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Di Mario Vacca Parma 19 luglio 2018 - L'art. 1 della legge 742/69 richiama la sospensione feriale dei termini processuali anche per il processo tributario, per cui dal 1° al 31 Agosto sono sospesi tutti i termini di natura processuale; la sospensione ha valenza sia per la notifica dell'atto alla controparte, sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie; al riguardo nell'eventualità un avviso di accertamento venisse notificato il 15 luglio, il termine per il ricorso scadrebbe il 13 ottobre mentre in caso di notifica effettuata durante il mese di agosto il termine sarebbe il 30 ottobre; tra tutti ricordiamo:
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, di 30 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92
- il termine per il ricorso giurisdizionale, di 60 giorni dalla ricezione dell'atto ex art. 21 del DLgs. 546/92;
- il termine dilatorio di 90 giorni entro cui, notificato il ricorso per le cause di valore sino a 50.000 euro;
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, di 30 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92;
Contrariamente non trova sospensione la fase di espropriazione, il ricorso contro gli atti cautelari, le iscrizioni di ipoteca, la notifica del ricorso ed il ricorso contro il ruolo (Cass. 11 novembre 2015 n. 23049).
Il periodo di sospensione si evidenzia anche per i termini a ritroso, o meglio nel caso di scadenze calcolate prima di un evento tra i quali casi ricordiamo il deposito delle memorie.
di Mario Vacca Parma 16 luglio 2018 - La procedura prevista dalla legge n. 3/2012 ovvero "composizione della crisi da sovraindebitamento" attribuisce al debitore non fallibile (persone fisiche, aziende agricole, piccoli imprenditori) la facoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito che ha tra i requisiti la dignitosa sussistenza della famiglia del debitore.
Il sovraindebitamento viene definito come la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le disponibilità economiche proprie.
Attraverso la procedura è possibile sospendere le azioni esecutive, stralciare i debiti chirografari, dilazionare il pagamento dell'iva.
In una recente pronuncia il Tribunale di Monza ha permesso ad una imprenditrice di ridurre il debito con l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).
L'omologa dell'accordo del 25 maggio 2018 prevede la riduzione del 73% del debito maturato, circostanza permessa dalla legge al contribuente che è meritevole di poter pagare secondo le proprie possibilità.
L'accordo è stato garantito dal papà della debitrice e da un'associazione anti usura.
di Mario Vacca Parma 1 luglio 2018 - L'individuazione della residenza fiscale della persona fisica è disciplinata dal nostro ordinamento giuridico con specifiche disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, Tuir.
Al riguardo occorre presentare la dichiarazione dei redditi in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta ci si trova nei seguenti casi:
• La persona è iscritta nell'anagrafe della popolazione residente;
• Pur residente all'estero ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come sede principale degli affari e degli interessi di cui all'art. 43, comma 1, c.c.;
• Mantiene la residenza nel territorio dello Stato, identificata come dimora abituale dell'individuo , di cui all'art. 43, comma 2, c.c.
Qualora la persona fisica si trasferisca in un paradiso fiscale, l'onere di dimostrare di essere realmente stabili all'estero viene posto in capo al contribuente grazie ad una presunzione legale relativa che il legislatore ha introdotto con l'art. 1 comma 83, lettera a) l. 244/2008 del Testo Unico sulle Imposte.
In ordine all'art. 2, comma 2-bis Tuir, si considerano residenti in Italia, a meno di prova contraria, i cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata.
Il cittadino che vuole emigrare e stabilire la propria residenza fiscale all'estero deve cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente del suo comune ed iscriversi all'Aire (anagrafe italiani residente all'estero). Bisogna considerare però, che quest'ultima, non basta a dimostrare l'effettivo trasferimento in altro Paese giacché Vi sono altri elementi sostanziali che l'Agenzia delle Entrate considera grazie alla circolare 304/1997 del Min.Fin., ed una tra tutte è la dimora dei propri affetti (residenza e domicilio di moglie e figli).
Precise istruzione in tema di residenza fiscale sono riportate anche nel Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali del C.do generale della Guardia di Finanza. Il documento chiarisce che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'Aire non costituiscono elementi determinanti per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, giacché questi ultimo possono essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con quanto iscritto nei registri.
Sul tema si sono espressi gli ermellini con la sentenza n. 13114 del 21 marzo 2018 e n. 16634 depositato il 25 giugno, con la quale è stato confermato che la mera iscrizione all'Aire non è condizione sufficiente ad escludere la residenza fiscale del soggetto sul territorio italiano. Si considerano in ogni caso residenti in Italia le persone iscritte alle anagrafi della popolazione residente, in applicazione del criterio formale di cui all'art.2 del TUIR, e il trasferimento all'estero non rileva finchè non risulti la cancellazione dall'Anagrafe di un Comune italiano.