di Mario Vacca Parma 28 luglio 2019 - In un momento in cui è di grande attualità un colpo alla privacy dei conti correnti dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che avrà il potere di indagare sull’effettiva capacità di spesa e quindi contributiva degli italiani, la Corte di Cassazione con sentenza n. 19192 del 17.07.2019 chiarisce che il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce nel tempo la capacità contributiva, pertanto dalla spesa accertata deve essere detratto il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati
Nello specifico i giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di accertamento sintetico sull’acquisto di un immobile a seguito di mutuo, costituisce idonea prova contraria, di cui all’articolo 38, comma 6, D.P.R. 600/1973, anche la mera produzione di un contratto di mutuo, atto a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto dell’immobile (cfr. Cass., n. 31124/2018).
Non è necessario, dunque, dimostrare anche le motivazioni dell’erogazione e le garanzie che ne supportano la sussistenza mentre si evidenzia che qualora l’Amministrazione finanziaria proceda a determinare sinteticamente il reddito netto in relazione a una spesa derivante da incrementi patrimoniali e il contribuente eccepisca l’esistenza di un mutuo ultrannuale a giustificazione dell’esborso, detto mutuo non è valido ad escludere integralmente la capacità contributiva del contribuente ma la spalma nel tempo.
Ciò premesso quindi bisogna considerare che mentre da un lato occorre detrarre dalla spesa accertata per gli investimenti patrimoniali l’intero capitale richiesto a mutuo dall’altro, occorre aggiungere al reddito accertato, i ratei di mutuo maturato e versati per ogni annualità.
di Mario Vacca Parma 21 luglio 2019 -
Il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05 luglio ha rinnovato l’articolo 1, comma 66, legge 232/2016 disciplinando le agevolazioni fiscali spettanti alle persone fisiche e ai soggetti Ires che effettuano conferimenti in denaro a favore di start-up innovative e piccole medie imprese innovative effettuati nel corso del 2019.
Destinatari delle agevolazioni sono sia i soggetti passivi Irpef sia quelli Ires (quindi sia soggetti privati che giuridici) che effettuano investimenti agevolati in una o più start-up innovative o Pmi innovative durante il corso del 2019, anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative.
Le agevolazioni spettano per i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle Pmi innovative . Per conferimento in denaro si considera anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa o Pmi innovativa,
Ai soggetti Irpef spetta una detrazione dall’imposta lorda di ammontare pari al 40% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di 1 milione di euro, in ciascun periodo d’imposta. Nell’eventualità la detrazione superasse l’imposta lorda, l’eccedenza potrebbe essere utilizzata per l’Imposta dovuta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti Ires che acquisiscono l’intero capitale sociale della start-up innovativa, mantenendolo per almeno tre anni, possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 50% . Anche in questo l’eccedenza potrà essere utilizzata negli anni successivi non oltre il terzo.
Per poter beneficiare degli incentivi gli investitori devono procurarsi e conservare:
una certificazione della start-up o Pmi innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione.;
copia del piano di investimento della start-up o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività, sui relativi servizi/prodotti e sull’andamento della gestione.
Il diritto ai benefici decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica anche non congiuntamente una delle seguenti ipotesi:
la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o delle Pmi innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative e le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
il recesso o l’esclusione degli investitori;
la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012, da parte della start-up innovativa;
la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, del Dl 3/2015, da parte della Pmi innovativa.
di Mario Vacca Parma 14 luglio 2019 - Il nuovo codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, pur modificando o introducendo determinati articoli non cambia la lettura dell'articolo 1 della legge fallimentare secondo il quale l'imprenditore agricolo non è fallibile.
Siffatta lettura è genesi di una desueta tradizione culturale che vedeva l'imprenditore agricolo alle prese con ridotti capitali necessari all'esercizio dell'attività e ritenuto, dal legislatore del '42, economicamente non pericoloso per i terzi creditori.
