I droni sono ormai una realtà consolidata. L’impiego di queste macchine si è diffuso in numerose applicazioni e nelle più diverse professioni, compreso l’ambito della sicurezza e della vigilanza. Il fenomeno è destinato a crescere, con l’attuazione del nuovo Decreto Sicurezza e delle nuove norme europee.
Un drone viene definito tecnicamente un aeromobile a pilotaggio remoto, in poche parole un velivolo senza un pilota umano a bordo. Il suo volo, infatti, è controllato da remoto attraverso un computer da un navigatore che si trova a terra o su un altro veicolo.
L’utilizzo dei droni è ormai consolidato in ambito militare e attira sempre più appassionati e professionisti anche in applicazione civili, come in operazioni di prevenzione e intervento in emergenza incendi, per usi di sicurezza non militari, per sorveglianza di oleodotti, con finalità di telerilevamento e ricerca, ma anche a scopo ricreativo per scattare fotografie e girare filmati.
Utilizzo dei droni
In Italia, la normativa per l’utilizzo dei droni è responsabilità dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Le regole cambiano a seconda delle diverse fasce di peso, che sono fondamentalmente quattro:
- pari o sotto i 300g;
- tra i 300g e i 2kg;
- tra i 2kg e i 25kg;
- sopra i 25kg.
Con i SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) si possono effettuare due tipi di operazioni:
- operazioni specializzate non critiche (per cui è necessario richiedere il riconoscimento);
- operazioni specializzate critiche (per cui è necessario richiedere l’autorizzazione).
L’utilizzo dei droni nelle attività di sicurezza
Questa tipologia di velivolo si è dimostrata una vera e propria rivoluzione tecnologica nel campo della sicurezza (sicurezza del volo, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori, ispezioni industriali, ispezioni e rilievi di impianti di produzione industriale ed energetico), della security (sicurezza dei cittadini, in ambito urbano ed extraurbano per società specializzate e forze dell’ordine o di prevenzione), e della privacy (impatto sul trattamento e conservazione dei dati raccolti).
Questa rivoluzione viene accompagnata da aggiornamenti delle normative necessari a rendere più semplice l’utilizzo di queste apparecchiature. Infatti, finora, con il regolamento ENAC, gli aeromodelli erano i droni utilizzati per scopi ludico, mentre SAPR erano i droni operati per qualunque altra funzione/operazione di tipo professionale (sicurezza pubblica e privata). Invece, con il nuovo regolamento europeo dal 2018 aeromodelli e droni vengono classificati univocamente sotto la sigla UA: Unmanned Aircraft.
A Torino è già stato sviluppato un progetto pilota, coordinato dal dipartimento di ingegneria meccanica del Politecnico, nel quale l’uso dei SAPR è risultato un valido aiuto alle operazioni di polizia contro lo spaccio di droga, permettendo di scovare i nascondigli degli spacciatori anche in ambienti molto piccoli e insospettabili.
Droni e sicurezza: cosa prevedono le nuove regole
Come abbiamo accennato, delle recenti regole volute dal Consiglio Europeo, hanno aggiornato i regolamenti degli Stati UE. D’ora in poi, i droni dovranno essere progettati in modo da poter essere utilizzati senza pericoli per le persone. In base al rischio, ad esempio al peso del drone o all’area operativa, il drone avrà bisogno di dotarsi di caratteristiche specifiche, come l’atterraggio automatico, nel caso in cui l’operatore perda il contatto con il drone, o i sistemi anticollisione.
Gli operatori dei droni dovranno conoscere le normative, per cui alcuni di loro dovranno seguire corsi di formazione ad hoc. Inoltre, i piloti dovranno essere iscritti in registri nazionali e i loro droni contrassegnati per l’identificazione, tranne per i velivoli di dimensioni più piccole.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei droni nell’ambito della sicurezza, vanno recepite le disposizioni contenute nei recenti decreti legge sulla sicurezza. Infatti, se prima l’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto era focalizzato sulle attività di monitoraggio al largo delle coste italiane, adesso verrà massicciamente esteso per le attività di polizia delle forze dell’ordine.
Anche per scopi diversi dal contrasto al terrorismo ed alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, quali, ad esempio sicurezza stradale, sicurezza ferroviaria sicurezza delle frontiere; sicurezza postale e delle comunicazioni, sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; sicurezza in materia di lavoro; sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale.
( di Coopservice 30 maggio 2019 )