In primo luogo, non supera il sistema dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, anzi rimanda al DPCM 02 marzo 2021 per le varie misure di contenimento a seconda del colore della Regione, aggiungendo una serie di restrizioni nei giorni delle festività pasquali.
In secondo luogo, sia pure sotto il versante delle funzioni amministrative, l'art. 1, comma 3, attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano/Bozen, la facoltà, circoscritta al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a) e b) (ad esempio circolazione di varianti), di adottare misure più restrittive senza specificare in quali materie (diversamente dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020 che indicava quelle di competenza regionale), ponendo le premesse per una ulteriore confusione, grazie all'iperattivismo normativo dei Presidenti delle Giunte regionali, con conseguente estromissione dei Consigli, come peraltro giá avviene.
E questa sarebbe la discontinuità? O è il pragmatismo ridotto a becero interesse di poltrona?
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Autori Vari (*):
Cav. Dott. Matteo Pio Impagnatiello (Unidolomiti)
Prof. Daniele Trabucco (Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/INDEF)