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Parrebbe identificarsi pian piano il piano di Pace Fiscale 2019 distaccandosi dalle previsioni iniziali che indicavano nel condono tombale dei debiti fino a 100mila euro la soluzione ottimale per fare cassa aiutando i cittadini in difficoltà.
di Mario Vacca Parma 3 settembre 2018 - La nuova proposta consegnata al Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, prevede un intervento più strutturato sulle cartelle esattoriali, fiscale per tutti i livelli del contenzioso tributario: rottamazione ter ma con sconti anche su imposte oltre che su interessi e sanzioni.
Dunque, più che altro sarà una rottamazione ter. che andrà ad utilizzare gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario già esistenti e rafforzando il ravvedimento operoso. Si otterrà quindi una misura di riduzione di imposte dovute e relative sanzioni e interessi a carico di privati e imprese che hanno pendenze con l'Agenzia delle Entrate Riscossione (AeR, ex Equitalia).
Il piano che garantirà riduzioni del debito basati su capacità economica del debitore ed importo della lite e probabilità di chiusura del contenzioso, prevedrà tre stadi - che indicano i livelli di operatività - che coinvolgeranno cartelle esattoriali, accertamenti fiscali in corso o liti potenziali, le liti tributarie nei tre gradi di giudizio:
1. Pre-accertamento: si regolarizzerà versando tramite ravvedimento operoso il 15% sulla parte incrementale delle imposte dirette dovute e saldando l'IVA;
2. Accertamento: nei processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza e negli avvisi di accertamento ci si metterà in regola utilizzando l'accertamento con adesione, pagando quindi il debito ma senza cancellando sanzioni e interessi di mora;
3. Contenzioso tributario: non si pagheranno sanzioni e interessi di mora e si concorderà uno sconto forfettario sulle somme dovute in base al parere del giudice.
L'attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso impone all'imprenditore di allargare la propria area strategica d'affari oltre i confini nazionali.
Di Mario Vacca Parma 1 settembre 2018 - I colossi dell'E-commerce che si occupano delle "vendite a distanza" il più delle volte sono grandi società estere con sede in Unione Europea fuori da essa o nei cosiddetti "paradisi fiscali".
Nel caso in cui tali vendite superino precise soglie di fatturato fissate da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, questi soggetti sono obbligati a tassare i beni venduti nel paese di destinazione.
Si dovrà quindi scegliere alternativamente se identificarsi ai fini IVA oppure nominare un rappresentante fiscale (la nomina è obbligatoria nel caso in cui le vendite vengano effettuate prevalentemente nei confronti di acquirenti privati).
Potrà essere nominata come rappresentante fiscale una persona fisica oppure una persona giuridica che abbia residenza o sede in Italia.
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA' E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
Misurarsi con la normativa e la burocrazia di un altro paese, oltre che con un nuovo mercato, comporta notevoli difficoltà che possono scoraggiare anche la più forte delle motivazioni. Generalmente l'imprenditore che desidera oltrepassare i confini nazionali ha di fronte a sé diverse opzioni, ognuna delle quali risponde ad esigenze strategiche specifiche, e ognuna delle quali comporta problematiche diverse. Prendendo, ad esempio, in esame il caso di un imprenditore intenzionato, non solo ad entrare in un mercato straniero con i propri prodotti, ma a stabilire una propria presenza fisica oltreconfine, si può concentrare l'analisi sulle seguenti tre possibilità:
1. Istituzione di un ufficio di rappresentanza;
2. Costituzione di una società di diritto locale.
3. Costituzione di una stabile organizzazione;
1. L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L'ufficio di rappresentanza rappresenta la soluzione più veloce, semplice e meno costosa per stabilire una minima presenza oltreconfine. Non presenta criticità o problematiche particolari, né dal punto di vita normativo né dal punto di vista operativo; esso infatti non gode di autonomia giuridica, neanche dal punto di vista fiscale non è soggetto al pagamento di imposte nel Paese in cui viene stabilito. Naturalmente l'ufficio di rappresentanza, non può esercitare alcuna attività di tipo gestionale, industriale o commerciale; esso deve limitare la propria operatività all'ambito promozionale, informativo e, per l'appunto, di rappresentanza; esso potrà, ad esempio, mostrare i prodotti ai potenziali clienti, ma non potrà concludere contratti. Può solo svolgere attività di natura preparatoria rispetto all'attività svolta dalla casa madre.
2. LA SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE La costituzione di una società di diritto locale rappresenta sicuramente la soluzione più radicale per l'imprenditore che desideri estendere i propri affari oltreconfine. La società di diritto locale, controllata dalla casa madre estera, ha ovviamente piena soggettività giuridica e tributaria nel Paese in cui viene costituita; essa cioè rappresenta un soggetto giuridico totalmente distinto dalla casa madre, ed in quanto tale pienamente soggetta alla normativa locale. Ciò significa che prima di poter trasferire la ricchezza prodotta, sottoforma di dividendi alla controllante estera, dovrà assolvere pienamente a tutte le obbligazioni tributarie del Paese in cui è stabilità, compresa l'eventuale imposizione sui dividendi in uscita. Il dividendo trasferito all'estero, poi, sconterà la tassazione secondo la normativa tributaria del Paese di destinazione, il quale potrà concedere un credito per le imposte pagate all'estero su tale dividendo. Nella quantificazione degli aspetti fiscali relativi alla distribuzione di dividendi dalla società straniera alla madre italiana, si dovranno considerare, oltre alle norme interne dei due Paesi interessati, anche l'eventuale presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritte dai due Paesi e l'eventuale applicabilità della c.d. Direttiva Madre-Figlia, la quale trova applicazione per i rapporti tra paesi UE allo scopo di eliminare la doppia imposizione sui dividendi transazionali.
