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Di Mario Vacca Parma 4 novembre 2019 - Al convegno nazionale di Firenze sulla crisi d’impresa organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili è stato diffuso l’elaborato degli indici di allerta che al momento è allo studio del Mise per la convalida definitiva.
Gli indici dovranno far emergere la sostenibilità dei debiti almeno nei sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale, all’interno di un insieme più ampio di indicatori sugli squilibri reddituali, patrimoniali e finanziari, in pratica far « ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa». Indicatori importanti dello stato di crisi come definiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14/2019 sono ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, l’assenza di prospettive di continuità aziendale e le insufficienti prospettive della cassa.
Nell’insieme degli indici, i cui risultati vanno interpretati nella loro totalità e parametrati nelle loro soglie secondo il settore di appartenenza dell’azienda, si parte dall’entità del patrimonio netto (che ovviamente dovrà essere positivo) per passare al Dscr, ovvero i flussi finanziari a servizio del debito, il cui risultato dovrà essere superiore ad “1” in situazione di normalità, per terminare con indici di settore: indice di sostenibilità degli oneri finanziari (il rapporto tra oneri finanziari e fatturato), l’indice di adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto e debiti totali), l’indice di ritorno liquido nell’attivo (rapporto tra cash flow e totale attivo), l’indice di liquidità (il rapporto tra il totale delle attività e il totale delle passività a breve termine) e l’indice di indebitamento previdenziale e tributario (rapporto tra debiti previdenziali e tributari e totale dell’attivo).
Il decreto ha previsto che le imprese potranno implementare indici “personalizzati” «idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi», fattispecie che dovrà essere motivata nella nota integrativa del bilancio di esercizio, unitamente all’attestazione di un revisore indipendente circa la validità degli indicatori adottati.
In forza delle deroghe previste dal decreto legislativo 14/2019 sono stati programmati indici per i casi particolari nei quali rientrano le start up costituite da meno di due anni ove rileva il solo patrimonio netto negativo e per le start up innovative per le quali il Consiglio nazionale evidenza che «rileva principalmente la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci, obbligazionisti , banche ed altri intermediari finanziari»; è la capacità di attirare risorse per finanziare il progetto innovativo la differenza alla base del tutto per il quale l’indice adeguato è rappresentato dal Dscr, in assenza di ricavi o i risultati negativi che non saranno considerati fattori decisivi per individuare uno stato di crisi.
La verifica degli indici, da parte degli organi di controllo deve essere a cadenza trimestrale quindi, un buon programma di monitoraggio degli indici, un corretto assetto organizzativo – cosi come descritto nel mio articolo del 03 novembre - unitamente ad una sapiente interpretazione dei risultati ed un’efficiente guida delle azioni da intraprendere ad opera di un esperto manager costituiscono il buon kit anticrisi.
Gentile lettore, caro imprenditore, e tu come pensi di adeguarti alle nuove disposizioni?
La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
Riferimenti
Mario Vacca Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Telefono: +39 347 2955391
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Di Mario Vacca Parma 3 novembre 2019 - Dai tempi del regio decreto nel nostro ordinamento era conosciuto soltanto il concetto di mentre con l’introduzione del Codice della Crisi il legislatore ha composto giuridicamente l’insolvenza e la crisi fissandone i concetti (art. 2, comma 1, lettere a e b):
Stato di crisi: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
Stato d’insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Di conseguenza all’ordinaria gestione dell’impresa, intesa come la situazione di continuità aziendale sostenuta da normali ed oggettivi equilibri aziendali vanno aggiunti i concetti appena esposti.
Il codice della crisi apporta novità che stravolgono il modo di fare impresa, ho avuto modo di scrivere in precedenti articoli che per la prima volta il “diritto fallimentare mette le mani nel codice civile” infatti l’art. 2086 c.c. diventa il fulcro della corretta gestione dell’impresa insieme ad altre due norme contenute nel Codice della crisi, che diventa dunque anch’esso parte integrante dello statuto ordinario dell’impresa. I nuovi istituti come l’allerta e gli assetti organizzativi a presidio e vigilanza dei corretti sistemi di governance sono una valida dimostrazione.
Il legislatore - attraverso tali disposizioni - ha obbligato tutti gli attori economici ad un diverso modo di fare impresa predisponendo un sistema ed una cultura che realizzi l’obiettivo prioritario nel permettere l’emersione anticipata della crisi, per avviare il prima possibile soluzioni di risanamento quando l’impresa è ancora in grado di riprendere la continuità e quindi prima che diventi fatalmente insolvente. Ad ogni modo la crisi viene collocata all’interno del più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi, che dovrà costituire da oggi il perno della gestione e delle strategie dell’impresa, e pertanto ciò che è al centro di tutto il sistema è la continuità aziendale e il suo costante monitoraggio.
