di Mario Vacca, Parma 3 fmarzo 2019 - L'entrata in vigore della fattura elettronica è stata propedeutica all'ingresso di altri adempimenti, infatti il D.L. 119/2018 stabilisce che a partire dal prossimo 1° luglio alcuni contribuenti saranno obbligati ad inoltrare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.
E' importante verificare il volume d'affari al 31 dicembre 2018 per determinare se il contribuente rientra in uno dei due scaglioni di decorrenza, infatti:
dal 1° luglio 2019, sono obbligati i soggetti con un volume d'affari superiore ad € 400.000;
dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall'ammontare del volume d'affari.
L'adempimento obbliga il contribuente all'adozione dei "registratori telematici", già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016, o comunque di nuovi strumenti, individuati successivamente dall'Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.
Alla stregua delle modalità di trasmissione già adottate con la fattura elettronica, si deve procedere all'invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso. Anche in questo caso nell'eventualità di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l'esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.
L'obbligo di trasmissione porta anche l'abrogazione – a partire da gennaio 2020 – del registro dei corrispettivi.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 "ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
Nel linguaggio corrente, in caso di corretta certificazione dell'operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000. In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997, "Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000".
L''articolo 17 D.L. 119/2018 rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero dall' adempimento, sulla base della tipologia di attività svolta dai soggetti passivi e dal luogo di esercizio dell'attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d'Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.
Presentazione pratiche amministrative concernenti attività economiche in ambito commerciale ed artigianale esclusivamente in modalità telematica.
Il Servizio Edilizia Privata – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) - del Comune di Parma comunica che a decorrere dal giorno giovedì 15 settembre 2016, in applicazione delle disposizioni del DPR 7 settembre 2010, n. 160, gli utenti potranno presentare le pratiche amministrative concernenti attività economiche in ambito commerciale ed artigianale esclusivamente in modalità telematica.
Dal 15 settembre pertanto non sarà più possibile presentare agli sportelli del DUC di largo Torello de' Strada domande cartacee di autorizzazione, domande di concessione, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e comunicazioni relative l'avvio, il trasferimento, la modifica, la sospensione o la cessazione di attività economiche di produzione di beni e servizi.
Le suddette pratiche dovranno essere presentate al Comune di Parma solo in modalità telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviare all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure avvalendosi della piattaforma dedicata SUAPER, accedendo al sito internet www.servizi.comune.parma.it
Gli utenti potranno continuare a presentare a mano agli sportelli polifunzionali del DUC o a mezzo posta tradizionale solamente le richieste di vidimazione della tabella delle operazioni e delle tariffe o dei registri delle operazioni e degli affari previsti dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per alcune tipologie di attività economiche (ad es. per le agenzie d'affari).
Si rammenta che già dal 1° gennaio 2013 il Comune di Parma ha attivato i canali di trasmissione delle pratiche in modalità telematica, mantenendo tuttavia per l'utenza anche la possibilità di presentare le stesse a mano al DUC.
Da tempo ormai la maggior parte delle domande/SCIA/comunicazioni relative alle attività economiche è di fatto presentata in modalità telematica.
Lo spegnimento del canale cartaceo si è reso necessario anche per consentire agli uffici di uniformarsi alle prescrizioni dettate dal DPCM 13 novembre 2014 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di produrre in digitale la propria documentazione.