Cambiati i tempi, con l'evoluzione dei mercati l'attuale imprenditore agricolo è sempre più spesso vicino a quello commerciale e l'obbligo di adeguarsi alle nuove tecnologie comporta investimenti rilevanti di capitali un tempo impensabili. A tal riguardo è sempre più evidente all'interno di una stessa impresa esercente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 una commistione tra tale attività e quella commerciale ed una continua prevalenza dell'una sull'altra.
Proprio tale commistione è oggetto della sentenza n. 5342 depositata il 22/02/19 con la quale la Corte di Cassazione evidenzia che ai fini dell'infallibilità dell'imprenditore agricolo non sia sufficiente la mera iscrizione di un'impresa nel Registro delle Imprese in qualità di soggetto esercente attività agricola al momento del deposito della domanda di fallimento ma è necessario procedere ad una verifica dell'effettiva attività esercitata.
Tale verifica deve dovrà essere svolta in modo compiuto non soltanto limitata alla verifica del rispetto dei requisiti formali, ma un accertamento dell'effettiva attività svolta ed il rispetto degli eventuali parametri richiesti dal Legislatore nell'eventualità l'impresa non si limiti a svolgere attività agricole ex se ma siano esercitate anche attività connesse per le quali è richiesto sempre il rispetto del parametro della prevalenza.
La recente sentenza afferma anche che "una volta accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico".
A questo punto quindi si può affermare che l'iscrizione dell'imprenditore come agricolo non di per sé non rappresenta uno schermo sufficiente contro la fallibilità nel caso in cui sia rinvenibile lo svolgimento effettivo e reale di un'attività commerciale.
di Mario Vacca Parma 7 luglio 2019 - Dal momento in cui il ministro Tria ha proposto il generale Antonio Maggiore come direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state implementate diverse innovazioni che hanno cambiato la burocrazia amministrativa delle imprese. La fattura elettronica il 01 luglio è arrivata al suo primo step, nella stessa data è entrato in vigore l'obbligo dello scontrino elettronico per alcuni esercenti, e per tutti da gennaio 2020, e sempre nel 2020 molto probabilmente vedranno la luce gli scontrini-lotterie.
Analizziamo oggi la situazione attuale:
Dal 01/07/2019 è terminato il periodo transitorio per gli obblighi relativi all'emissione della fattura elettronica. Sempre dal 1 luglio 2019 scatta anche l'obbligo di memorizzare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato ricavi superiori ad euro 400.000 (obbligo che sarà esteso a tutti dal 1 gennaio 2020).
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica potrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.
La fattura dovrà contenere la "data di effettuazione dell'operazione" nel momento impositivo corretto: potrà poi essere trasmessa entro 12 giorni in via telematica
(servizio sdi), esempio:
- Operazione effettuata il 28 giugno, possibilità di emettere la fattura attraverso il servizio telematico (sdi) entro il 10 luglio: data fattura e data di effettuazione dell'operazione 28 giugno, invio telematico entro il 10 luglio, validità ed effetto fiscale dell'operazione mese di giugno;
- Qualora si emetta una fattura riepilogativa di più operazioni (ad esempio fattura differita relativa a più ddt) la data di effettuazione da inserire nella fattura elettronica potrà essere quella dell'ultima operazione.
Si consiglia di fare attenzione ad emettere le fatture entro la fine del mese di competenza (data effettuazione dell'operazione), benché la normativa consenta ancora il termine di 15 giorni per l'emissione della fattura stessa.
CORRISPETTIVI TELEMATICI (ex scontrino e ricevuta fiscale)
Dal 1 luglio, per i soggetti con ricavi fino ad euro 400.000 che possono emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura, scatta l'obbligo della memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi. Per questo sarà necessario utilizzare in luogo del vecchio registratore di cassa i nuovi registratori telematici: gli stessi registratori dovranno provvedere giornalmente all'invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate.
Non ci sarà più il vecchio scontrino fiscale (o ricevuta) ma il nuovo "documento commerciale" utile esclusivamente come ricevuta di acquisto e relative garanzie. Affinché tale documento commerciale possa essere riconosciuto fiscalmente (ad esempio per beneficiare di detrazioni o deduzioni d'imposta) sarà necessario richiedere all'esercente l'emissione di idoneo "documento commerciale valido ai fini fiscali" fornendo il proprio codice fiscale e partita via.