Il nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c. recita che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Gli art. 3 (doveri del debitore), 13 (indicatori della crisi) e 24 (tempestiva emersione della crisi) saranno gli angeli custodi della gestione aziendale.
Un professionista che ritengo tra i massimi esperti del nuovo codice descrive che un corretto assetto organizzativo, attuato in una normale gestione dell’impresa, prevede tre presupposti:
1) l’esistenza di un’organizzazione adeguata alla dimensione dell’impresa atta a rilevare tempestivamente i segnali:
a) della perdita della continuità aziendale e
b) della crisi dell’impresa;
2) quindi un sistema di monitoraggio della tutela della continuità aziendale;
3) e in caso di esistenza di fondati rischi di perdita della continuità aziendale o peggio di incipiente crisi, la capacità di reagire e attuare lo strumento più idoneo, previsto dall’ordinamento, per il recupero degli equilibri aziendali.
La chiave di volta del nuovo modo di fare impresa è rintracciabile nell’unione tra Prevenzione, monitoraggio ed intervento.
Dal 16 marzo 2019 tutte le imprese devono implementare un adeguato piano di prevenzione dei rischi da continuità aziendale ed introdurre un protocollo di procedure per monitorare periodicamente tali rischi affinché sia mantenuta correttamente la continuità aziendale e siano monitorati indicatori ed indici, campanelli d’allarme contro l’avanzare dell’insolvenza.
Gentile lettore, caro imprenditore, e tu come pensi di adeguarti alle nuove disposizioni?
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Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
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Di Mario Vacca Parma 27 ottobre 2019 - Dal Convegno Nazionale dei dottori Commercialisti a Firenze
Diffuso l’elaborato degli indici studiati dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili all’apertura del convegno nazionale di Firenze sulla crisi d'impresa, al quale sembrerebbe partecipino 1200 iscritti. Durante il convegno si è fatto cenno agli indici e di come comprendere che la crisi si misuri innanzitutto negli indicatori, diversi dagli indici stessi.
Primo indicatore di massima importanza riguarda la perdita della continuità aziendale, così come i Principi di revisione Isa già definiscono bene, e ovviamente il patrimonio netto negativo (cioè inferiore al limite di legge), quindi è stato evidenziato come gli indici siano subordinati alla verifica di altri elementi, già fissati dal legislatore all'art. 13, co. 1 e art. 24 del codice della crisi d'impresa.
Le imprese soggette ai nuovi obblighi sono oltre 235 mila, cioè tutte quelle costituite sotto forma di società o enti collettivi che dal 16 marzo scorso sono obbligate ad istituire un assetto organizzativo, contabile e amministrativo adeguato alle dimensioni dell'impresa, finalizzato al duplice obiettivo: il primo, di rilevare tempestivamente i segnali di pericolo della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale e il secondo, di intervenire in modo coerente e senza indugio per adottare ed attuare uno strumento giuridico previsto dall'ordinamento utile a recuperare la continuità aziendale ed evitare il fallimento (ovvero la liquidazione giudiziale che sostituirà la procedura di fallimento).
Erroneamente in tanti hanno pensato che dagli indici si potesse valutare se l’ impresa è in crisi, ma in effetti gli indici sono solo il terzo livello di valutazione della presunzione di crisi .
E’ la verifica della continuità aziendale che rileva ai fini degli obblighi segnaletici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l'esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi la chiave di volta.
Secondo elemento rappresenta la non sostenibilità dei debiti che è anch'essa sintomo di disfunzione della continuità aziendale. La rilevazione dei sintomi e dei rischi è quindi rimessa a un sistema di risk management, che monitori anche fattori diversi dai numeri che potrebbero pregiudicare la prosecuzione aziendale o l’andamento gestionale come, ad esempio rilevanti perdite per danni ambientali, dissidi familiari , perdite dei crediti, controversie giudiziarie, crisi del mercato. Il documento del Cndcec evidenzia come «queste minacce non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega, in quanto avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell'organo amministrativo». Devono essere così considerasti sempre gli eventi elencati dal principio Isa Italia N. 570 «Continuità aziendale» in quanto possono compromettere l'esistenza in vita dell'impresa e condurre alla crisi. Tali elementi sono indicatori tutt'altro che finanziari e quindi non leggibili dai dati di bilanci.
Si attende adesso che il Mise approvi il documento.
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Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
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