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Di Mario Vacca 6 agosto 2018 - L'ultimo studio del notariato esamina gli interventi normativi con cui il legislatore, in sostanza ha riscritto la disciplina delle società a responsabilità limitata, accordando ad esse una serie di opportunità che riguardano l'organizzazione, il finanziamento all'impresa e la circolazione delle partecipazioni. In particolare si è previsto:
• estensione alle PMI in forma di S.r.l. le deroghe al diritto societario previste per le startup innovative;
• utilizzo di portali per la raccolta di capitali, mediante il recepimento della Direttiva Europea del 15 maggio 2014 n. 2014/65/eu, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e quindi prevedendo un sistema di circolazione delle quote delle P.M.I.
Il quadro normativo che ne deriva fornisce alle s.r.l. che adeguino lo statuto tramite interventi notarili, connotazioni molto più simili a quelle di una società per azioni, fatto di non poco conto se pensiamo che le s.r.l. sono il modello societario più diffuso nel nostro ordinamento.
La nuova disciplina offre strumenti interessanti e nuove opportunità per le PMI che le sapranno cogliere.
In un mercato dinamico i momenti di discontinuità strategica (acquisizione o cessione di azienda, restartup, ingresso nuovi soci, etc) o familiare (passaggi genarazionali) possono essere sempre più frequenti e quindi una struttura societaria flessibile può essere utile a guidarli.
Lo studio del notariato è reperibile al seguente indirizzo: https://www.notariato.it/sites/default/files/101-2018-I.pdf
Le esigenze dell'impresa sono cambiate:
• internet, social e social marketing;
• velocità;
• innovazione;
• crescita dimensionale;
• compagine sociale aperta;
• bisogni formativi;
• nuove forme di finanziamento;
• nuove forme di comunicazione.
Noi di Gruppo R1 - http://www.gruppor1.eu / - abbiamo studiato un servizio di consulenza mirato alle PMI che hanno necessità di uniformarsi alle nuove regole del mercato senza dimenticare la tradizione aziendale ed i valori della famiglia. Un servizio che cuciamo come un vestito sulle caratteristiche del cliente.
La Guardia di Finanza ha avviato le verifiche dirette sui dati dei professionisti obbligati alla verifica della clientela in materia di norme antiriciclaggio.
Di Mario Vacca 4 agosto 2018 - La Guardia di Finanza, che in materia ha gli stessi poteri di accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate, ha avviato i controlli sui dati 2018 ed in merito potrà eventualmente rivolgersi ai professionisti obbligati alla verifica della clientela.
Si tratta dell'applicazione del Dlgs 60/2018, in adeguamento alle direttive europee in materi secondo cui G.d.F: ed agenzia delle entrate hanno accesso a tutti i documenti, ai dati, e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 231/2007.
Nell'ipotesi che un'autorità finanziaria estera chiedesse verifiche alle autorità italiane, queste ultime hanno fra i 70 e i 90 giorni di tempo per rispondere.
In generale, la Guardia di Finanza ha poteri per svolgere immediatamente indagini nel caso in cui ritenga ci siano rischi di elusione o evasione.
La norma dettata dall'articolo 648 ter 1, comma 4 c.p. in materia di autoriciclaggio si presta a diverse interpretazione laddove recita "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il danaro, i beni o le atre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al godimento personale".
di Mario Vacca Parma 29 luglio 2018 - Tra le interpretazione una è particolarmente usata nei ricorsi a favore del contribuente laddove viene interpretato che la destinazione personale delle somme sottratte a tassazione, cioè senza la "reimmissione" nel circuito economico, giustificherebbe la non punibilità del comportamento tenuto, a prescindere da ogni altra circostanza.
E' doveroso rammentare che, in tema di misure cautelari, l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, neanche la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute, vedasi Cassazione Penale, II Sez, sentenza n. 18308 del 21.03.2017.
La Suprema Corte non concorda però con tale prospettazione, ritenendo che, in tanto sia applicabile detta causa di non punibilità, in quanto a monte non sia stata posta in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolare l'identificazione dei beni proventi del delitto presupposto.
La sentenza Cassazione Penale, II Sez., n. 30399 del 07.06.2018, prende netta posizione sull'interpretazione da attribuire, secondo la quale il contribuente può andare esente da responsabilità penale solo nel caso di utilizzo o godimento dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e cioè senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad impedire l'identificazione della provenienza illecita e quindi, l'interpretazione secondo la quale la condotta fraudolenta tenuta dal contribuente non sarebbe stata punibile poichè il danaro proveniente dal delitto presupposto sarebbe stato utilizzato per chiudere un debito personale e pertanto per adempiere ad una propria obbligazione non è stata ritenuta idonea.
Alla base di questa tesi non sta solo la necessità di una interpretazione letterale della previsione ma anche la paradossalità di privilegiare una tesi secondo la quale sarebbe consentito al contribuente mettere in essere una condotta di autoriciclaggio beneficiando di una clausola di non punibilità.