Permane l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
di Mario Vacca Parma 30 giugno 2019 - La procedura di allerta è una delle novità più importanti introdotte con il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza di impresa che è volta ad individuare un'emersione anticipata della crisi allo scopo di evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la genesi di problemi a tutta la filiera.
Tali misure di allerta sono state introdotte affinché le imprese adottino in maniera del tutto autonoma le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi mediante una riorganizzazione dell'attività aziendale.
L'articolo 14 del codice della crisi impone agli organi di controllo societari l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
Alla base di questo "sistema di allerta" è stato previsto un obbligo di segnalazione sia da parte degli organi di controllo interno societario sia da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell'Agenzia delle Entrate, nell'Istituto della previdenza sociale e nell'agente della riscossione delle imposte.
Per quanto concerne gli assetti organizzativi si tratta di predisporre una sorta di manuale, approvato dall'organo amministrativo, che descriva modalità e controlli da predisporre ai fini identificare tempestivamente l'eventuale esistenza di squilibri gestionali che porterebbero l'azienda in crisi. L'esperienza e le specifiche situazioni che affronterà l'impresa nel corso della gestione permetteranno di aggiornare continuamente siffatto documento; Si può affermare in pratica che trattasi di regole di buon governo dell'impresa e di modelli procedimentalizzati (coerenti, idonei e controllabili) per salvaguardare la continuità aziendale.
L'organo di controllo interno è obbligato a instaurare un dialogo efficiente con l'organo amministrativo al fine di individuare tutte le soluzioni possibili per evitare la crisi d'impresa o per apportare adeguate modifiche gestionali laddove si individuassero fondati indizi della genesi della crisi; nell'ipotesi che l'organo amministrativo non risponda adeguatamente gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.
La segnalazione tempestiva, da parte dell'organo di controllo all'organismo di composizione della crisi, comporta l'esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalla prescrizioni ricevute.
Ulteriori obblighi nascono anche in capo ai creditori pubblici qualificati quali l'Agenzia delle Entrate, la quale è sanzionata dall'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti del quale essa è titolare, qualora non attivi tempestivamente la segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.
Riguardo all'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto opportuno monitorare il solo debito Iva, facendo riferimento ai debiti iva scaduti e non versati pari ad almeno il 30% dei volumi di affari del periodo a cui si riferisce l'ultima liquidazione. Per l'Inps si è fatto riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, in ogni caso superiore ad euro 50.000; Ai fini dell'Agente della Riscossione si è tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, pertanto l'inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
Con le limitazioni degli istituti bancari nella concessione di credito alle imprese a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, molte imprese hanno ritenuto opportuno ricorrere al finanziamento tributario, ovvero alla sospensione o alla rateizzazione – sovente dell'iva – delle imposte tributarie al fine di procurare la liquidità necessaria per la sopravvivenza dell'impresa. Con il codice appena promulgato e gli obblighi sorti in capo ai creditori pubblici qualificati, le imprese troveranno ulteriori difficoltà nel reperimento della liquidità necessaria al buon governo dell'impresa.
Al riguardo di rende sempre più necessario un "navigatore digitale" della conduzione aziendale, un buon comandante e tanta formazione.
Congratulazioni al nostro amico e collaboratore, Mario Vacca, per la nascita del piccolo Tancredi.
Dalla Redazione della Gazzetta dell'Emilia e da Rosanna i più cari Auguri e felicitazioni alla mamma Marianna e alla piccola Ginevra.
Parma 13 giugno 2019
di Mario Vacca Parma 31 marzo 2019 - Alla fine la riforma del diritto fallimentare è giunta al traguardo e sostituisce uno dei regi decreti più noti tra quelli ancora in vigore. La prima parte contiene gli articoli sul codice della crisi e dell'insolvenza, la seconda modifiche al codice civile, la terza garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire la quarta disposizioni finali e transitorie. I principali obiettivi sono stati quelli di agevolare il risanamento dell'impresa in crisi valorizzando gli accordi negoziali per tutelare il valore aziendale e i livelli occupazionali.
