura differita relativa a più ddt) la data di effettuazione da inserire nella fattura elettronica potrà essere quella dell'ultima operazione.
Si consiglia di fare attenzione ad emettere le fatture entro la fine del mese di competenza (data effettuazione dell'operazione), benché la normativa consenta ancora il termine di 15 giorni per l'emissione della fattura stessa.
CORRISPETTIVI TELEMATICI (ex scontrino e ricevuta fiscale)
Dal 1 luglio, per i soggetti con ricavi fino ad euro 400.000 che possono emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura, scatta l'obbligo della memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi. Per questo sarà necessario utilizzare in luogo del vecchio registratore di cassa i nuovi registratori telematici: gli stessi registratori dovranno provvedere giornalmente all'invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate.
Non ci sarà più il vecchio scontrino fiscale (o ricevuta) ma il nuovo "documento commerciale" utile esclusivamente come ricevuta di acquisto e relative garanzie. Affinché tale documento commerciale possa essere riconosciuto fiscalmente (ad esempio per beneficiare di detrazioni o deduzioni d'imposta) sarà necessario richiedere all'esercente l'emissione di idoneo "documento commerciale valido ai fini fiscali" fornendo il proprio codice fiscale e partita via.
Permane l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.