3. LA STABILE ORGANIZZAZIONE (BRANCH) La stabile organizzazione viene descritta dalla normativa tributaria italiana, derivata a sua volta dalla normativa convenzionale OCSE, come una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello stato. La stabile organizzazione, quindi, può essere costituita, ad esempio, da una sede direzionale, una succursale, o anche da uno stabilimento produttivo, situato in un Paese diverso dal Paese di residenza dell'impresa. Da un punto di vista giuridico la stabile organizzazione non costituisce un soggetto autonomo dalla "casa madre"; a tal proposito si dice che la stabile organizzazione non ha personalità giuridica. Da un punto di vista tributario, invece, la stabile organizzazione costituisce un vero e proprio soggetto passivo di imposta, del tutto autonomo dalla "casa madre", tenuto al pagamento delle imposte nel paese in cui è presente. Ciò significa che un'impresa non residente che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato italiano per mezzo di una sede fissa di affari sarà tenuta al pagamento delle imposte per i redditi prodotti in Italia. Come precedentemente detto, la norma italiana ha ereditato il concetto di stabile organizzazione dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (Modello OCSE), mantenendo, però, alcune importanti differenze; per questo motivo è sempre di fondamentale importanza, prima di costituire una stabile organizzazione, verificare eventuali differenze tra la normativa interna ed estera e l'eventuale presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dai due Stati; in quest'ultimo caso, è bene ricordare, la norma convenzionale prevale sulle norme interne
La stabile organizzazione consta, principalmente, di due elementi: la stabilità dell'insediamento e la rappresentanza stabile.
Deve, infatti, essere nominato un soggetto preposto all'esercizio della sede (ovvero la stabile organizzazione) che ha anche autonoma rappresentanza ed autonomia gestionale.
La società estera con sede secondaria in Italia è, obbligata ad iscriversi presso l'Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio italiana competente per il territorio, e la sede secondaria è soggetta alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro e sulla necessità di eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività.
Quindi, in definitiva è possibile affermare che:
1) una società di diritto estero può lavorare in Italia a condizione che ivi istituisca una stabile organizzazione e si assoggetti alle normative tributarie e fiscali italiane.
2) ogni altra ipotesi di attività di una società estera in Italia, se basata su stabilità e continuità lavorativa non è lecita.
di Mario Vacca Parma 25 agosto 2018 - Con la sentenza n. 35461, la Corte di Cassazione traccia il confine tra le condotte di appropriazione indebita e di evasione fiscale.
Nel caso di specie si tratta dell'analisi dei presupposto per il sequestro preventivo nei confronti di un amministratore di srl indagato per il reato di impiego di beni, denaro o altre utilità, di cui ex art. 648 ter.
Se l'utilizzo del falso documento per operazione inesistente è avvenuto al fine di abbattere gli utili della società, pagare meno tasse e reimpiegare la somma uscita dal patrimonio sociale per finanziare, mediante il prestito dei vari soci, la società stessa, non sussiste alcuna condotta "appropriativa", posto che il modello operativo posto in essere vede immancabilmente il ritorno finale dei capitali nel patrimonio della società.
Il perseguimento di un interesse della società, sotto il duplice profilo del conseguimento di risparmio di imposta ( evasione) e di ottenimento di liquidità sotto forma di finanziamento soci, con l'assenso degli stessi aderenti al patto sociale è circostanza che, da un lato, esclude la condotta tipica del delitto di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p., esigendo questo una manifestazione di volontà univoca del soggetto attivo di tenere come propria la cosa; dall'altro, rende configurabile l'illecito tributario previsto dall'art. 2 del DLgs. 74/2000, che – come la stessa Cassazione rammenta – può rappresentare un reato-presupposto per il reimpiego di denaro, beni o altra utilità.
Andrebbe ricordato che l'art. 646 c.p., quale reato contro il patrimonio, prevede la punibilità per colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. In ambito societario, tale fattispecie è, in effetti, spesso contestata agli amministratori in una fase prodromica rispetto ai fatti di bancarotta, e dunque sempre in senso "distrattivo" rispetto al patrimonio sociale (di recente, Cass. nn. 12586/2018 e Cass. 5459/2018).
La pronuncia in esame ritiene, pertanto, che, ai fini della configurazione di tale reato, il fatto debba essere realizzato in danno della società stessa o dei soci, con esclusione, dunque, di qualsiasi risalto, quali potenziali vittime della condotta appropriativa, di terzi o creditori.
Dalla lettura della sentenza si rinviene anche che il reato di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 sussiste anche laddove la falsa fattura sia stata emessa dalla stessa società "beneficiaria" che la faccia apparire come proveniente da terzi. Ciò perché la ratio degli illeciti connessi alla frode fiscale risiede proprio nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l'imponibile (cfr. Cass. n. 47603/2017).
Con riguardo al possibile contributo di soggetti formalmente estranei nella realizzazione del reato, i giudici ritengono che può esservi la regia e la guida di soggetti "esperti" estranei alla governance societaria.