Di seguito si identificano gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, considerando che l'intento è stato quello di evitare il ricorso a procedure liquidatorie e/o fallimentari da parte dei soggetti in crisi e quindi – come evidenziato poc'anzi - tutelare il valore aziendale e i livelli occupazionali.
Sono previste tre diverse procedure, tutte finalizzate alla gestione e al superamento dello stato di crisi delle imprese. Elemento comune è che l'impresa rappresenti un piano di risanamento credibile con il quale si individuino le cause, si analizzino le possibili alternative e delineino con precisione le strategie e gli interventi fondamentali che dovranno guidare l'impresa per superare le difficoltà.
Le procedure appena richiamate sono le seguenti:
piano attestato di risanamento (ex art. 67 , L.F.);
accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis , L.F.);
concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).
Il piano attestato di risanamento – di cui ho parlato in un precedente articolo - e gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere annoverati tra le procedure concorsuali al pari del concordato preventivo; spesso ritenuti "minori" poiché trattasi di strumenti nella mani dell'imprenditore per risanare l'impresa e riportarla in equilibrio attraverso una serie di operazioni strategiche senza che vi sia un vero e proprio controllo del tribunale; il piano attestato di risanamento non prevede l'intervento del tribunale e non è soggetto ad alcun regime pubblicistico, l'accordi di ristrutturazione viene pubblicato al registro delle imprese ma vede il coinvolgimento del tribunale soltanto nella fase finale dell'omologazione, mentre il concordato preventivo vede il tribunale operare quale organo della procedura sin dall'inizio ed ovviamente la stessa è pubblicata in camera di commercio.
Non sempre queste tre procedure sono alternative tra loro ma è comunque possibile individuare caratteristiche fondamentali comuni:
presupposto soggettivo: possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili; Ricordo che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2. aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
presupposto oggettivo: sussistenza dello stato di crisi per il piano attestato di risanamento e dello stato di crisi o insolvenza sia per gli accordi di ristrutturazione dei debiti sia per il concordato preventivo;
tutele e limitazioni all'azione revocatoria: l'art. 67, comma 3 , lett. d), L.F. sottrae all'ambito dell'azione revocatoria una serie di atti sulla base della loro inerenza al piano di risanamento. Non sono quindi applicabili le disposizioni in materia di bancarotta semplice e preferenziale a pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato. È quindi opportuno che il piano preveda con un elevato grado di dettaglio gli atti da compiere;
piano attestato da parte di un professionista indipendente incaricato dal debitore. Il professionista incaricato della redazione della relazione giurata, oltre a possedere i requisiti indicati dall'art. 28 , lett. a) e b), della L.F. deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. L'attestatore deve inoltre possedere tutti i requisiti di indipendenza e professionalità ai sensi dell'art. 2399, c.c. "e non deve, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, in pratica deve essere completamente indipendente. L'attestazione suppone la verifica della veridicità dei dati aziendali, la concretezza del piano affinchè sia idoneo a risanare le posizioni debitorie e a garantire il riequilibrio della situazione economico-patrimoniale.
di Mario Vacca Parma 24 marzo 2019 - Tra le procedure che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un'impresa attraverso la regolamentazione con i rapporti con i fornitori troviamo i Piani di risanamento disciplinati dall'art. 67 ex legge fallimentare.
Il piano di risanamento – detto comunemente piano attestato - è ritenuto uno strumento concorsuale "Minore" in quanto è uno strumento nella mani dell'imprenditore per risanare l'impresa e riportarla in equilibrio attraverso una serie di operazioni strategiche - se non straordinarie - senza che vi sia un vero e proprio controllo del tribunale come avviene con le altre procedure e si differenzia anche perché non è soggetto ad alcun regine pubblicistico. Possono farvi ricorso tutti gli imprenditori potenzialmente assoggettabili alla procedura del fallimento; il presupposto soggettivo per ricorrere al piano di risanamento è rappresentato dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimento ai sensi dell'articolo 1 Legge fallimentare.
