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Di Mario Vacca Parma 11 agosto 2019 - L’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi ha favorito un ventaglio di interpretazioni, commenti e giudizi provenienti dal mondo accademico e dai diretti interessati di ogni categoria; Appena qualche giorno or sono 22 Law Firm, ovvero studi legali nazionali ed internazionali che assistono le aziende in crisi hanno espresso su un unico documento dissenso al nuovo codice evidenziando ben 8 punti critici.
Anche in ordine ai tanto proclamati adeguati assetti organizzativi che ogni azienda dovrà implementare al fine di intercettare situazioni di crisi e prevenire la perdita di continuità aziendale ognuno riporta la sua personale interpretazione.
Un ottimo contributo lo fornisce Assonime, determinando un approccio flessibile per non appesantire l’impresa in termini sia organizzativi che economici situazione che finirebbe per far fallire la le legge sul nascere.
La forte differenziazione tra le imprese in termini dimensionali, di base societaria, di risorse e di organizzazione, pone chiaramente il tema di un’adeguatezza da realizzare sartorialmente evitando di ingessare l’azienda con un “programma” troppo pesante che la renderebbe poco efficiente. In questo i vincoli non sono solo di tipo economico - legati al livello di investimento di setup e di mantenimento degli adeguati assetti - ma anche di tipo organizzativo in funzione della quantità e qualità delle risorse umane utilizzate, e di governance, con la presenza o meno di un management indipendente e professionale.
“…Come è da tempo noto in dottrina, la crisi è un processo evolutivo a stadi nel quale crescenti livelli di difficoltà dell’impresa possono portare alla perdita della continuità aziendale e/o all’insolvenza. Mentre l’istituzione degli adeguati assetti organizzativi costituisce un obbligo per tutte le imprese collettive, lo scopo di questi dipende dalla condizione di salute dell’impresa. In una impresa sana, gli adeguati assetti organizzativi sono funzionali alla corretta gestione e vanno inquadrati in un’ottica di moderno risk management, accompagnato da una corretta architettura organizzativa e da una serie di strumenti gestionali tutti caratterizzati da adeguatezza. Quando invece l’impresa entra in una fase di difficoltà, agli adeguati assetti è richiesta non solo una funzione di monitoraggio tempestivo, ma anche di costituire un valido strumento di gestione della medesima. Assosime lega al termine “adeguati” una duplice accezione: sia alla natura e alla dimensione dell’impresa, sia alla capacità di intercettare tempestivamente ed efficacemente gli indicatori della crisi e di perdita della continuità aziendale. L’adeguatezza rispetto agli obiettivi della norma è chiaramente declinata nei diversi strumenti e nelle caratteristiche degli assetti (organizzazione, controlli, sistemi di gestione e di rilevazione contabile, strumenti di monitoraggio della performance quantitativo e qualitativo) che consentono di prevenire la crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale. Anche il riferimento temporale entra in gioco dinamicamente fotografando il momento in cui gli assetti vengono implementati ed usati; viene da se che un determinato controllo che in un’impresa sana potrebbe essere condotto con frequenza trimestrale in un’azienda in crisi dovrebbe essere condotto con periodicità più frequenti…”
L’unico neo rinvenibile nel documento di Assonime potrebbe rilevarsi il concetto di anteporre temporalmente l'interruzione della continuità alla crisi e all'insolvenza, quando evidentemente in più parti del corpo normativo viene espressamente chiarito che essa è un evento estremo da evitare il più possibile anche per la tutela della base occupazionale.
Di Mario Vacca 4 agosto 2019 - Il piano nazionale Impresa 4.0 prevede una serie di agevolazioni che generano l’individuazione di una figura così detta “Innovation Manager”, manager e società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto dell’omonima agevolazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSe) ha voluto disciplinare questa figura e con il decreto del 29 luglio 2019 ha comunicato le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli innovation manager. Le iscrizioni – ammesse soltanto tramite procedura informatica - saranno aperte dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019.