La ratio dell'istituto è quello di salvaguardare gli atti posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento credibile e quindi di garantirli dall'azione revocatoria fallimentare salvaguardando, in questo modo, i nuovi rapporti economici tra l'impresa e i suoi fornitori, clienti, collaboratori e finanziatori che agiscono in modo attivo nell'operazione di risanamento, dagli effetti dell'eventuale successivo fallimento dell'imprenditore.
Il piano attestato di risanamento deve avere due caratteristiche sostanziali per poter godere della protezione prevista dal legislatore, deve permettere il risanamento dell'impresa, sia dal punto di vista dell'esposizione debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria, e deve essere attestato da un professionista indipendente che accerti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il documento dovrà identificare ed esporre nei termini più precisi possibili le operazioni che l'imprenditore intende porre in essere quando la crisi aziendale è ancora reversibile ed è ancora possibile ripristinare gli equilibri economici e finanziari che garantiscono la continuità aziendale.
L'obiettivo cui mira l'imprenditore tramite il piano e il relativo accordo è ottenere il consenso dei partners in merito all'opportunità di garantire la continuità aziendale e al relativo programma economico-finanziario. Si potrebbe affermare che per il risanamento dell'esposizione debitoria si intenda:
- Riduzione dell'entità dei debiti;
- Rimodulazione e rinegoziazione delle scadenze;
- Rinegoziazione delle condizioni, e dei tassi di interesse;
- Rimodulazione degli strumenti finanziari;
La credibilità del piano passa anche per la previsione di un cambio – o un affiancamento – del vecchio management - che potrebbe essere imputato come l'attore stesso della crisi – con un manager di comprovata esperienza che, sarà affiancato da un Advisor ( che costruisce le linee guida del piano e lo negozia con i creditori), dal legale, che rende conforme il piano alle normative, dai consulenti (commercialista e consulente del lavoro) ed infine dall'attestatore che valuta il piano e ne attesta la veridicità.
Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio u.s. sarà pienamente operativo dal 15 agosto 2020, prevedendo indicatori di crisi, strumenti di allerta e monitoraggio ma alcune disposizioni sono entrate in già in attuazione a partire dal 16 marzo 2019.
Tra esse sono entrate in vigore articoli 377-379 sugli assetti societari e le nomine di amministratori ed organi direttivi.
Diventa obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore per tutte le imprese che superano i 2 milioni di ricavi oppure occupano almeno dieci dipendenti.
L'obbligo cesserà soltanto dopo che per tre esercizi consecutivi non viene superato nessuno dei sopra citati limiti (di fatturato o dipendenti).
Ho già avuto modo di scrivere che le regole più severe sul monitoraggio dei fattori di crisi saranno rilevanti sul fronte della concessione del credito, diventando strumenti a disposizione per valutare il merito creditizio. Siffatta valutazione potrebbe portare gli imprenditori ad adeguarsi sin d'ora con l'adozione di idonei strumenti da implementare nel novero di un più ampio programma di Controllo di Gestione.
di Mario Vacca Parma 17 marzo 2019 - Con ordinanza n. 31117 del 03 dicembre 2018 la Corte di Cassazione ribadisce il concetto di inversione dell'onere della prova in caso di accertamenti fondati sui conti correnti bancari.
Per quanto concerne quindi l'accertamento delle imposte sui redditi basato sulle verifiche di conti correnti bancari l'amministrazione può ben fondare il proprio onere probatorio sui dati e sugli elementi riscontrati da tali conti, in ottemperanza all'articolo 32 D.P.R. 600/1973.
Si rammenta che l'articolo 2697 c.c. prevede che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Per analogia la norma si applica anche al diritto tributario pertanto l'amministrazione finanziaria è tenuta a procurare la prova dei fatti costituenti l'eventuale reato.
Con riferimento all'ordinanza poc'anzi richiamata qualora l'accertamento da parte dell'Agenzia si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si dà luogo ad un'efficacia dell'onere probatorio dell'Amministrazione e pertanto si genera un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; quest'ultimo dovrà dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferiti ad operazioni imponibili, e dovrà fornire prove circostanziate riguardo ogni movimentazione.