L’iscrizione all’elenco comporta la verifica dei requisiti stabiliti in capo ai consulenti dall’articolo 5, comma 2 e comma 3 del decreto attuativo del 07 maggio 2019 ed è condizione necessaria affinché siano agevolabili in capo alle imprese committenti i costi per consulenze specialistiche manageriali in materia di:
• tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
• processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, ivi intendendo l’applicazione di nuovi metodi di significativa innovazione organizzativa dell’impresa nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro;
• processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, ivi intendendo l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
L’incentivo alle imprese consiste in un contributo a fondo perduto sottoforma di voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, introdotto dall’articolo 1, commi 228, 230, 231, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) con l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi e delle reti d’impresa.
Per L’iscrizione all’elenco occorre rispettare i seguenti requisiti:
1. Persone fisiche accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso:
• Unioncamere
• Associazioni di rappresentanza dei manager ed organizzazioni partecipate pariteticamente da esse e da associazioni di rappresentanza datoriali
• Le Regioni, ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità a analoghe
2. Persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
• Dottorato di ricerca nelle seguenti aree:
- Scienze matematiche ed Informatiche;
- Scienze Fisiche;
- Scienze Chimiche;
- Scienze Biologiche;
- Ingegneria Industriale e dell’informazione;
- Scienze Economiche e statistiche;
• Master universitario di II livello nelle aree suddette + svolgimento documentabile per almeno 1 anno di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile
• Laurea magistrale nelle aree suddette + svolgimento documentabile per almeno 3 anni di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile
• Svolgimento documentabile per almeno 7 anni di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile;
3. Società operanti nel settore delle attività di consulenza:
• con sede legale o un’unità locale attiva in Italia, iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente;
• società di capitali;
• non sottoposte a procedura concorsuale, non in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
• non soggette a condanne penali con sentenza definitiva;
• che abbiano eseguito progetti di consulenza o formazione nelle materie oggetto di consulenza agevolabile e costituite da almeno 24 mesi
4. Società accreditate presso gli elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager od organizzazioni partecipate pariteticamente da esse e da associazioni di rappresentanza datoriali oppure presso le Regioni o Province autonome, ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità a analoghe.
In sede di presentazione della domanda la società dovrà indicare l’elenco nominativo (non più di 10) di manager in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche
5. i centri di trasferimento tecnologico in abito Industria 4.0
6. gli incubatori certificati di start-up innovative.
Nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico all’indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione verrà pubblicato l’elenco completo.
Intanto si attende la pubblicazione del secondo provvedimento previsto dal decreto attuativo del 07 maggio 2019, che dovrebbe disciplinare termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione al contributo ed anche i criteri di valutazione delle domande e di assegnazione prioritaria delle risorse disponibili.
di Mario Vacca Parma 28 luglio 2019 - In un momento in cui è di grande attualità un colpo alla privacy dei conti correnti dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che avrà il potere di indagare sull’effettiva capacità di spesa e quindi contributiva degli italiani, la Corte di Cassazione con sentenza n. 19192 del 17.07.2019 chiarisce che il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce nel tempo la capacità contributiva, pertanto dalla spesa accertata deve essere detratto il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati
Nello specifico i giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di accertamento sintetico sull’acquisto di un immobile a seguito di mutuo, costituisce idonea prova contraria, di cui all’articolo 38, comma 6, D.P.R. 600/1973, anche la mera produzione di un contratto di mutuo, atto a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto dell’immobile (cfr. Cass., n. 31124/2018).
Non è necessario, dunque, dimostrare anche le motivazioni dell’erogazione e le garanzie che ne supportano la sussistenza mentre si evidenzia che qualora l’Amministrazione finanziaria proceda a determinare sinteticamente il reddito netto in relazione a una spesa derivante da incrementi patrimoniali e il contribuente eccepisca l’esistenza di un mutuo ultrannuale a giustificazione dell’esborso, detto mutuo non è valido ad escludere integralmente la capacità contributiva del contribuente ma la spalma nel tempo.
Ciò premesso quindi bisogna considerare che mentre da un lato occorre detrarre dalla spesa accertata per gli investimenti patrimoniali l’intero capitale richiesto a mutuo dall’altro, occorre aggiungere al reddito accertato, i ratei di mutuo maturato e versati per ogni annualità.